DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 201 del 31.10.2025 – Delibera – GARA DEL 15/10/2025: ASD ATLETICO CANICATTI’ – LAZIO CALCIO A 5

GARA DEL 15/10/2025: ASD ATLETICO CANICATTI’ – LAZIO CALCIO A 5

ASD Reclamo proposto da: Lazio Calcio A 5 Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società LAZIO CALCIO A 5 A.S.D. avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il ricorso depositato nei termini la LAZIO CALCIO A 5 A.S.D. ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse inflitta all’Atletico Canicattì la punizione sportiva della perdita della gara per irregolarità del campo di gioco sul quale si è disputato l’incontro in epigrafe. Lamenta la ricorrente che al momento del suo arrivo presso l’impianto della a.s.d. Atletico Canicattì 5 ha avuto modo di constatare la sussistenza di gravi e macroscopiche discrasie, palesemente ostative alla disputa di un incontro di Serie A2 Elite, sia per il mancato rispetto di misure e distanze regolamentari sia per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento degli impianti e dei campi da gioco di cui al C.U n. 1070 del 16 maggio 2025.10.28. Più nel dettaglio la ricorrente evidenziava le seguenti criticità riscontrate - a suo dire - nell’impianto e sul campo di Canicattì: a) spazio insufficiente tra le panchine e la linea laterale di gioco inferiore ai 90 cm e assenza di idonee protezioni; b) distanza non conforme tra la linea laterale ed il tavolo del cronometrista, posizionato, nella parte di massima sporgenza, a non più di 25 centimetri dalla linea laterale, stessa distanza dalla quale fuoriuscivano da terra vari cavi e fili elettrici; c) assenza di protezioni in gomma sul muro di fondo campo e su ostacoli e strutture fisse poste a distanza inferiore a quella minima regolamentare di 1,5 mt un metro e mezzo, ivi comprese ringhiere metalliche situate a meno di un metro dal campo; d) area tecnica inesistente e, comunque, impossibile da collocare alla distanza minima regolamentare di 75 cm dalla linea laterale; e) pali delle porte collocati parzialmente all’interno del terreno di gioco; f) area di rigore di forma, esagonale e non circolare, e di dimensioni chiaramente non a norma, oltre che priva completamente del c.d. “punto del calcio di rigore”, che sarebbe dovuto essere collocato a distanza di 6 mt. dal centro di ciascuna linea di porta; g) dimensioni del campo di gioco difformi ed inferiori a quelle minime statuite per la Serie A2 Elite: lunghezza di mt. 35 e larghezza di mt. 16.50. h) indebita presenza, ad una altezza inferiore ai quattro metri previsti, di un canestro ricadente sulla linea di porta e incombente sul campo; i) illegittima insussistenza, subito dopo la linea del fallo laterale e per almeno novanta centimetri, di una superficie ricoperta anch’essa da parquet come il campo di gioco, anziché, con immediata soluzione di continuità, da materiale gommato. La società resistente depositava memoria difensiva eccependo l’infondatezza dei rilievi contenuti nel ricorso e contestando la validità delle misure indicate dalla controparte, confermando la regolarità del campo accertata anche dagli Arbitri prima dell’inizio della gara. Inoltre precisava che in seguito a propria richiesta effettuata in data 28/08/2025 aveva ottenuto in data 30 settembre 2025 la «Deroga per utilizzo stagione sportiva 2025-2026 “PALAZZETTO SPORT S. LIVATINO”», da parte della Divisione Calcio a 5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, let. c) e 67, comma 4, del C.G.S. il Giudice Sportivo può giudicare della “regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari” a condizione che il ricorso degli interessati sia “preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio gar,a, dalla società all’arbitro”. Dalla lettura del referto di gara si evince che, a seguito della riserva scritta presentata dalla Lazio all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro, i tre ufficiali di gara hanno proceduto mediante strumentazione ad effettuare un sopralluogo per verificare le presunte anomalie lamentate unitamente ai capitani delle due società. All’esito del sopralluogo veniva richiesto dalla terna alla società Atletico Canicattì 5 di tracciare l'area tecnica e di tagliare la gomma piuma presente all'interno del terreno di gioco. Fatti questi due accorgimenti il direttore di gara attestava che il terreno di gioco rispettava tutti i requisiti regolamentari previsti e consentiva la disputa dell’incontro. In merito alle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente nel ricorso in esame, nel supplemento di rapporto richiesto all’arbitro quest’ultimo precisava che: “La distanza tra la linea laterale e la panchina era di novanta (90) centimetri. Nel caso di specie erano presenti le dovute protezioni; Il tavolo del cronometrista dista novanta (90) centimetri dalla linea laterale, e comunque resta sopraelevato da terra con una sporgenza interna, verso la tribuna, con le dovute protezioni. I fili elettrici risultavano essere raccolti e ordinati, situati a novanta (90) centimetri dalla linea laterale e senza che gli stessi potessero recare alcun danno per l’incolumità dei calciatori; Le protezioni risultavano congruenti in virtù di quanto previsto dalle norme; L’area tecnica era assente e pertanto è stato chiesto alla società ospitante di provvedere a risanare tale mancanza. La società Canicattì ha provveduto in tempi brevi e con la corretta strumentazione a delineare l’area tecnica prima dell’inizio della gara; I pali delle porte risultavano regolarmente sulla linea di porta; L’area di rigore risultava regolare per dimensione e forma con la presenza a giusta distanza del punto del calcio/tiro di rigore. Nella circonferenza erano presenti due leggeri angoli non ritenuti rilevanti. Il rettangolo di gioco aveva le seguenti dimensioni: lunghezza di 35,16 metri, larghezza di 16,98; Il canestro risultava fuori la linea di porta, sospeso in aria, ad un’altezza di quattro (4) metri; La superficie del campo per destinazione era dello stesso materiale del rettangolo di gioco.” Sulla base, pertanto, delle rilevazioni e precisazioni indicate dall’arbitro emerge che il campo presso il quale si è disputato l’incontro è conforme ai requisiti minimi previsti dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, rispettando anche le misure minime indicate alla Regola 1 punto 3 (DIMENSIONI DEL RETTANGOLO DI GIOCO) in forza del quale per le gare non internazionali le dimensioni minime consentite sono 25mt (Lunghezza linea laterale) e 16 mt (Larghezza linea di porta). Quanto alle diverse misure prescritte dalla Divisione Calcio a Cinque ed indicate nel Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16/05/2025, a sua volta richiamato nel C.U. 01/2025, relative al Campionato Nazionale Serie A2 Elite maschile, secondo cui le misure minime sono di mt36,86 per la lunghezza e mt. 17,46 per la larghezza, valga quanto segue. A seguito di informazioni e chiarimenti agli Uffici competenti, è emerso che la Divisione Calcio a Cinque ha concesso in epoca antecedente la disputa dell’incontro (in data 30/09/2025) apposita deroga alla ASD Atletico Canicattì per l’utilizzo nel campionato di Serie A2 Elite durante la stagione sportiva 2025-2026 dell’impianto in questione (Palazzetto Sport S. Livatino), con l’effetto quindi di rendere non applicabili nel caso di specie le misure più restrittive indicate nel C.U.1070 rispetto a quelle indicate nel Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

P.Q.M.

 a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 159 del 21/10/2025 decide: dichiara infondato il ricorso, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Atletico Canicattì – Lazio Calcio a 5, 8 – 2: La tassa di reclamo viene addebitata.

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