DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 200 del 31.10.2025 – Delibera –
GARA DEL 11/10/2025: ASD FUTSAL ACADEMY – VILLASPECIOSA ASD.
Reclamo proposto da: Futsal Academy Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società A.S.D. FUTSAL ACADEMY avverso l’esito della gara, rileva: la ricorrente chiede che in danno della società S.S. VILLASPECIOSA A.S.D sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore ATZENI ALESSIO nato il 23.07/2004 (matricola FIGC 6717031) il quale non avrebbe avuto titolo a essere impiegato in quanto in corso di squalifica come non espulso dal campo, essendo incorso nella seconda ammonizione durante le gare di play off (la prima nella gara del 01/06/25 indicata nel C.U. N. 1158 del 03/06/25 e la seconda nella gara del 14/06/25 indicata nel C.U. N. 1208 del 17/06/25), non avendo mai scontato detta squalifica prima dell’incontro in oggetto. Sostiene la ricorrente che, così come specificato alla nota 1 dell'articolo 9 del C.U. N. 867 FIGC/LND Divisione Calcio a 5 del 02/04/25, la seconda ammonizione determinerebbe l'automatica squalifica per la gara successiva, aggiungendo che la squalifica in questione risulta anche dallo stralcio del riepilogo disciplinare stagione sportiva 2024/25 del Villaspeciosa; Con la memoria depositata nei termini la controparte eccepiva che la ricorrente avrebbe operato un’errata ricostruzione della disciplina relativa alla qualifica per recidiva nelle gare di Play Off, aggiungendo che non vi era stato alcun Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Divisione Calcio a 5 in ordine alla sanzione della squalifica a carico del proprio tesserato Atzeni Alessio. Il giocatore, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il ricorso è infondato e va respinto. A seguito delle ricerche effettuate non risulta essere stata pubblicata sui comunicati ufficiali pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque alcuna sanzione di squalifica carico del calciatore in questione, il quale quindi alla data della disputa dell’incontro non aveva alcuna residua squalifica da dover scontare. Si precisa sul punto che ai sensi dell’art.21 del C.G.S. la sanzione della squalifica dei calciatori diviene esecutiva solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sui Comunicati Ufficiali e che in ogni caso in ambito nazionale non vige l’automatismo a carico dei calciatori espulsi previsto solo in ambito regionale della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica. Tale regola inderogabile risulta richiamata anche nella nota contenuta nello stesso C.U. 867 del 02.04.2025 al cui interno viene espressamente ribadita per le sanzioni di squalifica dei calciatori la necessità di "declaratoria del G.S." salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Sul punto si rappresenta, inoltre, che la squalifica a carico dei tesserati per recidiva è regolata dal combinato disposto dagli artt.9 e 19 del C.G.S., e precisamente ai sensi dell'art.9 è previsto che " I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggono più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara.", mentre ai sensi dell'art.19 comma 8 lett.b viene precisato che "la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play‐off e play‐out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica." Quanto, infine, alla dedotta presenza della squalifica a carico del prefato calciatore sul portale LND, nell’area riservata alle società nel settore “Giustizia Sportiva”, si evidenzia come detto inserimento non abbia alcuna efficacia esecutiva considerato che ai sensi dell'art.21 del C.G.S. le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale, unico documento ufficiale che non ammette equivalenti. Tanto premesso se ne deduce che il giocatore ATZENI ALESSIO nato il 23.07/2004 (matricola FIGC 6717031) ha preso parte a pieno titolo all’incontro in questione disputatosi il 11/10/2025.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 133 del 15/10/2025 decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. FUTSAL ACADEMY - S.S. VILLASPECIOSA A.S.D, 1 – 3; Vi sono giusti motivi per non addebitare la tassa di reclamo.
