F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83/TFN – SD del 29 Ottobre 2025 (motivazioni) – Andrea Biganzoli – 65/TFNSD

Decisione/0083/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0065/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7700/1215pf24- 25/GC/PG/ep del 23 settembre 2025, depositato il 24 settembre 2025, nei confronti del sig. Andrea Biganzoli, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L’indagine trae origine da una nota inviata alla Procura Federale in data 5 maggio 2025 con cui il Giudice Sportivo presso il C.R. Lombardia ha trasmesso copia del referto di gara e degli atti ufficiali relativi alla gara Union Gorla Calcio – Calcio Bosto del 29 aprile 2025, valevole per il campionato Under 15 regionali. Nel menzionato referto, il direttore di gara ha evidenziato di essere stato avvicinato, a fine gara, mentre si trovava ancora all’interno dell’impianto sportivo ove aveva appena finito di arbitrare la gara suddetta, dal sig. Andrea Biganzoli, qualificatosi come osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Varese.

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 29 maggio 2025 al n. 1215 pf 24-25.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa

- verbale di audizione del direttore di gara, sig. A. C., del 20.06.2025;

- comunicazione mail del 27.06.2025, a firma del Presidente della Sezione A.I.A. di Legnano (MI), relativa all’assenza di una designazione O.A. in relazione alla gara Union Gorla Calcio – Calcio Bosto del 29.04.2025, valevole per il campionato Under 15 regionali C11 maschile;

- verbale di audizione dell’associato A.I.A., sig. Andrea Biganzoli, del 30.06.2025;

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 19 agosto 2025, la comunicazione di Conclusione delle Indagini al sig. Andrea Biganzoli, di cui è stata disposta, a richiesta, una nuova audizione in data 12.09.2025.

Il 23 settembre 2025 la Procura Federale ha deferito il sig. Andrea Biganzoli, all'epoca dei fatti osservatore arbitrale appartenente alla sezione A.I.A. di Varese, per rispondere della “violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3, lettere a), b) e c), del Regolamento A.I.A., per aver  fatto accesso indebitamente, al termine della gara Union Gorla Calcio – Calcio Bosto del 29.04.2025 valevole per il campionato Under 15 Regionali, nello spazio antistante allo spogliatoio dell’arbitro qualificandosi come osservatore arbitrale, in assenza di una designazione ufficiale, al fine di interloquire con il medesimo arbitro in relazione ai fatti occorsi durante la gara alla quale aveva preso parte anche il proprio figlio minorenne B.F. tesserato per la società U.S.D. Calcio Bosto”

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 23 ottobre 2025, non è pervenuta memoria dal deferito.

Il dibattimento

All’udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Alessandro D’Oria e l’Avv.Francesco Vignoli, in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Simone Caputo in rappresentanza del sig. Andrea Biganzoli (presente anche personalmente).

L’Avv. Vignoli, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione di mesi 4 (quattro) di squalifica.

L'Avv. Caputo ha contestato la ricostruzione fattuale contenuta nel deferimento ed ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito ed in subordine l’applicazione del minimo della pena.

La decisione

Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento.

È stato riscontrato - e viene pacificamente riconosciuto dal deferito stesso - che il sig. Biganzoli, Osservatore Arbitrale della Sezione di Varese, al termine della gara Union Gorla Calcio - Calcio Bosto (campionato Giovanissimi Regionali under 15) del 29 aprile 2025 si è indebitamente introdotto all’interno dell’impianto sportivo, nell’area antistante gli spogliatoi, alla quale non avrebbe avuto diritto di accedere, stante la sua presenza in loco quale mero accompagnatore del figlio, tesserato della società Calcio Bosto. In tale occasione, in mancanza di una designazione ufficiale che lo abilitasse a discutere della gestione tecnica e disciplinare del direttore di gara, si è quindi rivolto all’arbitro - in presenza dei dirigenti delle due squadre - qualificandosi e dandogli indicazioni sulle modalità di redazione del rapporto.

A fronte di tali incontestate circostanze, il deferito, sia in sede di audizione, sia nel corso dell’udienza, ha evidenziato, a propria giustificazione, di non essersi mai qualificato come osservatore arbitrale designato per la gara, ma di essersi solo avvicinato, su richiesta di alcuni dirigenti, all'arbitro per supportarlo in un momento di difficoltà dovuta ad un'ammonizione ed un’espulsione contestata dai dirigenti della squadra ospite.

Fermo restando che tale ricostruzione fattuale appare illogica scontrandosi con le affermazioni dell'arbitro che, anche in sede di audizione, ha sostenuto che il sig. Biganzoli si è rivolto a lui contestando la direzione di gara, occorre in ogni evidenziare che le circostanze fatte valere dal deferito non escludono la responsabilità dello stesso che, essendosi indebitamente introdotto all’interno dell’impianto sportivo, nell’area antistante gli spogliatoi ed essendosi anche rivolto all’arbitro qualificandosi e dandogli indicazioni sulle modalità di redazione del rapporto, ha, in ogni caso, violato l’art. 42, commi 1, 2 e 3, lettere a), b) e c), del Regolamento A.I.A. secondo cui “gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.

3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

a. ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;

b. a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

c. ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale”.

Infine, appare opportuno segnalare che, ferma restando l’irrilevanza delle stesse ai fini della responsabilità disciplinare del sig. Biganzoli, alcuna valenza probatoria può essere riconosciuta alle dichiarazioni scritte di due dirigenti di entrambe le squadre, depositate dal deferito nel corso dell’audizione del 12.09.2025, tenuto conto che le stesse non sono state rese a pubblico ufficiale e sono prive di firma autenticata.

Ai fini della determinazione della sanzione, va tenuto conto della circostanza che il comportamento del deferito non si è concretizzato in una coartazione nè in una intimidazione verso l'arbitro, avendo egli indebitamente assunto di fatto la funzione di O.A. della gara in questione che l'Organo Tecnico non gli aveva attribuito e fatto indebito accesso nello spazio degli spogliatoi.

Conseguente sanzione equa appare quella di giorni venti di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Andrea Biganzoli la sanzione di giorni 20 (venti) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 29 ottobre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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