DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1005 del 07.05.2025 – Delibera – GARA DEL 04/05/2025: MEDITERRANEA CAGLIARI- FEMMINILE MOLFETTA

 

GARA DEL 04/05/2025: MEDITERRANEA CAGLIARI- FEMMINILE MOLFETTA

Ricorso proposto da: Femminile Molfetta Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società FEMMINILE MOLFETTA avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi le giocatrici Tronci Federica (nata il 19/09/2009) e Porceddu Martina (nata il 12/03/2009) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente entrambe sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Con C.U. n.1002 del 06/05/2025 il procedimento veniva sospeso in attesa di ricevere la documentazione richiesta al Comitato Regionale Sardegna. Considerato che i sensi dell’art.34 comma 3 delle N.O.I.F. “ I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione. … (omissis)…. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione della Lega o della Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S. ”; Osservato che, con riferimento alla calciatrice Porceddu Martina, la stessa non necessita di alcuna autorizzazione avendo già compiuto il sedicesimo anno di età alla data di disputa dell’incontro in oggetto. Con riferimento, invece, alla calciatrice Tronci Federica si evidenzia che dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque e presso il Comitato Regionale Sardegna è risultato che la predetta calciatrice, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, non era in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi ha preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

in prosecuzione del ricorso sospeso con il C.U N°1002 del 06/05/2025 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: MEDITERRANEA CAGLIARI la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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