F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 86/TFN – SD del 4 Novembre 2025 (motivazioni) – Jacopo Musciolà – 38/TFNSD

Decisione/0086/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0038/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Francesco Ranieri – Componente

Giuseppe Rotondo - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4165/1013pf24-25/GC/PG/ep del 8 agosto 2025, depositato l’11 agosto 2025, nei confronti del sig. Jacopo Musciolà, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota in data 8 agosto 2025, prot. 4165/1013pf24-25/GC/PG/ep, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Jacopo Musciolà, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l.;

- la società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l.; per rispondere:

- il sig. Jacopo Musciolà, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l., della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codoce di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, in qualità di Amministratore Unico e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere – o di verificare che fosse stata richiesta – alla L.N.D.- Dipartimento Interregionale l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e svolgimento dell’allenamento congiunto tra la società dallo stesso rappresentata e la società Città di Varese S.r.l. svoltosi in data 15.3.2025 presso il centro sportivo “Le Bustecche” di Varese;

- la società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il sig. Jacopo Musciolà quale Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società.

La fase istruttoria

Il procedimento, iscritto nel registro della Procura federale in data 14 aprile 2025 al n. 1013 pf 24-25, reca ad oggetto “Svolgimento di un allenamento congiunto, senza la necessaria autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, da parte delle società Città di Varese e Pro Sesto 1913”.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- notizie stampa dell’allenamento congiunto tra le società Città di Varese S.r.l. e Pro Sesto 1913 S.s.d. s.r.l.;

- comunicazione di mancata autorizzazione da parte del Dipartimento interregionale del 19 marzo 2025;

- fogli censimento società Città di Varese S.r.l. per la stagione sportiva 2024-2025;

- fogli censimento società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l. per la stagione sportiva 2024-2025;

- verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione della società Pro-Sesto 1913 S.s.d. S.r.l. del 4.12.2024 e del 7.1.2025; - verbale audizione dell’8.5.2025 del sig. Paolo Girardi (Presidente Città di Varese S.r.l.);

- verbale audizione del 27.5.2025 del sig. Jacopo Musciolà (Amministratore Unico Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l.); - verbale audizione del 27.5.2025 del sig. Andrea Scandola (Direttore Sportivo Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l.).

Ritualmente notificate le corrispondenti comunicazioni di conclusione delle indagini, le parti non si sono avvalse della facoltà di inviare atti difensivi.

La fase predibattimentale

Fissata la prima riunione per il giorno 18 settembre 2025, prima dell’apertura della discussione, la Procura Federale ed il sig. Paolo Rossi, quest’ultimo nella qualità di legale rappresentante della società Pro Sesto 1913 SSDARI, si sono accordati, ai sensi dell’art. 127 CGS – FIGC, per chiedere a questo Tribunale l’applicazione di sanzioni ridotte, di cui ne hanno indicato specie e misura; il patteggiamento è stato ritenuto congruo e, quindi, accolto da questo Tribunale con decisione/0050/TFNSD-2025-2026. Nel corso della medesima riunione, l’avvocato Scagliola, difensore della società Pro Sesto, ha rappresentato:

- di non avere ricevuto “mandato” (anche) dal sig. Musciolà;

- che, tuttavia, il sig. Musciolà gli ha manifestato la volontà di “patteggiare”, tuttavia, trovandosi in questo periodo all’estero non ha potuto conferire “mandato”.

L’avv. Scagliola ha chiesto, pertanto,  al Tribunale la concessione di un breve rinvio per garantire all’incolpato una piena difesa. Con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale, al fine garantire l’integrità del contraddittorio nonché una piena ed effettiva tutela al deferito, ha accolto l’istanza e concesso un breve rinvio, con sospensione dei termini e salvezza dei diritti di prima udienza.

Il dibattimento

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 29 ottobre 2025, il sig. Musciolà ha fatto pervenire memoria difensiva, a mezzo di procuratore, con la quale contesta l’addebito disciplinare sul rilievo che:

- non avrebbe mai svolto in concreto alcun ruolo nell’attività sportiva della società;

- di tutta l’area sportiva ed organizzativa, a partire dal ritiro pre-campionato 2024-2025 in avanti, si sarebbero occupati i signori:

Orlando Urbano (nel ruolo di Club Manager), Andrea Scandola (nel ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica e Club Manager), Carmelo Graceffa (nel ruolo di Team manager), Federico Mauro (nel ruolo di Segretario);

- egli è un imprenditore di Sesto San Giovanni, individuato come nuovo Amministratore delegato della Pro Sesto 1913 SSD a r.l. poiché si voleva che, allo stesso, fosse affidato il compito di occuparsi dello sviluppo della parte commerciale della società e della comunicazione, con l’obiettivo, in particolare di riuscire a coinvolgere nuovi sponsor o comunque nuovi partners;

- è stato costretto a rimanere, per parecchio tempo, allettato presso la propria abitazione a causa della patita frattura all’arto inferiore sinistro e dei ben tre interventi chirurgici dovuti a un incidente stradale occorsogli il 5 febbraio 2025, tant’è che dalla metà di febbraio 2025 in avanti tutta la gestione sportiva - anche organizzativa – sarebbe stata attribuita al Responsabile  dell’Area Tecnica e Club Manager, sig. Andrea Scandola, il quale si sarebbe occupato direttamente e personalmente dell’organizzazione dell’evento sportivo del 15 marzo 2025.

In sede di dibattimento, la Procura Federale ha formulato le seguenti richieste disciplinari nei confronti del sig. Musciolà: mesi 6 (sei) di inibizione.

L’avv. Mazza, difensore del deferito, si è riportato alla memoria conclusiva illustrandone i contenuti e reiterando le ragioni fattuali per le quali il sig. Musciolà deve essere prosciolto.

All’esito del dibattimento, il procedimento è stato trattenuto per la decisione.

La decisione

All’esito della decisione/0050/TFNSD-2025-2026, residua trattare la sola posizione disciplinare del sig. Musciolà.

L’odierno procedimento trae origine dalla comunicazione di mancata autorizzazione, da parte del Dipartimento Interregionale, allo svolgimento di un allenamento congiunto organizzato, per il giorno 15 marzo 2025, tra le società Città di Varese S.r.l. e Pro Sesto 1913 S.s.d. s.r.l.

Le due squadre, militanti nel campionato nazionale dilettanti, si sono incontrate il giorno 15 marzo 2025, alle ore 11.00, nella settimana di sosta di campionato, per un “allenamento congiunto” presso il centro sportivo delle Bustecche.

Il Collegio ravvisa, nella posizione del deferito, sig. Musciolà, i presupposti della responsabilità per i fatti a lui ascritti.

Sulla rilevanza disciplinare dei fatti

E’ incontestato che l’evento sportivo tra le due compagini societarie si è svolto il 15 marzo 2025.

Fondata è, altresì, la qualificazione dei fatti nei termini contestati dalla Procura Federale.

L’ “allenamento congiunto” è consistito, in realtà, in una gara amichevole di calcio presso il centro sportivo delle Bustecche alla quale hanno partecipato una cinquantina di persone. L’incontro è terminato in parità con il risultato di 2-2.

Le notizie acquisite all’indagine, e riscontrate in sede decisoria, riferiscono di una “ sfida per non perdere il ritmo partita … di “una gara agonisticamente valida … con un pizzico di nervosismo nel finale”.

La documentazione allegata al fascicolo, in particolare gli articoli di stampa e soprattutto le risultanze fornite dalle audizioni, hanno dato conferma delle circostanze fattuali sulla scorta delle quali il deferimento è stato formalizzato.

Il Collegio osserva che l’incontro di calcio tenutosi tra le società Città di Varese S.r.l. e Pro Sesto 1913 S.s.d. non può essere derubricato a un mero “allenamento congiunto” poiché di esso non ne aveva le caratteristiche tecniche.

La gara in questione, alla stregua di quanto appurato dal Collegio sulla base delle indagini svolte e delle risultanze istruttorie, risulta sostanzialmente rispondente, sotto il profilo delle modalità di svolgimento,  al regolamento del Gioco del calcio ove considerati: i) la durata dell’incontro (90 minuti); ii) l’articolazione della gara in due tempi di 45 minuti ciascuno); iii) le divise di giuoco rispondenti ai colori sociali delle due compagini societarie; iv) le misure del terreno di giuoco; v) il numero dei calciatori impiegati; vi) le regole applicate (regolamento federale); vii) la conduzione tecnica; viii) le sostituzioni.

I resoconti giornalistici (acquisiti nel corso dell’indagine) hanno analiticamente riportato le varie fasi della gara, finanche con l’annotazione dei marcatori, dei minuti in cui sono state realizzate le reti, delle azioni più salienti e delle sostituzioni.

Circostanze comprovate da immagini fotografiche e dalle dichiarazioni dei soggetti auditi nel corso dell’istruttoria.

La circostanza che ad arbitrare ci fosse una “persona neutrale” e non un tesserato AIA non inficia le modalità e le caratteristiche della gara da considerare a tutti gli effetti come un incontro di calcio amichevole svoltosi fra due compagini militanti nel campionato di Lega Nazionale Dilettanti, alla presenza di giornalisti e di pubblico.

L’allenamento, per qualificarsi tale, deve palesare caratteristiche diverse rispetto ad una gara, connotandosi per le differenti modalità di svolgimento e di tecnica addestrativa: ripetizione degli schemi; fermo azione per correzioni didattiche e impartire istruzioni tecnico-tattiche; presenza dell’allenatore sul rettangolo di giuoco.

E’ ben possibile che al termine dell’allenamento si svolga anche una gara (classica “partitella”) ma questa viene di norma collocata al termine dell’attività addestrativa e funge sia da “scarico” psico-fisico che per applicare sul campo gli schemi in precedenza provati.

In definitiva, il Collegio ritiene che, sulla scorta degli accertamenti istruttori e all’esito dell’esame approfondito dell’intera documentazione versata in atti, i fatti siano stati adeguatamente comprovati e abbiano trovato obiettivi riscontri.

Sulla responsabilità diretta e personale del sig. Musciolà.

Il sig. Musciolà, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di amministratore delegato della società.

L’amministratore delegato è, di norma, la figura legale di rappresentanza della società; in ogni caso, colui che risponde, in virtù della sua posizione apicale e di immedesimazione organica, direttamente e personalmente per i danni causati alla società medesima e all’ordinamento di settore (vuoi dell’ordinamento giuridico che dell’ordinamento sportivo).

In tale veste (rectius, carica), egli è responsabile della gestione, dell’organizzazione nonché delle decisioni assunte dalla società, quindi anche delle violazioni legali e statutarie in cui la società medesima dovesse incorrere.

In atti consta che, all’epoca dei fatti, egli si trovava nell’esercizio delle proprie funzioni per non essere stato destituito, sostituito o rimosso dalla carica.

Gli atti di conferimento della carica, pur circoscrivendo il perimetro dei compiti, non escludevano espressamente la responsabilità per particolari situazioni o violazioni.

Sul piano della causalità efficiente, le circostanze fattuali allegate nella memoria difensiva datata 3 ottobre 2025 (incidente stradale e successiva convalescenza) non appaiono idonee a recidere il nesso eziologico tra condotta ed evento, ovvero ad esentare dalla responsabilità soggettiva il sig. Musciolà.

Costui ha subito l’incidente in data 5 febbraio 2025; è stato dimesso dall’ospedale il 7 febbraio 2025, dopo il primo intervento chirurgico; poi il 23 febbraio 2025 dopo il secondo intervento.

Il ricovero si è concluso, dunque, il 23 febbraio 2025 (l’ultimo intervento verrà eseguito il 16 settembre 2025).

L’allenamento congiunto si è svolto il 15 marzo 2025.

Il Collegio non ritiene sufficientemente comprovata l’ipotesi di “forza maggiore” ovvero di “caso fortuito”, tale da recidere il nesso di causalità che lega la condotta del deferito (omissiva, ovvero poco diligente) all’evento.

L’allenamento congiunto si è svolto in epoca in cui l’amministratore delegato, rimasto ininterrottamente nella carica, manteneva la carica rappresentativa e in cui non risultava oggettivamente impedito allo svolgimento dei compiti.

Tali circostanze si deducono:

- dal contenuto delle audizioni: il sig. Scandola non ha escluso che l’amministratore delegato fosse a conoscenza dell’evento; lo stesso sig. Musciolà ha ammesso che fosse a conoscenza dell’organizzazione dell’evento; seppure tale conoscenza si fosse inverata successivamente all’evento ciò non esclude che sia mancato, nella peculiarità del caso e tenuto conto della diligenza media richiesta a un professionista del settore, il corretto esercizio del dovere di vigilanza e controllo immanente alla carica rivestita; - dalla documentazione sanitaria versata in atti: segnatamente, dalla cartella clinica del 25 febbraio 2025 da cui risulta che il sig. Musciolà viene dimesso “in buone condizioni generali e locali, iretico, medicazione in ordine, non deficit VNP obiettivabili”, terapia a domicilio di tipo farmacologico; nessun impedimento totale alla deambulazione (“Deambulare in carico a tolleranza del dolore sull'arto inferiore sinistro con l'ausilio di due stampelle e tutore Walker”); nessun allettamento; nessuna tipologia di supporto territoriale; nessuna compromissione delle facoltà intellettive.

Il sig. Musciolà, pertanto, non è stato ritenuto inidoneo ad occuparsi delle vicende societarie; né un tale impedimento risulta oggettivamente dalla versata documentazione.

L’evento sportivo si è tenuto il 15 marzo 2025, ben 3 settimane dopo le dimissioni dall’ospedale.

Il successivo e ultimo intervento ospedaliero si è verificato il 16 settembre 2025, a distanza di ben sei mesi dall’allenamento congiunto, quindi irrilevante sul piano causale rispetto all’epoca dei fatti.

Nell’arco temporale in cui si è verificato l’evento, dunque, il sig. Musciolà era in grado di svolgere la propria attività di controllo, direzione e indirizzo all’interno della società.

Neppure la responsabilità del deferito può essere esclusa dagli accordi presi dalla compagine con altri soggetti, tantomeno in ragione del riparto interno dei compiti tra le figure dell’organigramma tecnico, conseguendo detta responsabilità alla carica rivestita e al rapporto di immedesimazione societaria.

L’amministratore delegato ha, infatti, responsabilità che derivano dal suo ruolo di gestione con riferimento specifico ad aree come la gestione finanziaria e l’adeguatezza organizzativa che, in ambito sportivo (tenuto conto della natura specifica della società amministrata) postulano il rispetto e l’osservanza di doveri legali e statutari, tra cui quelli discendenti dalle norme dell’ordinamento sportivo.

Per le stesse ragioni, sono pertanto irrilevanti le dichiarazioni secondo le quali il sig. Musciolà non si sarebbe occupato di questioni sportive, rientrando tale compito tra i doveri imposti dalla carica in ragione della specifica natura della società da lui amministrata; sicché, il non averlo fatto non depone certo a favore di una causa esimente da responsabilità.

Per quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene il deferito responsabile delle incolpazioni; tenuto alfine conto del disvalore della condotta, applicati i principi di proporzionalità e afflittività, tenuto conto delle circostanze fattuali illustrate dal difensore del deferito (stato di salute del sig. Musciolà) e ritenute le stesse apprezzabili positivamente quali circostanze attenuanti nei limiti e ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, valuta congrue la seguente sanzione: mesi 5 (cinque) di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Jacopo Musciolà la sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Giuseppe Rotondo                                        Roberto Proietti

 

 Depositato in data 4 novembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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