DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 179 del 24.10.2025 – Delibera –

GARA DEL 05/10/2025: ASD PIROSSIGGENO COSENZA – ASD SANDRO ABATE FIVE S.

Reclamo proposto da: Pirossigeno Cosenza Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA, avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi i giocatori Massimo Abate e Oliveira Dos Santo Edimar Antonio ancora in corso di squalifica. A detta della ricorrente i predetti calciatori si trovavano in posizione irregolare in quanto squalificati entrambi per una giornata in forza del C.U. 1151 del 03/06/2025, non avendo ancora correttamente scontato detta sanzione di squalifica nel campionato Nazionale, Secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente la Sandro Abate Five Soccer avrebbe violato le norme di partecipazione dei Calciatori poiché con abuso ed eccesso del diritto, con elusione e falsa applicazione dell’art. 21 CGS, commi 2,6 e 7, con violazione dei principi di omogeneità ed afflittività, di buona fede nell’esecuzione delle sanzioni e delle norme di lealtà , probità e correttezza, avrebbe ottenuto un indebito vantaggio consistito nell’aver “sfruttato” un breve periodo di tesseramento dei predetti giocatori presso altra compagine appartenente al Comitato Regionale Campania presso la quale i due calciatori avrebbero provveduto a scontare la pregressa sanzione di squalifica inflitta nel campionato Nazionale, con conseguente richiesta di applicazione della sanzione di cui all’art. 10 comma 6 CGS della perdita della gara per 0-6 in proprio favore. Il ricorso è infondato e va respinto. Come è noto, l’art. 21, comma 6, C.G.S. stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Al successivo comma 7 viene specificato che “ ...qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza..” Il precedente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (decisione n. 45/2024 ) richiamato dalla ricorrente è inconferente in quanto riguarda la vicenda di due calciatori che avevano cambiato momentaneamente “disciplina sportiva” passando da una compagine di Calcio a cinque ad una di Calcio a undici, salvo poi tornare nuovamente nel Calcio a cinque. Nel caso di specie tale passaggio non si è mai verificato. Infatti da accertamenti effettuati presso il Comitato Regionale Campania è emerso che i calciatori in questione sono stati tesserati in data antecedente l’incontro di che trattasi per la Società ASD Victoria Solofra, partecipante al campionato di calcio a cinque serie C1 regionale, ed una volta tesserati per questa nuova società non hanno preso parte all’incontro del 26/09/2025 tra ASD Victoria Solofra - Fortitudo Vesuviana valido come terza giornata del campionato Regionale Campania C1 della corrente stagione sportiva. Per tutto quanto sopra premesso i giocatori Massimo Abate e Oliveira Dos Santo Edimar Antonio risultano già aver scontato in data antecedente la squalifica richiamata in premessa dalla ricorrente ed hanno potuto prendere parte all’incontro in questione in posizione regolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° del 101 del 07/10/2025 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro 4 - 5. b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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