F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 85/TFN – SD del 3 Novembre 2025 (motivazioni) – US Triestina Calcio 1918 Srl – 55/TFNSD

Decisione/0085/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0055/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente (Relatore)

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6252/169pf25- 26/GC/gb dell'8 settembre 2025 nei confronti della società US Triestina Calcio 1918 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 6252/169pf25-26/GC/gb dell’8 settembre 2025, Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. per rispondere:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal menzionato sig. Benjamin Lee Rosenzweig, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata:

“sig. ROSENZWEIG Benjamin Lee, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 212/A del 21 marzo 2025 paragrafi 15 e 17, per avere lo stesso, entro il termine dell’8 agosto 2025, omesso di provvedere al deposito delle garanzie a copertura della rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2025, in assenza di copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2, per avere lo stesso, entro il termine dell’8 agosto 2025, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l..

Segnatamente, per non aver provveduto, entro l’8 agosto 2025, al deposito presso la Lega Pro di idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei seguenti calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati: Geppino Marino (contratto prot. n. 0006626202/23); Salvatore Giunti (contratto prot. n. 0008049002/23); Kristjan Matosevic (contratto prot. n. 0006867602/23); Matteo Anzolin (contratto prot. n. 0001293702/23); Morris Donati (contratto prot. n. 2311000077/A); Mladen Mutavcic (contratto prot. n. 0002053002/23); Omar Correia (contratto prot. n. 0002938102/23); Alessandro De Luca (contratto prot. n. 0003315602/23); Teoman Gunduz (contratto prot. n. 0004684202/23); Kristofer Jonsson (contratto prot. n. 0001295602/23); Fabio Fiore (contratto prot. n. 0003030002/23); Rodolfo Moises Pereira Dos Santos (contratto prot. n. 0000089002/24); Jaron Michael Vicario (contratto prot. n. 0003661002/24); Mattia Tonetto (contratto prot. n. 0000912302/24); Francesco Borriello (contratto prot. n. 0000952702/24); Heito Ogliari Bartz (contratto prot. n. 0008142002/24); Idhiz Voca (contratto prot. n. 0003725002/24); Christopher Attys (contratto prot. n. 0001243502/24); Kelle Willem Roos (contratto prot. n. 0000967502/24); Mark Tullio Strukelj (contratto prot. n. 0001449702/24); Andrea Moretti (contratto prot. n. 0001926702/24); Christian D'Urso (contratto prot. n. 0001837402/24); Ruben Sclauzero (contratto prot. n. 0002735802/24); Emil Bukavec (contratto prot. n. 0000962702/24); Braima Embalo Sambu (contratto prot. n. 0002734102/24); Mirko Gori (contratto prot. n. 0003134002/24); Domenico Frare (contratto prot. n. 0003054902/24); Jean-Guy Akpa Akpro (contratto prot. n. 0000476002/24); Marco Olivieri (contratto prot. n. 0004238202/24); Madou Diakite (contratto prot. n. 0003323002/24); Antonino Minutoli (contratto prot.n. 2430000065/A); SofianKiyine (contratto prot. n. 0004836402/24); Vanni Pessotto (contratto prot. n. 0005247002/24); Michele Santoni (contratto prot. n. 0008334402/24); Antonioluca Fiordilino (contratto prot. n. 0008677202/24); Aljaz Struna (contratto prot. n. 0009108702/24); Artur Ionita (contratto prot. n. 0009054102/24); Leonardo Pedicillo (contratto prot. n. 0009049002/24); Leonard Palma (contratto prot. n. 0009059602/24); Markus Pall Ellertsson (contratto prot. n. 0009173002/24); Sofian Kiyine (contratto prot. n. 0009459902/24); Edoardo Bagnoli (contratto prot. n. 0009500702/24); Tommaso Davanzo (contratto prot. n. 0009737702/24); Matteo Izzo (contratto prot. n. 0009737602/24); Simone Kosijer (contratto prot. n. 0009500902/24); Daniele Delli Carri (contratto prot. n. 2430001036/A); Alessandro Bianconi (contratto prot. n. 0032009302/24); Eetu Vili Valtteri Vertainen (contratto prot. n. 0032009602/24); Matteo Ciofani (contratto prot. n. 0002477002/25); Daniele Spizzo (contratto prot. n. 0002466102/25)”;

- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 212/A del 21 marzo 2025, paragrafi 15 e 17, nonché dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2, che pongono gli obblighi in questione anche a carico delle società in modo diretto.

La Procura Federale ha inoltre richiesto l’applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, CGS, data l’avvenuta condanna della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. nell’ambito dei seguenti procedimenti disciplinari:

- procedimento iscritto al n. 191pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 86/TFNSD-2024-2025 del 28.10.2024, confermata con decisione della Corte Federale d'Appello n. 65/CFA-2024-2025 del 13.12.2024, successivamente oggetto di correzione di errore materiale con decisione della medesima Corte n. 70/CFA-2024-2025 del 20.12.2024;

- procedimento iscritto al n. 756pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 167/TFNSD-2024-2025 del 17.3.2025;

- procedimento iscritto al n. 1076pf24-25 definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 213tfnsd-2024-2025 del 3.6.2025, parzialmente riformata con decisione della Corte Federale d'Appello n. 118/CFA-2024-2025 del 24.6.2025.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione della Lega Pro in ordine all’inadempimento da parte della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 21.3.2025 ed al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 8 settembre 2025 al n. 0055/TFNSD/2025-2026.

Unitamente alla segnalazione inviata in data 13.8.2025 dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, con i relativi allegati (tabulato dei contratti relativi ai tesserati per la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. depositati alla data del 9.8.2025; - tabulato dei trasferimenti della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alla data del 9.8.2025), agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano acquisiti i fogli censimento della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2024 -2025; i fogli censimento della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025 -2026 e la visura camerale della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.

La fase predibattimentale

L’avviso di convocazione per l’udienza del 7.10.2025 è stato notificato alla deferita in data 8.9.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore all’uopo nominato.

La U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. ha svolto attività difensiva con memoria del 3 ottobre 2025.

Il dibattimento

Con ordinanza del 7 ottobre, il Tribunale Federale Nazionale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’istanza di rinvio formulata dalla difesa della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. per legittimo impedimento del difensore, ha rinviato il procedimento all’udienza del 23.10.2025, ore 11:30, con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. d) CGS CONI. All’udienza del giorno 23.10.2025, svoltasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Alessandro D’Oria e l’Avv. Francesco Vignoli, in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Mattia Grassani in rappresentanza della U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Tribunale ritiene di dover ravvisare la responsabilità disciplinare della deferita.

Si rammenta, in via di premessa in fatto, che, come riportato nell’atto di deferimento, l’odierno procedimento trae origine dalla comunicazione della Lega Pro del 13.8.2025 con la quale veniva segnalato che la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alla data dell’8 agosto 2025, in violazione di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 212/A del 21 marzo 2025, paragrafi 15 e 17, aveva omesso di provvedere al deposito delle garanzie a copertura della rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2025, in assenza di copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti. La Società, inoltre, in violazione di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2, non aveva, altresì, provveduto a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati, pari questi ultimi a complessivi Euro 5.022.138,58.

Ebbene, dalla attività istruttoria svolta e per stessa ammissione della difesa dell’odierna deferita, è pacifico che gli obblighi di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 21 marzo 2025, paragrafi 15 e 17 e di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 294/A del 9 maggio 2025, paragrafo 2, siano stati disattesi dalla U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l, non avendo la stessa depositato le menzionate garanzie entro i termini all’uopo previsti, ossia entro l’8 agosto 2025.

Tali pacifiche circostanze, così come accertate, configurano una chiara violazione delle norme contestate, cui consegue la disciplinare responsabilità della deferita nei termini di cui al paragrafo 18 (“la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabili ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026;”), quanto alla violazione dei paragrafi 15 e 17 del Comunicato 212/A ed al paragrafo 2, quint’ultimo capoverso (“L’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026”), quanto alla violazione del paragrafo 2 del Comunicato 294/A.

La lettera delle disposizioni sopra riportate esclude, peraltro, di poter accedere alle obiezioni difensive della U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. secondo cui il termine dell’8 agosto 2025, quanto alle prescrizioni del C.U. 294/A, avrebbe natura meramente ordinatoria, non essendone espressamente sancita la perentorietà (diversamente da quanto previsto dal C.U. 212/A, paragrafo 15.B.iii). Ed infatti, la previsione di una sanzione in conseguenza dell’inosservanza di un termine previsto per specifici adempimenti costituisce di per sé un chiaro indice della perentorietà dello stesso, a prescindere dalla mancanza di una specifica definizione in tal senso. E al superamento di quel medesimo termine sono fatte conseguire dal Comunicato interessato specifiche sanzioni.

Sul punto, non convince altresì il richiamo della difesa della U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. ad una presunta  ratio del Comunicato, quanto all’adempimento richiesto nel caso concreto, ravvisato nel mero perseguimento di obiettivi di sostenibilità e contenimento dei costi; per il vero, al di là di possibili valutazioni ermeneutiche, è proprio accedendo ad un’interpretazione negatoria del carattere perentorio del termine in esame che si andrebbe a determinare un inammissibile svuotamento della disposizione interessata, la quale verrebbe inevitabilmente declassata a mera indicazione comportamentale priva di conseguenze. Ciò che, evidentemente, dettando le apposite sanzioni per inosservanza del termine, il Comunicato 294/A non ha inteso perseguire. Nemmeno convince l’argomentazione della difesa della U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. secondo cui, sempre con riferimento alla violazione di cui al C.U. 294/A, non avendo la Società tesserato nuovi calciatori all’avvio della stagione sportiva 2025-2026, il mancato deposito nei termini delle prescritte garanzie non sarebbe sanzionato da alcuna penalizzazione, esclusivamente riferibile invece, secondo tale prospettazione, all’inosservanza dell’adempimento con riguardo ai contratti depositati dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025.

Al riguardo, benché la prescrizione applicabile al caso di specie (“Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2025, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2025/2026, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro l’8 agosto 2025”) sia inserita nel Comunicato in apposito capoverso (quart’ultimo) successivo a quello contenente la previsione della sanzione di penalizzazione, immediatamente riferibile alla violazione delle condotte afferenti la contrattazione depositata dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 (“La garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (..)- entro l’8 agosto 2025 per i contratti depositati dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 (..)”, non v’è dubbio la mera collocazione sistematica della prescrizione comportamentale non possa di per sé farne conseguire quel carattere ordinatorio che sopra si è escluso.

Sussistono, dunque, gli estremi per l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste e, in tal senso, non possono valere, a superare o sanare l’inosservanza dei termini prescritti, eventuali comportamenti, quali quelli dedotti dalla Società deferita, tenuti successivamente.

Ciò posto, non possono riconoscersi le circostanze attenuanti ex art. 13 del CGS richieste dalla difesa della Società deferita, considerato che questo Collegio ritiene applicabile la sanzione prevista per ciascun comportamento violativo nella misura minima edittale (id est 1 punto di penalizzazione), con ciò privando di rilevanza ogni eventuale valutazione  di tali circostanze.

In ordine alla richiesta di applicazione del principio di “continuazione”, cui ha operato riferimento la Società deferita, deve osservarsi che non risulta, né è stato provato, che le diverse condotte siano state espressione di un medesimo disegno, non essendo, si rammenta, a tal fine sufficiente la ripetizione occasionale di inosservanze della stessa indole, per quanto riferibili a precetti distinti. In mancanza di indici rilevatori della unicità del medesimo disegno, come è nel caso di specie, le singole violazioni di legge dovranno, dunque, ritenersi effetto di autonome e distinte determinazioni e dovranno essere sanzionate in modo autonomo.

Infine, si ritiene doversi applicare, così come richiesto dalla Procura, l’istituto della recidiva ex art. 18 CGS, considerato che l’odierna deferita è stata già in passato destinataria di sanzioni anche per fatti della stessa natura (cfr. procedimento iscritto al n. 191pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 86/TFNSD-2024-2025 del 28.10.2024, confermata con decisione della Corte Federale d'Appello n. 65/CFA-2024-2025 del 13.12.2024, successivamente oggetto di correzione di errore materiale con decisione della medesima Corte n. 70/CFA-2024-2025 del 20.12.2024).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società US Triestina Calcio 1918 Srl la sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta                         Carlo Sica

Carlo Purificato

 

Depositato in data 3 novembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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