CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71 del 10/10/2025 – OMISSIS / FIP
Decisione n. 71
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Mario Serio - Relatore
Wally Ferrante
Lucio Giacomardo
Giovanni Iannini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2025, presentato, in data 1° agosto 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pennisi,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Guarino e Paola Maria Angela Vaccaro,
nonché contro
la Procura Federale della FIP, non costituitasi in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1014 del 16 maggio 2025, Corte Federale di Appello n. 10, comunicata e pubblicata in data 7 luglio 2025, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 822 del 6 maggio 2025, Tribunale Federale n. 49, con la quale è stata applicata, a carico del sig. [omissis], la sanzione dell'inibizione per anni 1 e, considerato il c.d. "presofferto", fino al 9 ottobre 2025.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 23 settembre 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Fabio Pennisi; gli avv.ti Paola Maria Angela Vaccaro e Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Serio.
Svolgimento del procedimento
1. A seguito di pronuncia n. 21 del 18 febbraio 2025 di questa Sezione del Collegio di Garanzia, di accoglimento del ricorso di [omissis], all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale [omissis] della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), e della conseguente dichiarazione di nullità, per mancato rispetto del termine minimo per comparire davanti agli organi di giustizia sportiva, delle decisioni disciplinari di primo e secondo grado della FIP, con correlato rinvio degli atti al Giudice di primo grado (incaricato anche di provvedere sulle spese del giudizio nel grado di legittimità), il Tribunale Federale veniva chiamato a giudicare nuovamente il ricorrente sulle medesime incolpazioni precedentemente contestategli.
2. Con decisione del 6 maggio 2025, il Tribunale Federale di primo grado dichiarava l'incolpato responsabile delle violazioni ascrittegli, relative alla trasgressione degli artt. 2 e 44 del R.G. FIP, con riguardo alla trattazione di pratiche di affidamento contrattuale negli anni dal 2021 al 2023 alle società [omissis] e [omissis], pur in presenza di conflitti di interesse, non rivelati agli altri componenti del Consiglio del Comitato Regionale, riconducibili a suoi rapporti di affinità con gli aggiudicatari. Ulteriormente veniva contestata al ricorrente la mancata astensione nelle relative deliberazioni, nonché l'affidamento in contrasto con le regole vigenti, ed in particolare per la mancata previa effettuazione della doverosa indagine di mercato. Veniva, infine, rimproverato all'incolpato “il comportamento oppositivo e provocatorio in fase di indagine, posto in essere con il rifiuto ad essere ascoltato dalla Procura Federale su erronei presupposti, allo stesso più volte chiariti come non fondati”.
3. Nel motivare la propria decisione, il Tribunale osservava che l'atto di deferimento si fondava su una nota del 5 aprile 2024 del Collegio dei Revisori dei Conti, a propria volta redatta a seguito di una relazione predisposta da un'articolazione interna di Sport e Salute S.p.A. Nell'atto di accusa si poneva in evidenza che la società [omissis] era partecipata al 50%, secondo le risultanze della visura camerale, dalla compagna del figlio dell'incolpato, non astenutosi dalla deliberazione di affidamento e silente sulla propria situazione. Queste circostanze realizzavano, secondo il Tribunale, una condotta riconducibile all'ipotesi di conflitto di interessi statutariamente vietato, nonché alla violazione del dovere di astensione per gravi ragioni di convenienza ed opportunità. Peraltro, gli affidamenti, di importo minore della soglia implicante l'obbligo dell'evidenza pubblica, sarebbero stati in effetti unitari ed artificiosamente frazionati in più deliberazioni di importo inferiore al limite dei 20.000,00 euro. Tali condotte venivano giudicate irrispettose dei principi di diligenza, correttezza, lealtà ed imparzialità imposti dal Codice etico. Analogamente, veniva giudicato non ispirato ad un approccio collaborativo il rapporto, durante la fase delle indagini, con la Procura Federale. Tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari e della già parziale espiazione della sanzione inflitta nelle fasi precedenti del giudizio, all'incolpato veniva inflitta la sanzione dell'inibizione fino al 9 ottobre 2025.
4. Contro tale provvedimento, l'incolpato proponeva impugnazione, sulla base di 4 motivi, alla Corte Federale d'Appello. Questa, con pronuncia del 16 maggio 2025, la rigettava, confermando la decisione impugnata, solo integrandola con la previsione della compensazione integrale delle spese di ogni grado di giudizio fino ad allora svolto.
5. In particolare, l'organo di secondo grado, nel rispondere ai motivi dedotti, osservava che nel caso di specie si poneva la questione della violazione dei principi generali dell'ordinamento sportivo, sub specie di lealtà e correttezza, con conseguente competenza della giurisdizione federale. La Corte proseguiva affermando che gli affidamenti, con le modalità prima descritte e l'attribuzione ai soggetti già enunciati, avevano dato vita ad una gestione non trasparente e formalmente scorretta. Veniva, poi, rilevata la piena assicurazione all'incolpato del diritto di difesa, nonché il totale rispetto delle regole del giusto processo. Quanto alla sanzione, sulla cui determinazione la Corte d'Appello riteneva non aver influito il comportamento scarsamente collaborativo dell'incolpato con la Procura, essa veniva giudicata proporzionata e congrua, tenuto conto dell'equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Ed infine, integrando il provvedimento di primo grado, la Corte d'Appello disponeva la compensazione delle spese di ogni grado di giudizio, ricorrendo validi motivi.
6. Contro tale decisione, [omissis] ha proposto ricorso davanti a questo Collegio di Garanzia, sulla base di 3 motivi e di una richiesta istruttoria di acquisizione documentale.
7. Con decreto dell'8 settembre 2025, il Presidente della Sezione, ritenuta la ricorrenza di ragioni d'urgenza, ha disposto l'abbreviazione alla metà del termine di cui all'art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, fissando contestualmente l'udienza di discussione per il successivo 23 settembre.
8. Si è costituita con memoria la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
9. All'udienza di discussione le parti costituite hanno insistito nelle rispettive difese. La Procura Generale dello Sport ha concluso per il rigetto del ricorso, rimettendo alla valutazione del Collegio gli eventuali profili di inammissibilità afferenti ai primi due motivi di ricorso.
10. Il ricorso è stato deciso con pubblicazione del dispositivo al termine dell'udienza.
Motivi della decisione
11. Premessa l'inammissibilità della richiesta istruttoria di natura documentale, sia in ragione della natura del giudizio di legittimità che si svolge davanti a questo Collegio, sia anche alla stregua della completezza, ai fini della decisione, del materiale già acquisito, il Collegio osserva che il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato.
12. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “Omessa/insufficiente motivazione in merito all'incompetenza del giudice federale a pronunciarsi sugli addebiti formulati nell'atto di deferimento
- Violazione del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice - Vizio di extrapetizione o ultrapetizione”.
13. Il motivo non può essere accolto con riguardo ad alcuno dei profili dedotti. Ed invero, quanto ai primi due aspetti, tra loro logicamente connessi, esattamente il Giudice d'appello ha ricondotto la fattispecie nell'appropriato alveo della giustizia sportiva, radicandone la competenza, nell'assorbente e sufficiente rilievo che la contestazione principale riguarda la violazione dei principi basilari dell'ordinamento federale, quelli che impongono l'adozione di condotte sempre sorrette da lealtà e correttezza (espressamente richiamati dall'articolo del regolamento FIP, la cui trasgressione è oggetto di espressa contestazione, sì da porla al riparo da qualunque dubbio di extra o ultrapetizione, basato sull'opposta ipotesi di mancata chiarezza o specificità dell'accusa). Ora, quel di cui si controverte è il globale comportamento tenuto dall'incolpato nella sua delicata veste di Presidente del Comitato Regionale [omissis] che, pur in presenza di una chiara ragione di convenienza, ha omesso sia di informare gli altri consiglieri del Comitato circa i rapporti intercorrenti tra il figlio e la titolare della società aggiudicataria dell'affidamento, così potenzialmente sviandone la libertà e consapevolezza di espressione del voto (come confermato da essi nel corso delle indagini), sia di astenersi dalla deliberazione. Non può dubitarsi che questa condotta omissiva, intuitivamente capace di ingenerare il sospetto di parzialità, a propria volta negativamente influente sull'immagine e la credibilità dell'organo presieduto dall'incolpato, si sia posta in frontale contrasto con i doveri chiaramente enunciati dall'art. 2 citato, del tutto indipendentemente dalla valutazione, in termini economici, dell'operazione o dalla precedente mancanza di rilievi da parte degli organi direttivi centrali, certamente sprovvisti del potere di consentire a singoli tesserati la deroga a disposizioni cogenti e qualificanti l'intero ordinamento, quale quella di cui si discute. Né può trascurarsi che si sia stati in presenza di operazioni funzionalmente unitarie nello scopo, come tali infrazionabili, onde non frustrare la ricorrente esigenza del rispetto dell'evidenza pubblica.
L’infondatezza del motivo rende irrilevante la questione riguardante le ragioni, che il ricorrente asserisce di natura politica, che avrebbero indotto la Procura Federale ad agire in via disciplinare nei confronti del signor [omissis].
14. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “Omessa motivazione - Violazione dell'art. 2.2 del Codice di Giustizia Sportiva e 4.2 del Regolamento di Giustizia FIP, anche in relazione all'art.115 c.p.c., nonché degli articoli 2, 24, 25 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, nonché l’infondatezza ed insussistenza delle contestazioni ed anche ulteriori omessi esami documentali.
15. L'articolato motivo si rivela al tempo stesso infondato ed inammissibile. Quest'ultima statuizione è direttamente correlata alle doglianze afferenti a vizi di merito (quali quello insistito e tendente ad un non consentito riesame della decisione dell'insussistenza della responsabilità, al contrario motivatamente affermata, secondo quanto prima illustrato) ed alle istanze di integrazione del materiale documentale (peraltro già completo degli elementi idonei a consentire al Collegio di pronunciarsi nell'ambito delle proprie attribuzioni di pura legittimità).
Al tempo stesso, il motivo non tiene adeguatamente conto del congruo ragionamento svolto dalla Corte d'Appello, di cui si è già dato conto affrontando il precedente motivo di ricorso, in punto di affermazione di responsabilità disciplinare. È, altresì, immeritevole di critica la statuizione posta in essere con riguardo al puntuale rispetto, nelle fasi del giudizio successive alla decisione caducatoria di questa Sezione, di ogni prerogativa atta a garantire la piena conformità del procedimento alle regole nazionali e convenzionali riguardanti il giusto processo ed in primo luogo il totale rispetto del diritto di difesa. Del tutto esatta e condivisibile si rivela al riguardo la disamina compiuta in materia dalla pronuncia impugnata, da cui non vi è ragione di discostarsi.
16. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta “Violazione del divieto di reformatio in peius”, nonché inosservanza delle statuizioni racchiuse nella pronuncia di questo Collegio con la decisione del febbraio 2025.
17. La censura non coglie nel segno e sembra muovere da una erronea percezione sia delle pronunce di merito conseguenti all'intervento caducatorio di questa Sezione, sia di quest'ultimo. Ed invero, è agevole osservare che nella riaperta fase di merito i Giudici del rinvio hanno visto riespanso il proprio pieno potere valutativo e sanzionatorio, senza che si fosse formato al riguardo alcun giudicato interno. Né, del resto, appaiono chiariti i motivi per cui, in questa ulteriore fase di giudizio, il trattamento sanzionatorio sarebbe stato più gravoso rispetto a quello anteriore, peraltro rimosso dall'ordine giuridico per effetto della dichiarazione di nullità di cui si discute.
Peraltro, la Corte Federale, nell’esercizio del suo potere discrezionale di determinazione della sanzione applicabile, ha chiaramente affermato che “la sanzione applicata è sicuramente proporzionata e congrua nell’ambito di una forbice edittale che va da tre mesi ai tre anni”, concludendo che “attenuanti, compreso il meritorio comportamento del tesserato nella gestione della articolazione regionale, e aggravanti si elidano vicendevolmente”.
Tali valutazioni possono essere censurate davanti al Collegio di Garanzia solo per manifesta irragionevolezza che, nella specie, non si ravvisa.
Egualmente risulta non correttamente interpretato il ragionamento di questa Sezione in relazione al regolamento delle spese, persuasivamente e finalmente in luogo del Tribunale, attuato con statuizione immune da vizi logici dalla Corte d'Appello, che ne ha disposto infine l'integrale compensazione di ogni grado di giudizio.
18. In conclusione, il ricorso va rigettato, con il conseguente effetto della conferma della decisione impugnata. Ricorrendo i giusti motivi già rilevati dal Giudice d'appello, ed in speciale considerazione della complessità della fattispecie e della vicenda processuale, vanno dichiarate per intero compensate le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Mario Serio
Depositato in Roma, in data 10 ottobre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
