DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 14.10.2025 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 27/ 9/2025 REAL CALEPINA F.C. SSDARL – LEGNAGO SALUS S.R.L.

gara del 27/ 9/2025 REAL CALEPINA F.C. SSDARL - LEGNAGO SALUS S.R.L.

 Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA FC SSDARL, con il quale si richiede che venga inflitta alla LEGNANO SALUS SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore LAAROUSSI MAROUAN, inserito in distinta dalla LEGNANO SALUS SRL con il n. 10 e schierato in campo dal 1° minuto del primo tempo della gara in epigrafe, nonostante che al medesimo, con C.U. - FIGC SGS, n. 130 del 5 maggio 2025, fosse stata comminata la squalifica per una gara effettiva, non ancora scontata; - rilevato che la medesima squalifica per una gara è stata comminata al calciatore LAAROUSSI MAROUAN, già all'epoca militante nel LEGNANO SALUS SRL, in occasione dell'ultima gara di Campionato Nazionale Under 17 Serie C del 4 maggio 2025 e pertanto, non è stata scontata nel corso della stagione sportiva 2024/2025; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nemmeno nel corso della nuova stagione, atteso che nel Campionato Nazionale Juniores 2025/26, il LEGNANO SALUS SRL ha schierato (come calciatore titolare o subentrante) il calciatore LAAROUSSI MAROUAN in tutte le prime tre giornate di campionato, inclusa quella di cui in epigrafe, a cui, pertanto, non aveva titolo a partecipare, non avendo avuto modo di scontare la squalifica comminatagli;

P.Q.M. Delibera:

1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla LEGNANO SALUS SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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