F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90/TFN – SD del 12 Novembre 2025 (motivazioni) – Mario Pizzurro – 59/TFNSD

Decisione/0090/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0059/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente (Relatore)

Monica Coscia – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6838/1155pf24-25/GC/PM/ep del 12 settembre 2025, depositato il 15 settembre 2025, nei confronti del sig. Mario Pizzurro, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 6838/1155pf24-25/GC/PM/ep del 12.9.2025, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Mario Pizzurro, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Trapani, per rispondere della “violazione dell’art. 42, comma 3 lett. q) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere omesso di segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente della Sezione A.I.A. di appartenenza la misura restrittiva della libertà personale – nella forma degli arresti domiciliari - cui è stato sottoposto in data 14.4.2025 e sino al 2.5.2025”.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “segnalazione del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri in ordine all’emissione di un provvedimento si sospensione cautelare nei confronti dell’OA Mario Pizzurro della Sezione AIA di Trapani”, traeva origine dalla segnalazione, in data 15.4.2025, a firma del Segretario dell’Associazione Italiana Arbitri con la quale veniva trasmesso alla Procura Federale il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del OA Pizzurro dal Presidente AIA in data 14.4.2025.

Detto provvedimento veniva emesso, ai sensi dell’art. 8, comma 6, lett. h) del Regolamento AIA per essere stato, il giorno stesso, il Pizzurro attinto da un provvedimento cautelare emesso dal GIP di Trapani che disponeva nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Iscritto il procedimento, veniva svolta attività istruttoria con l’acquisizione di notizie stampa relative alla revoca della misura cautelare avvenuta il successivo 2.5.2025, nonché della documentazione afferente la posizione dell’odierno deferito presso l’AIA e l’audizione del medesimo.

Notificata la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, l’incolpato presentava una memoria difensiva chiedendo l’archiviazione del procedimento per insussistenza della violazione contestata o, in subordine, per carenza del relativo elemento soggettivo, illustrando le ragioni della mancata comunicazione agli organi associativi dell’intervenuto provvedimento restrittivo. All’esito delle indagini veniva emesso il deferimento oggi in decisione.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, il deferito non depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 14.10.2025, tenutasi in modalità videoconferenza, presenti gli avvocati Veronica Ottaviani e Antonio Cioffi in rappresentanza della Procura Federale, il Tribunale preliminarmente ha disposto l’acquisizione, a cura della Procura Federale, del provvedimento del GIP di Trapani nella parte concernente le prescrizioni della misura cautelare applicata al sig. Mario Pizzurro, rinviando il procedimento.

Successivamente, all’udienza del 11.11.2025, sono comparsi l’avv. Enrico Liberati per la Procura Federale e il signor Pizzurro personalmente.

Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso per l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.

Il signor Pizzurro sottolineava la propria impossibilità di adempiere all’obbligo informativo dal momento che, all’atto dell’esecuzione della misura, gli era stato sequestrato il telefono cellulare.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene insussistente la responsabilità del deferito.

L’accusa elevata al sig. Pizzurro è circoscritta alla violazione dell’art. 42, comma 3, lett. q) del Regolamento AIA che prescrive l’obbligo dell’arbitro di segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive.

La ratio della norma è all’evidenza da ricondurre alla necessità che gli organi direttivi dell’Associazione siano posti a conoscenza di fatti particolarmente gravi relativi ai propri iscritti, tali da comprometterne il rapporto con l’Associazione medesima e la permanenza nei ruoli, e a consentire l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari e/o opportuni.

Ebbene, nel caso di specie è documentale la circostanza che il deferito, attinto da misura coercitiva, non fosse nell’immediatezza nella condizione di segnalare alcunchè, tantomeno per iscritto, al Presidente Sezionale, essendo stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari con la specifica prescrizione del divieto di comunicazione “attraverso qualsiasi mezzo (epistolare, telefonico, telematico, ecc.) con soggetti diversi dagli eventuali conviventi e dal proprio difensore” (cfr. ordinanza GIP in atti). E ciò a prescindere dall’intervenuto sequestro del telefono cellulare e degli eventuali ulteriori dispositivi avvenuto in sede di esecuzione della misura, pure richiamato nella memoria difensiva in atti e dal deferito in udienza.

Sussisteva, dunque, dal momento dell’esecuzione della misura, un’oggettiva impossibilità per il deferito di ottemperare all’obbligo regolamentare, pena la violazione della misura in atto e la possibilità di aggravio della stessa.

Del resto è documentale che l’informazione circa il provvedimento limitativo della libertà personale a carico del deferito, eseguito in data 14.4.2025, è comunque pervenuta agli organi associativi immediatamente attraverso notizie di stampa, tanto che il Presidente dell’AIA ha avuto modo di adottare il provvedimento di sospensione cautelare lo stesso giorno dell’esecuzione della misura. Lo scopo della norma regolamentare, dunque, è stato comunque raggiunto.

Cosicchè, la contestata violazione dell’obbligo di segnalazione si risolve nel caso di specie nell’omissione di una mera formalità, alla quale come detto il deferito non ha potuto, non per sua colpa, dar corso.

In conclusione, non sussiste la responsabilità del deferito per la violazione contestata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                    Carlo Sica

 

 

Depositato in data 12 novembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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