DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 24.10.2025 – Delibera –

GARA DEL 12/10/2025: ASD BERGAMO C5 – ASD DOMUS BRESSO.

Reclamo proposto da: Bergamo C5 Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società A.S.D. BERGAMO C5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore MASSE RICCARDO (nato il 01/03/2011), in posizione irregolare in quanto ancora quindicenne. Il ricorso è fondato e va accolto. Come è noto, l’art. 34 delle N.O.I.F. , dettato in tema di limiti di partecipazione dei calciatori alle gare, prevede che: “ I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione della Lega o della Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S.” Tenuto conto che il calciatore di che trattasi non aveva ancora compiuto il quindicesimo anno di età lo stesso ha preso parte in posizione irregolare all’incontro in questione.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 137 del 16/10/2025 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: A.S.D. DOMUS BRESSO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

 

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