F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 89/TFN – SD del 11 Novembre 2025 (motivazioni) – Christian Vito Candela, ASD Unione Sportiva Albenga – 69/TFNSD

Decisione/0089/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0069/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Francesco Ranieri - Componente (Relatore)

Giuseppe Rotondo - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8760/1280pf24-25 GC/PM/mg del 2 ottobre 2025, depositato il 3 ottobre 2025, nei confronti del sig. Christian Vito Candela e della società ASD Unione Sportiva Albenga, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto di deferimento n. 8760/1280pf24-25 GC/PM/mg del 2 ottobre 2025, la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale il sig. Christian Vito Candela, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Unione Sportiva Albenga, per rispondere:

a. della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. Marco Mariotti, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Unione Sportiva Albenga in forza del lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo notificato in data 7.3.2025, a seguito della vertenza N. 2425.147 sul ricorso proposto dal sig. Marco Mariotti;

b. della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. Mario De Rosa, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Unione Sportiva Albenga in forza del lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo notificato in data 12.3.2025, a seguito della vertenza N. 2425.104 sul ricorso proposto dal sig. Mario De Rosa;

Contestualmente è stata deferita la società A.S.D. Unione Sportiva Albenga a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto ascritto al sig. Christian Vito Candela all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società.

La fase predibattimentale

Ricevuta la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata in data 10 settembre 2025, gli incolpati non si sono avvalsi delle facoltà previste dall’art. 123, comma 3, del CGS.

Decorso il termine previsto, la Procura Federale ha quindi promosso il deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 29 ottobre 2025. I deferiti non depositavano memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 29 ottobre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l’Avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato al contenuto del deferimento, chiedendone l’accoglimento e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31, commi 6 e 7, del CGS.

I deferiti non si sono collegati né si sono costituiti. Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Dagli atti del procedimento risulta provata l’inottemperanza della società ASD Unione Sportiva Albenga ai lodi arbitrali emessi nelle sedi competenti e regolarmente notificati, ed il mancato pagamento delle somme dovute ai tecnici, sigg.ri Marco Mariotti (lodo n° 2425.147 del 6.3.25) e Mario De Rosa (lodo n° 2425.104 del 11.3.25) entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, come emerge, in particolare, dal comportamento della parte deferita, la quale ha omesso di difendersi, non spiegando alcuna difesa e mancando di partecipare sia alla fase arbitrale che, da ultimo, all’udienza dibattimentale. Giova ricordare, a tal proposito, come l’onere della prova circa l’effettivo adempimento degli obblighi statuiti dai provvedimenti arbitrali gravi integralmente sulla società incolpata; il mancato deposito di prove documentali (quietanze, bonifici, liberatorie) comporta, dunque, l’accertamento giudiziale dell’inadempimento.

Tale condotta processuale consente al Collegio di ritenere accertato l’inadempimento e, dunque, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31 CGS per violazione del precetto di cui all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, il quale, a sua volta, impone il pagamento delle somme accertate con lodo arbitrale entro il termine perentorio previsto, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31, commi 6 e 7, CGS.

Deve ritenersi accertata, quindi, la responsabilità personale del sig. Christian Vito Candela, nonché quella diretta della società ASD Unione Sportiva Albenga ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS.

Attesa la pluralità di violazioni, le sanzioni devono essere maggiorate rispetto al minimo edittale e proporzionate alla gravità delle violazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 CGS, considerata anche l’assenza di condotte collaborative o riparatorie da parte dei deferiti.

Pertanto, a fronte delle richieste della Procura Federale, le sanzioni vanno determinate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Christian Vito Candela, mesi 9 (nove) di inibizione;

- alla società ASD Unione Sportiva Albenga, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesco Ranieri                                                              Roberto Proietti

 

Depositato in data 7 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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