CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73 del 23/10/2025 – A.C. Monza S.p.A. / LNPB / LCA / Empoli Football Club S.p.A.

Decisione n. 73

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Lucio Giacomardo - Relatore

Wally Ferrante

Giovanni Iannini

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2025, presentato, in data 10 luglio 2025, dall’A.C. Monza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco De Martino (C.F. DMRFNC75E05A662U; pec: francesco.demartino@cert.ordineavvocatimilano.it) ed Eugenio Carlo Pari (C.F. PRAGCR65S02F205F; pec: eugenio.pari@cert.ordineavvocatimilano.it), in forza di procura allegata in calce al ricorso,

contro

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “LNPB”), con sede legale in Milano, alla Via I. Rosellini, n. 4 (C.F. 97557110158 e P.IVA 07112250969), in persona del Presidente, dott. Paolo Bedin, rappresentata dall’avv. Gabriele Nicolella del Foro di Milano (C.F.: NCLGRL81A05G713M), indirizzo PEC: gabriele.nicolella@milano.pecavvocati.it, con domicilio eletto presso la sede associativa in Milano, alla via I. Rosellini, n. 4, giusta procura in calce alla memoria difensiva,

nonché con l’intervento volontario

della Lega Calcio Serie A (già Lega Nazionale Professionisti Serie A LCA) (c.f. 06637550960), con sede in Milano, Via I. Rossellini, n. 4, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. prof. Romano Vaccarella (VCCRMN42M02H501P; pec romanovaccarella@ordineavvocatiroma.org; fax 0668212923), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 269,

e

della Società Empoli Football Club S.p.A., in persona del Presidente, sig. Fabrizio Corsi, con sede in Empoli (FI), Via di Pianezzoli snc, P.IVA 031646000482, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di intervento, dall'avv. Stefano Artini, con studio in Empoli (FI), Via L. Cherubini, n. 53, fax n. 0571/590583 e indirizzo PEC: stefano.artini@firenze.pecavvocati.it,

per

accertare e dichiarare l’illegittimità del Contributo di Solidarietà Retrocesse (e della relativa pretesa di pagamento da parte della LNPB nei confronti di AC Monza S.p.A.), come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 23 settembre 2025, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams:

-           per la Società ricorrente, gli avv.ti Francesco De Martino ed Eugenio Carlo Pari, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza anche in relazione alla condanna al pagamento delle spese da parte della LNPB;

-           il difensore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, avv. Gabriele Nicolella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

-           per gli interventori Lega Calcio Serie A ed Empoli Football Club S.p.A., i difensori costituiti, prof. avv. Romano Vaccarella e avv. Stefano Artini, che, riportandosi ai rispettivi atti, hanno concluso per l’accoglimento del ricorso proposto dalla Società A.C. Monza S.p.A.;

-           l’avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta, in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità degli interventi e l’infondatezza del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Lucio Giacomardo.

Svolgimento del procedimento

1.         Con ricorso proposto ex art. 54 del Codice di Giustizia del CONI e art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC, l’A.C. Monza S.p.A. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, quale organo competente a decidere in unico grado, per chiedere di “accertare e dichiarare l’illegittimità del Contributo di Solidarietà Retrocesse (e della relativa pretesa di pagamento da parte della LNPB nei confronti di AC Monza S.p.A.), come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente”. Nella prospettazione della Società ricorrente la vicenda può essere così ricostruita.

La Lega Nazionale Professionisti di Serie A (in sigla LNPA) ha voluto destinare - in ottica solidaristica ex art. 18 del suo Statuto - alle Società che retrocedono in Serie B, al termine di ciascuna stagione sportiva, un importo - variabile a seconda della permanenza nel Campionato di Serie A - denominato “Paracadute retrocesse”. Detto “Paracadute retrocesse”, in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, ha la funzione di attenuare, almeno in parte, le gravissime conseguenze economiche derivanti dalla retrocessione.

Nello specifico, per quanto indicato dalla medesima Società ricorrente, al “Paracadute retrocesse” la LNPA destina, per ciascuna stagione sportiva, l’importo di € 60.000,000,00, incrementabile “fino all’ammontare massimo di 75.000.000 Euro”, da distribuirsi secondo i seguenti criteri: - a ciascuna “società di fascia A” un importo pari ad € 10.000.000,00; - a ciascuna “società di fascia B” un importo pari ad € 15.000.000,00; - a ciascuna “società  di fascia C” un importo pari ad € 25.000.000,00.

L’art. 18 dello Statuto della LNPA, inoltre, precisa che: «le “Società di fascia A”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti di fascia B o C; - le “Società di fascia B”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A; - le “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A».

La stessa norma, inoltre, indica anche i termini di pagamento del “Paracadute retrocesse” e, in particolare, la “prima quota”  (pari al 40%)  viene erogata “il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A”, mentre la “seconda quota” viene erogata “al momento dell’ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e maturata interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva”.

La Società ricorrente, inoltre, ha evidenziato come le somme che la LNPA accantona a titolo di “Paracadute retrocesse” siano ricavate dal “Totale risorse lorde Audiovisive” della stessa LNPA. Sulla base di tali premesse, la Società ricorrente ha precisato che, dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive, al termine della stagione sportiva 2024/2025, è retrocessa in Serie B. Appartenendo alle “Società di fascia C”, l’A.C. Monza S.p.A., secondo il criterio evidenziato in precedenza, risultando regolarmente iscritta al Campionato di Serie B in data 13 giugno 2025, era di conseguenza creditrice  dell’importo di  €  25.000.000,00,  ma che,  sino  al momento della proposizione del ricorso, aveva ricevuto dalla LNPA solo l’importo di € 10.000.000,00, pari al 40% del totale dovuto a titolo di “Paracadute retrocesse”, ai sensi del citato art. 18 dello Statuto LNPA.

La Società ricorrente ha, altresì, precisato che il “Codice di Autoregolamentazione” della LNPB stabilisce, al Capo I, art. 3, che: «Ciascuna Società  che, in virtù della effettiva partecipazione al Campionato di Serie B a seguito della retrocessione dal Campionato di Serie A (“Retrocesse”), abbia titolo per ricevere dalla LNPA il contributo per la retrocessione derivante dalla Serie A alla Serie B (“Contributo Paracadute”), sarà obbligata a corrispondere, alla Lega, il 10% del corrispettivo totale del Contributo Paracadute (“Solidarietà Retrocesse”), da distribuire alle società della Lega che non beneficiano del Contributo Paracadute. Sono escluse dalla ripartizione della Solidarietà Retrocesse le Retrocesse che, per qualsiasi ragione, non abbiano maturato il diritto a percepire il Contributo Paracadute» e che, pertanto, in forza di tale previsione, la stessa Società è tenuta a versare alla LNPB, a titolo di “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, il 10% (pari ad € 2.500.000,00) della sua quota (come indicato, pari ad € 25.000.000,00) del “Paracadute retrocesse”.

Così ricostruita la situazione in fatto, la Società A.C. Monza S.p.A. ha contestato la legittimità dell’indicato “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, affidando a cinque motivi di ricorso la richiesta di declaratoria di illegittimità di detto Contributo, come disciplinato dal Codice di Autoregolamentazione della LNPB.

In particolare, con il primo motivo, la Società ricorrente ha dedotto che l’indicato “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, per come deliberato dall’Assemblea delle Società della LNPB, risulta in violazione del vincolo di destinazione. A dire della ricorrente, infatti, la LNPA - attraverso la costituzione di un fondo dedicato, costituito dalle risorse messe a disposizione da tutte le Società ad essa associate e con contribuzione paritaria - ha voluto espressamente destinare un importo (il c.d. “Paracadute retrocesse”) a tutela delle associate retrocesse in Serie B. La costituzione di tale fondo è legittima espressione di solidarietà privata da parte della LNPA per consentire ai club retrocessi di far fronte alle difficoltà economiche connesse alla retrocessione. E, pertanto, come affermato testualmente, «Non potendosi dubitare della meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ. dell’interesse (solidaristico nei confronti delle società retrocesse in Serie B) alla costituzione di un fondo vincolato al bisogno delle società neo retrocesse, quel vincolo è assolutamente legittimo e non è, neppure in parte, coercibile da parte di soggetti diversi dai beneficiari. Né, a giustificazione, di quello che, a tutti gli effetti, appare come un prelievo forzoso (ed iniquo, come infra si dirà), varrebbe obiettare che il “Contributo di Solidarietà Retrocesse” risponde all’esigenza di una distribuzione delle risorse in ottica solidaristica. Detto che l’obiettivo solidaristico della LNPA nei confronti delle sue associate che retrocedono in Serie B non è certo meno meritevole di interesse di quello che si vorrebbe porre a fondamento del “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, va precisato che l’obiettivo solidaristico di cui all’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB è già soddisfatto dalla quota di “Mutualità Generale” che viene riconosciuta alla LNPB».

Per tale motivo, sempre a detta della Società ricorrente, l’obiettivo solidaristico nei confronti della Serie B sarebbe già assicurato ex lege nella misura del “sei per cento” che la LNPA riconosce alla LNPB a titolo di “Mutualità generale”, come previsto dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 9/2008

(c.d. decreto Melandri).

Sulla base di dati statistici relativi al Campionato di Serie B degli ultimi dieci anni, inoltre, con riferimento alle squadre (rectius: alle Società) promosse o retrocesse, risulterebbe che in dieci stagioni sportive solo in 7 si sarebbe verificato un immediato ritorno in Serie A, in 3 il “doppio salto all’indietro di categoria” (dalla serie A alla Lega Pro), mentre in tutti gli altri casi le società neo retrocesse sarebbero rimaste in Serie B, con la conseguenza che, a detta della Società ricorrente, l’impugnato “Contributo di solidarietà” sarebbe privo di giustificazione sul piano della causa del contratto associativo.

Con il secondo motivo, la Società ricorrente ha dedotto che l’indicato “Contributo di Solidarietà Retrocesse” sarebbe, altresì, illegittimo perché in violazione dell’art. 22, comma 2, del richiamato

D. Lgs. n. 9/2008 (c.d. decreto Melandri). Secondo la prospettazione della Società A.C. Monza S.p.A., infatti, attraverso questa forma di prelievo la LNPB finirebbe per “appropriarsi”, in via indiretta, di risorse eccedenti la misura del “sei per cento” che il richiamato decreto Melandri le ha riservato. E tanto avverrebbe in via indiretta perché le somme eccedenti la soglia solidaristica di Legge non vengono erogate direttamente dalla LNPA, come nel caso del “sei per cento” della “Mutualità Generale”, ma sottratte (dalla LNPB) alla quota del “Paracadute retrocesse” riservata a ciascuna delle società retrocesse. Con la conseguenza che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di una forma indiretta di elusione della quota della “Mutualità generale” prevista dalle norme citate.

Con il terzo motivo, la Società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del Contributo di Solidarietà Retrocesse” perché lo stesso sarebbe eccessivo ed iniquo, così come imposto dall’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB. A tale proposito, in particolare, è stato dedotto che, nella concreta fattispecie, l’importo che sarebbe residuato dal “Contributo Paracadute” destinato alla Società ricorrente sarebbe stato di soli € 7.000.000,00, importo che, come affermato testualmente dalla stessa ricorrente, risulta «assolutamente insufficiente a ristorare una società retrocessa in Serie B da gravissimi danni economici conseguenti alla retrocessione. Come ormai riconosciuto anche in ambito economico, il c.d. “danno da retrocessione” dalla LNPA alla LNPB determina per le società coinvolte un rilevantissimo squilibrio economico-finanziario per effetto degli ingenti costi che ciascuna società neo promossa in Serie A deve sostenere per gli ingaggi e ammortamenti dei calciatori e l’adeguamento degli impianti sportivi per renderli compatibili con le esigenze della Serie A. Ingenti investimenti e costi che determinano passività anche per gli anni successivi, stante il protrarsi degli impegni pluriennali difficilmente risolvibili dalle parti».

Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotto che l’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, istitutivo del contributo in questione, sarebbe, altresì, illegittimo nella parte in cui non prevede alcun correttivo, alcuna diminuzione percentuale, nel caso in cui una società sia chiamata al versamento del “Contributo Paracadute” più volte nel giro di poche stagioni sportive per effetto di promozioni nella serie superiore e retrocessioni in quella inferiore.

Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, infine, viene dedotto che il contributo oggetto del giudizio sarebbe, altresì, illegittimo perché la LNPB, invece di addossare l’onere economico a tutte le società di Serie B, avrebbe, con il meccanismo istituito, preferito prevedere un onere a carico di poche società, per il solo fatto che sono retrocesse in Serie B, con l’effetto di generare, come viene testualmente affermato, «un ingiustificato vantaggio ad alcune società associate a discapito della altre e, dunque, un “abuso del potere della maggioranza”, con conseguente violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 cod. civ. applicabile, per unanime giurisprudenza, anche ai rapporti associativi e societari».

2.         Con memoria di costituzione, ritualmente depositata ai sensi dell’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nel contestare ed impugnare il contenuto del ricorso proposto dalla Società A.C. Monza S.p.A., ha concluso perché il Collegio di Garanzia dello Sport, come adito, rigettasse il ricorso perché infondato. Con vittoria delle spese. In particolare, la LNPB, dopo aver preliminarmente sottolineato che la natura giuridica di detta Lega è quella di Ente di diritto privato partecipato esclusivamente da società di diritto privato, ha illustrato il quadro normativo esistente sia con riferimento al D. Lgs. n. 9/2008 (c.d. decreto Melandri), sia in relazione alle norme in ambito delle Leghe.

La difesa della LNPB, nello specifico, esaminando il Contributo istituito dalla Lega Serie A, ha testualmente eccepito che, «se è vero che la ratio del Paracadute LNPA è, come affermato dalla stessa LNPA, quella di sostenere le società retrocesse in Serie B nell’impegno finanziario della gestione dei contratti di prestazione sportiva nel corso della stagione sportiva di Serie B, è altresì vero che sostenere le società nella gestione dei contratti di prestazione sportiva conclusi per partecipare al Campionato di Serie A non significa (e non può significare) che la società neo- retrocessa debba assicurarsi, grazie al Paracadute LNPA, il mantenimento del medesimo organico (e quindi dei medesimi costi) sostenuti per disputare il campionato di categoria superiore. L’accesso al campionato di categoria inferiore, con conseguente disponibilità di risorse collettive molto più ridotte rispetto a quelle della Serie A, non può che comportare, per la società retrocessa, un obbligo di adeguare progressivamente (e in questa ottica di progressività si dovrebbe inserire la funzione di un paracadute “ragionevole”) la gestione economico finanziaria della società, conformemente alle risorse collettive alle quali tutte le altre associate sue pari hanno diritto. L’aumentata dotazione finanziaria derivante dal Paracadute LNPA crea uno squilibrio finanziario con le altre associate alla LNPB di dimensioni tali da determinare intuibili conseguenze sul piano sportivo, nonché sull’equilibrio competitivo del Campionato».

Per tale motivo, a detta della LNPB, in virtù di tale Contributo sarebbe evidente la creazione di una significativa sproporzione finanziaria tra le Società destinatarie di detto Contributo con le “consorelle” della stessa categoria, con alterazione di quell’equilibrio competitivo che lo stesso decreto Melandri si è proposto di tutelare.

Da qui la perfetta legittimità del Contributo di solidarietà oggetto del giudizio e contestato dalla Società ricorrente, posto che lo stesso, come testualmente osservato dalla difesa della LNPB, “si pone dunque quale condivisione perequativa del valore della categoria, che mira alla remunerazione del valore tecnico organizzativo della categoria stessa, nonché a mantenere il livello tecnico competitivo, a beneficio di tutte le partecipanti al Campionato. La ratio del contributo è diametralmente opposta a quella descritta da controparte, in quanto si prefigge lo scopo di riequilibrare l'ampio scompenso tecnico e competitivo tra le società di diversa categoria. È un meccanismo ispirato al concetto di sostenibilità, laddove la distribuzione delle risorse ha come obiettivo unico quello di mantenere appunto un alto livello di competitività tra le squadre facenti parte di un campionato di categoria inferiore”.

La difesa della LNPB ha, altresì, evidenziato come, basandosi su di una funzione perequativa, il Contributo Solidaristico, prevedendo che la Società destinataria dell’evidenziato aumento delle proprie risorse finanziarie assicurate dalla Lega Serie A versi un “Contributo” da redistribuire alle "consorelle" della LNPB, finisca per assicurare un più ampio equilibrio finanziario di sistema vigente tra le tre Leghe, che prevede, a seconda che si tratti di retrocessione o promozione, il pagamento (a carico o in favore della LNPB) di una somma predeterminata.

Contestando la fondatezza dei singoli motivi di ricorso, inoltre, la difesa della LNPB, dopo aver richiamato i precedenti del Collegio di Garanzia dello Sport sulla specifica questione, ha, altresì, eccepito come la Società ricorrente, con la proposta azione, abbia assunto un comportamento contraddittorio in violazione del divieto di venire contra factum proprium, posto che, come viene testualmente indicato, l’A.C. Monza S.p.A., “in qualità di associata alla LNPB, ha beneficiato della ripartizione degli importi rivenienti dal Contributo Solidaristico nelle ss.ss. 2020/2021 e 2021/2022, come testimoniato dalle fatture nn. 94 del 6 maggio 2021 e 183 del 10 settembre 2021, il cui oggetto riporta espresso riferimento alla quota di spettanza a titolo di Contributo Solidaristico, senza mai sollevare alcuna contestazione circa la legittimità del medesimo. La condotta della Ricorrente risulta affetta da evidente contraddittorietà rispetto ai comportamenti precedentemente assunti nel medesimo contesto associativo, avendo la stessa beneficiato per più stagioni del medesimo contributo solidaristico che oggi contesta: tali benefici sono stati accettati senza riserva, fruendo del sistema mutualistico che la LNPB ha adottato in ossequio allo Statuto e alla normativa federale. Tale comportamento è giuridicamente sussumibile nel principio del venire contra factum proprium, applicazione della più generale regola di buona fede e correttezza nei rapporti giuridici e associativi, che impone di non contraddire le proprie condotte precedenti quando esse abbiano consolidato regole, prassi o affidamenti. La medesima società, che in passato ha tratto vantaggio da un sistema solidaristico, intende dunque oggi rifiutarsi di contribuire quando si trova nella posizione opposta, cioè di dover versare anziché ricevere: tale condotta lede il principio di affidamento legittimo degli altri associati e dell’organo deliberante, oltre a costituire abuso del diritto di impugnativa, utilizzato in modo contraddittorio e strumentale” ed ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.

3.         La Società A.C. Monza S.p.A., in vista dell’udienza di discussione del ricorso, ha depositato una ulteriore memoria, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, con la quale ha impugnato e contestato quanto eccepito e dedotto dalla LNPB.

In particolare, con riferimento al “Paracadute retrocesse”, nel ribadire ancora una volta il vincolo di destinazione da parte della Lega Serie A, la ricorrente ha evidenziato che ne “Le raccomandazioni contabili e il piano dei conti FIGC” detto Contributo viene descritto come “una misura di supporto (di natura lato sensu mutualistica) in favore delle società retrocesse dalla serie maggiore; una misura tesa a consentire a queste ultime la regolare ed effettiva partecipazione al campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva all’intervenuta retrocessione, così da evitare che la ritualità delle relative competizioni sia perturbata da potenziali difficoltà economiche delle società retrocesse riconducibili alla citata differente celerità di adeguamento al mutato contesto dei costi di periodo, per un verso, e degli omologhi proventi, per altro verso”.

Con riferimento alle precedenti decisioni di questo Collegio, la Società ricorrente ha, inoltre, osservato che sarebbe opportuno un ripensamento dell’orientamento dello stesso Collegio, tenuto conto che, ad avviso della Società A.C. Monza S.p.A., la Delibera istitutiva del Contributo di solidarietà in discussione si porrebbe in contrasto con due pacifici principi.

Ad avviso della ricorrente, infatti, il primo principio ad essere violato sarebbe “il legittimo interesse di ciascun club retrocesso a disporre dell’intera quota del “Paracadute retrocesse” che la LNPA gli ha destinato (e che ciascun club appartenente alla LNPA ha contribuito a costituire), che non può essere destinata – né interamente né in parte, né direttamente né indirettamente – a club diversi da quelli neo retrocessi, proprio per effetto dell’effetto segregativo e protettivo creato dal vincolo di destinazione”. Diversamente, secondo la ricorrente, si dovrebbe riconoscere l’assoluta inutilità del vincolo voluto proprio a tutela dei club retrocessi in Serie B.

Il secondo principio ad essere violato, sempre ad avviso della ricorrente, sarebbe ancora più rilevante, posto che la volontà della LNPB di esigere dalle società neo retrocesse una quota del 10% di quanto loro assegnato dalla LNPA “finisce per rappresentare un vulnus all’autonomia della LNPA, riconosciuta dall’art. 18 dello Statuto della LNPA dall’art. 9, n. 2, dello Statuto della F.I.G.C.”.

La Società ricorrente, inoltre, ha ribadito come vi sarebbe, con il Contributo di solidarietà oggetto del giudizio, una violazione del c.d. decreto Melandri, tenuto conto che, attraverso il prelievo imposto ai club neo retrocessi in Serie B, la LNPB si approprierebbe, in via indiretta, di risorse eccedenti la misura del “sei per cento” assegnatale dalla citata normativa.

Quanto alla ritenuta “non eccessività” della misura del Contributo in questione, proprio in relazione alle precedenti decisioni del Collegio, la Società ricorrente ha osservato testualmente che “dalla lettura complessiva di quelle decisioni si ricava la (rispettosa) sensazione che la valutazione di non eccessività non sia stata supportata - come invece dovrebbe dovuto - da alcun apprezzamento sull’impatto economico complessivo di quel prelievo, finendo così per apparire (quella valutazione) astratta e fuori dalla realtà. Sensazione destinata a rafforzarsi ulteriormente se si considera che quella stessa valutazione è rimasta immutata (ciò che ragionevolmente non può essere) sia quando la quota del “Contributo di Solidarietà Retrocesse” era del 20% (cfr. decisione n. 87/2019), sia quando la LNPB ha deciso di portarla al 10% (cfr. decisione n. 92/2023)”, insistendo, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Anche la LNPB ha depositato, nei termini di rito, una memoria, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, con la quale, nel ribadire le eccezioni - deduzioni già formulate, ha, altresì, evidenziato come le Società associate, nella loro capacità di determinazione in seno all’organo assembleare, avessero, a proposito del Contributo di solidarietà oggetto del giudizio, individuato un valore percentuale che le società retrocesse dalla Serie A percipienti il Paracadute LNPA dovevano riconoscere alle altre associate alla LNPB “quale contributo solidaristico giustificato dall’ingente importo del paracadute in parola” e che tale determinazione assembleare era assolutamente estranea alla devoluzione mutualistica ex decreto Melandri, con necessità di rigettare il ricorso.

4.         In vista dell’udienza di discussione del ricorso, ha depositato un Atto di intervento la Lega Calcio Serie A, la quale, dopo aver testualmente precisato di aver “avuta informale notizia del ricorso proposto dalla A.C. Monza s.p.a.”, si era determinata ad intervenire nel giudizio, chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dalla indicata Società, “coincidendo con la tutela di un proprio autonomo interesse”.

La Lega Calcio Serie A, dopo aver evidenziato come l’istituto del c.d. “Paracadute Retrocesse” costituisca una forma volontaria di solidarietà per mezzo della quale tutte le Società iscritte al Campionato di Serie A si privano, in pari misura, di una quota di quanto loro spettante per la commercializzazione dei diritti audiovisivi in favore delle Società che, avendo partecipato al Campionato di Serie A, risultano, anno per anno, retrocesse alla Serie inferiore, in relazione alle precedenti decisioni del Collegio sulla specifica questione ha sollecitato una rimeditazione di quell’orientamento “maturato in giudizi nei quali la LCA non era parte”.

In particolare, con riferimento ai precedenti giurisprudenziali di questo Collegio, la Lega Calcio Serie A ha osservato testualmente che «L’esaltazione del principio di autonomia reciproca tra la Lega A, la Lega B e la Lega Pro che traspare dalla sentenza n. 87/2019 (e dalle sentenze n. 63/2017 e n. 92/2023) quando si sottolinea che il Contributo promozione scaturisce da impegni assunti quando la società è iscritta alla Serie B, e che il Contributo Retrocessione è dovuto per iscriversi alla Serie B, non sembra considerare che ignorare totalmente la causa (nel senso tecnico-giuridico) che, per la LCA, giustifica la sua liberale erogazione di somme a favore di “terzi” significa interferire su quanto, nella sua autonomia, deliberato dalla LCA e sulla sua visione della mutualità: se ciò che, nella sua autonomia, la LCA delibera di erogare “per mitigare gli effetti economici della retrocessione” può essere considerato dalla LNPB un arricchimento idoneo a squilibrare i rapporti tra le società iscritte al Campionato di Serie B, è evidente che – almeno in parte qua – l’intento solidaristico che ha indotto la LCA a riconoscere quell’importo viene vanificato dal prelievo operato dalla LNPB; è evidente, cioè, che l’autonoma valutazione della LNPB si risolve in una indebita ingerenza nell’operato della LCA idonea ad incidere sull’efficacia della politica di ripartizione delle risorse perseguita - oltre gli obblighi di legge», per concludere con la richiesta, previa declaratoria di ammissibilità del proposto intervento volontario, di accoglimento del ricorso proposto dalla A.C. Monza S.p.A..

Sempre in vista dell’udienza di discussione del ricorso, ha depositato un Atto di intervento anche la Società  Empoli Football Club S.p.A.,  giustificato  dalla circostanza di avere un interesse all’accoglimento del ricorso, così testualmente illustrato: “data la sua appartenenza nelle quattro stagioni precedenti alla Lega di Serie A ed in quella attuale alla Lega di Serie B ed essendo i motivi sollevati del tutto pertinenti e fondati”.

Detta Società, nel richiamare i cinque motivi del ricorso proposto dalla Società A.C. Monza S.p.A., ha chiesto al Collegio di accogliere lo stesso.

5.         All’udienza del 23 settembre 2025, in sede di discussione orale, i difensori della Società ricorrente hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, mentre il difensore della LNPB ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità degli interventi spiegati dalla Lega Calcio Serie A e dall’Empoli Football Club S.p.A ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il difensore della Lega Calcio Serie A, nel ribadire la ritualità dell’intervento, ha, altresì, specificato che quello spiegato, come risultava dalle motivazioni addotte, doveva ritenersi un “intervento adesivo autonomo” e, come tale, pienamente ammissibile, insistendo per la fondatezza del ricorso proposto dall’A.C. Monza S.p.A.

Il difensore della Società Empoli Football Club S.p.A., nel riportarsi al proprio atto, ha insistito per l’accoglimento del ricorso proposto dall’A.C. Monza S.p.A.

La rappresentante della Procura Generale dello Sport, infine, facendo proprie le difese della LNPB, ha concluso per l’inammissibilità degli interventi e per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1.         In primo luogo, deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità degli atti di intervento, come proposti dalla Lega Calcio Serie A e dalla Società Empoli Football Club S.p.A., formulata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB).

A ben vedere, i motivi di inammissibilità, secondo la prospettazione della LNPB in sede di discussione orale, sono duplici e distinti.

In primo luogo, con motivazione che riguarda unitariamente i due interventi, è stata eccepita l’inammissibilità dell’intervento di un terzo, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, perché non previsto dalle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva CONI e, comunque, perché in precedenza lo stesso Collegio ha sempre escluso l’ammissibilità di un intervento dei terzi.

In relazione all’intervento della Società Empoli Football Club S.p.A., inoltre, lo stesso dovrebbe comunque ritenersi inammissibile perché detta Società aveva proposto in precedenza, sull’identica questione ed impugnando l’identica norma e deliberazione dell’Assemblea della LNPB, autonomo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, oggetto della decisione a Sezioni Unite del 23 ottobre 2019, n. 87.

1.1.      L’eccezione, per quanto riguarda l’intervento della Società Empoli Football Club S.p.A., è fondata e meritevole di accoglimento.

Risulta incontestabile, infatti, che, con autonomo ricorso, già nel 2019, la Società Empoli Football Club S.p.A. aveva adito questo Collegio di Garanzia al fine di far dichiarare l’illegittimità, come si legge nella decisione poi assunta, “della pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3,  Capo I, art. 7 Capo II,  del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti”.

È indubbio, come risulta rilevabile ictu oculi comparando le richieste all’epoca formulate dalla Società Empoli Football Club S.p.A. e quelle formulate ora dalla Società A.C. Monza S.p.A., che si tratta dell’identico petitum e, di conseguenza, di una sostanziale riproposizione delle medesime richieste, già rigettate da questo Collegio con la richiamata decisione a Sezioni Unite n. 87 del 2019, attraverso lo strumento non di un nuovo ricorso, ma di un “intervento ad adiuvandum”.

Ma vi è di più.

Anche a voler, per ipotesi di scuola, prescindere dalla circostanza che, in relazione alla indicata questione è intervenuta una decisione passata in giudicato, come risulta dalla documentazione prodotta, la Società Empoli Football Club S.p.A., dopo aver inoltrato alla stessa LNPB, unitamente alle Società A.C. Monza S.p.A. e Venezia F.C. S.p.A., in data 11 giugno 2025, una lettera con la quale era stato contestato il Contributo di  solidarietà oggetto del giudizio, preannunciando “opportune iniziative nelle competenti sedi al fine di ottenere l’eliminazione dei Contributi”, a seguito delle regolare iscrizione al Campionato di Serie B e al deposito dell’atto di cessione di credito relativo al Contributo di solidarietà in questione, non ha poi, contrariamente a quanto fatto dalle altre due Società, proposto nei termini alcun ricorso.

Il  che,  a  ben  vedere,  porta  a  ritenere  sussistente  un  ulteriore  profilo  di  inammissibilità dell’intervento volontario spiegato da detta Società.

È stato, infatti, osservato, in ambito di giudizio amministrativo, che deve escludersi l’ammissibilità dell’intervento da parte di chi avrebbe potuto (e anzi dovuto) impugnare autonomamente il provvedimento direttamente lesivo della propria sfera giuridica e, ciononostante, non l’abbia fatto entro il termine di decadenza, prestandovi, così, acquiescenza.

In particolare, è stato affermato come debba essere dichiarato inammissibile “l’intervento ad adiuvandum promosso da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali” (cfr. Consiglio di Stato, n. 105 del 2021; Consiglio di Stato, n. 5274 del 2021; Consiglio di Stato, n. 8114 del 2022).

In conseguenza, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla Società Empoli Football Club S.p.A., a prescindere dall’ulteriore questione, riguardante l’ammissibilità dell’intervento di un terzo, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che sarà trattata successivamente.

1.2.      A diverse conclusioni, viceversa, può giungersi in relazione all’intervento spiegato dalla Lega Calcio Serie A.

Dal tenore dell’atto depositato da detta Lega, infatti, come del resto ribadito dal difensore della stessa anche in sede di discussione orale, risulta evidente che si tratta di un intervento adesivo autonomo.

Deve, allora, in primo luogo esaminarsi la questione sulla possibilità per la Lega Calcio Serie A, quale “terzo”, di intervenire nel giudizio innanzi a questo Collegio.

Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, all’art. 2, nel richiamare i “Principi del processo sportivo”, chiarisce che: “1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” ed aggiunge, al numero 6, che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Ancora, il successivo art. 6, nel disciplinare il “Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia”, chiarisce che: “1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. 2. L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”.

Quanto alla specifica disciplina dell’intervento del terzo, l’articolo 34 chiarisce che: “1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. 2. L’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. 3. Con l’atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell’interesse che lo giustifica”.

Da quanto sopra riportato, può dunque preliminarmente affermarsi che, nell’ambito del processo sportivo, debbano applicarsi i principi del “giusto processo” e che, in particolare, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Nella concreta fattispecie si deve ritenere che la Lega Calcio Serie A rientri incontestabilmente tra i soggetti legittimati ad agire innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, ai sensi del citato art. 6 del CGS e per quanto sarà ulteriormente ricordato nel successivo punto 2.

Ciò posto, si deve verificare se il richiamo contenuto all’art. 34 dello stesso Codice, che disciplina l’intervento del terzo con un richiamo esplicito al Tribunale Federale, possa e debba ritenersi applicabile anche in un giudizio proposto innanzi al Collegio di Garanzia che, come da esplicita indicazione della Società ricorrente, rientra tra quelli che, secondo l’articolo 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, vedono il Collegio di Garanzia dello Sport decidere in unico grado, trattandosi di controversia per la quale non sono previsti gradi interni della giustizia federale.

Al riguardo, come è stato condivisibilmente osservato, “Diversamente dai giudizi in cui il Collegio di Garanzia giudica in terzo grado, quale giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo, nelle ipotesi descritte dall’art. 54, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in cui il Collegio giudica in unico grado, con cognizione estesa al merito, ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva (vedi, ad esempio: le controversie derivanti dai provvedimenti di ammissione ed esclusione delle Società professionistiche di calcio e di pallacanestro ai relativi campionati; le controversie allora derivanti dai provvedimenti emergenziali delle FSN in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui al Regolamento procedurale Collegio di Garanzia per controversie ex art. 218

D.L. 34/2020; e le controversie concernenti i provvedimenti di cancellazione, ai sensi dell’art. 7, c. 4, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI e quelle ex art. 22, comma 1, del medesimo Regolamento avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Commissione Agenti), deve riconoscersi la possibilità di intervento del terzo portatore di un interesse autonomo (contrario o adesivo alle ragioni del ricorrente)” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione 14 novembre 2022, n. 68).

E proprio in relazione al richiamato art. 34 del CGS CONI, il Collegio di Garanzia, con motivazione assolutamente condivisibile, ha osservato: “v’è da rilevare come vi sia un evidente lapsus calami del legislatore sportivo su cui sarebbe, de iure condendo, utile porre rimedio da parte del legislatore medesimo. La vicenda riguarda, in particolare, l’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, laddove si ammette esplicitamente l’intervento del terzo, ma dinanzi al Tribunale Federale. Orbene, è evidente che la norma vada interpretata in senso estensivo allorché a scrutinare la fattispecie non sia il Tribunale Federale, ma il Collegio di Garanzia in funzione, però, non di organo di legittimità, ma quale Giudice competente in unico grado, come innanzi si discorreva, in ragione della materia trattata. Diversamente opinando si creerebbe uno scollamento sistematico, che autorizzerebbe proceduralmente un intervento unicamente ove il processo sportivo nasca secondo le regole generali e non già anche mediante il ricorso ad ipotesi eccezionali, come nella vicenda che ci occupa” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 68/2022).

Ma vi è di più.

In relazione alla natura della Lega Calcio Serie A, statutariamente rappresentativa degli interessi delle Società che disputano il Campionato di Serie A, possono richiamarsi le ulteriori considerazioni formulate da questo Collegio con la richiamata decisione, laddove è stato osservato: “La concorrente ragione attiene, come cennato, ai principi che governano l’ingresso in giudizio, quali terzi interventori, delle associazioni rappresentative di interessi collettivi. Sul punto devono ricordarsi preliminarmente le stringenti regole in materia: «È necessario, innanzitutto, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati […]. È, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio […]» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9, di recente richiamata da Cons. Stato, Ad. Plen., 21 maggio 2019, n. 8, che ha ribadito come il conflitto di interessi privi di legittimazione ad intervenire gli enti collettivi). È stato chiarito, altresì, che la legittimazione delle associazioni di categoria è collegata alla «tutela degli interessi collettivi costituiti dalla sintesi unitaria delle posizioni individuali in una posizione autonoma e differenziata unitariamente imputabile all’ente esponenziale» (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. riun. del 13 marzo 2018, n. 167). È stato, inoltre, evidenziato che

«[…] la legittimazione ad agire per la tutela di interessi collettivi o di categoria può rinvenirsi in capo ad un’associazione quando si deduce la violazione di norme poste a tutela della categoria stessa per la cui difesa l’associazione è stata costituita, oppure si tratti di perseguire comunque vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera della categoria di cui l’associazione si fa espressamente portatrice […]» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3948).” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione 14 novembre 2022 n. 68 cit. e, in termini sostanzialmente analoghi, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione 23 novembre 2022, n. 73).

In guisa che, pienamente ammissibile deve considerarsi lo spiegato intervento volontario da parte della Lega Calcio Serie A.

Mentre questo Collegio di Garanzia, sulla base delle indicate disposizioni, ha ritenuto l’intervento di un terzo inammissibile nei giudizi che avevano ad oggetto procedimenti disciplinari, come emerge chiaramente dalle motivazioni delle decisioni adottate a tal proposito.

2.         Ciò premesso in relazione agli atti di interventi in giudizio, può esaminarsi il ricorso proposto dalla Società A.C. Monza S.p.A., che, per i motivi di seguito illustrati, appare immeritevole di accoglimento.

Giova sottolineare, a titolo di premessa generale, che la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) è un’Associazione di diritto privato riconosciuta, la cui composizione varia di stagione sportiva in stagione sportiva per effetto del meccanismo di promozione e retrocessione che caratterizza i campionati di calcio.

In particolare, con riferimento alle Leghe, lo Statuto della FIGC, all'art. 3, comma 2, precisa che: "Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale”. Sempre lo Statuto della FIGC, al successivo articolo 9, comma 6, prevede che: "… il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informatori di cui all'art. 3, comma 1, lett. m)".

Deve, altresì, aggiungersi che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del proprio Statuto, la LNPB, per lo svolgimento dei suoi compiti, "si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 dello Statuto Federale, secondo il presente Statuto ed il Codice di Autoregolamentazione" e che, come appare facilmente intuibile, lo Statuto ed il Codice di Autoregolamentazione disciplinano l’attività della stessa Lega ed i rapporti con le Associate.

Sempre lo Statuto della LNPB, all’articolo 6, disciplina l’Assemblea, precisando, al numero 4, che “partecipano all’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, le società associate nella Lega, salvo quanto previsto al comma 4, lett. h), i), j) del presente articolo. Le società partecipanti all’Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante, da un amministratore indicato nell’elenco di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) del presente Statuto, dal Direttore Generale o soggetto incaricato di tale funzione, o da socio che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società”, e prevedendo, al successivo n. 14, relativo ai Reclami, che “Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell’Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Le società che non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale”.

Da ultimo, all’art. 37 del medesimo Statuto, al n. 4, viene specificato che “Le deliberazioni degli Organi della Lega aventi efficacia pluriennale, ivi comprese quelle trasposte nel Codice di Autoregolamentazione, sono valide e vincolanti anche per le società che aderiscono alla Lega in stagioni successive a quella in cui la relativa delibera è stata adottata, a seguito dei meccanismi di promozione e retrocessione previsti dai regolamenti sportivi”.

2.1.      Alla luce delle riportate norme, in relazione al ricorso proposto dalla Società A.C. Monza S.p.A., appare utile evidenziare che l’articolo 23 del codice civile prevede che le deliberazioni dell'assemblea dei soci di un'associazione contrarie alla Legge, all'atto costitutivo o allo Statuto, possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del Pubblico Ministero

Tale norma, posta a tutela dei diritti individuali degli associati e delle eventuali minoranze dissenzienti che potrebbero essere penalizzate in sede di assemblea dei soci, chiarisce non solo quali sono i soggetti legittimati ad impugnare, ma anche che l’impugnativa è ammessa soltanto per motivi di legittimità, non avendo l'autorità giudiziaria il potere di sindacare le scelte di merito dell'assemblea.

Nonostante la previsione specifica del citato art. 23 del codice civile, la giurisprudenza tende ad applicare in via analogica le norme dettate in materia di Società di capitali, in particolare l'art. 2377 c.c., per colmare le lacune della disciplina sulle Associazioni e per risolvere questioni non espressamente regolate. Tale estensione si fonda sulla considerazione che alcuni principi del diritto societario hanno carattere generale e sono espressione di esigenze comuni a tutte le organizzazioni collettive.

Il citato art. 2377 del codice civile, al comma 6, stabilisce il termine di novanta giorni per proporre l'impugnazione di una delibera annullabile, decorrente dalla data della deliberazione o, se soggetta a iscrizione o deposito nel registro delle imprese, dalla data di tali adempimenti.

2.2.      Ciò ricordato, prim’ancora di esaminare i motivi di ricorso, deve osservarsi, allora, come il sindacato di questo Collegio, a proposito della impugnata deliberazione assembleare, debba necessariamente limitarsi a verificare se la stessa deliberazione, per come adottata, possa ritenersi contro la Legge o lo Statuto della stessa LNPB, risultando inibito, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni esame nel merito circa l’opportunità o meno della scelta fatta dall’Assemblea.

In particolare, con il primo motivo di ricorso, la Società A.C. Monza ha dedotto che l’indicato “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, per come deliberato dall’Assemblea delle Società della LNPB, risulterebbe in violazione del vincolo di destinazione, invocando, nella concreta fattispecie, la “meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ. dell’interesse (solidaristico nei confronti delle società retrocesse in Serie B) alla costituzione di un fondo vincolato al bisogno delle società neo retrocesse”, con la conseguenza che quel vincolo di destinazione non sarebbe “neppure in parte, coercibile da parte di soggetti diversi dai beneficiari”.

Orbene, a proposito dell’invocata applicazione del criterio di cui all’art. 1322 c.c., tenuto conto che, nella concreta fattispecie, oggetto di valutazione è una deliberazione adottata dall’Assemblea delle Società associate alla LNPB e non già un provvedimento frutto di una determinazione di un organo monocratico, deve sottolinearsi come, secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudizio di “immeritevolezza”, di cui all’art. 1322, secondo comma, c.c., va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà (cfr., in termini, Cassazione, Sez. Unite, sentenza del 23 febbraio 2023, n. 5657).

In particolare, con altra e più recente decisione, i giudici di legittimità hanno affermato come il giudizio di “‘meritevolezza”, di cui all’art. 1322, comma secondo, c.c., “non coincida col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa; secondo la Relazione al Codice civile, infatti, la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (ex aliis, Sez. U, Sentenza n. 4222 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4223 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4224 del 17/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017). Il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’ordine pubblico (così la Relazione al Codice, § 603, II capoverso). Tale principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo; 4, secondo comma, e 41, secondo comma, Cost. Un contratto, dunque, non può dirsi diretto a realizzare interessi ‘immeritevoli’ di tutela sol perché poco conveniente per una delle parti. L’ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, ma non quello che, libero e informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., in definitiva, va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole (Cass. Sez. 3, n.28998/2023)” (cfr. Cass., 28 giugno 2024, n. 17958).

2.3.      Ed  allora,  proprio  sul  piano  dell’invocata  meritevolezza  ex  art.  1322  c.c.,  l’impugnata deliberazione della LNPB appare immeritevole di censure.

A tale proposito, pur se sollecitato questo Collegio a “rimeditare” la posizione assunta in precedenza, le argomentazioni fornite dalla Società ricorrente e, in parte, dalla Lega Calcio Serie A con il suo intervento, pur evidenziando alcuni profili critici nelle scelte adottate, non appaiono tali da poter portare a conclusioni diverse da quelle assunte nelle precedenti decisioni nelle quali è stata trattata la specifica questione.

In particolare, con una recente pronuncia, proprio questa Sezione, dopo aver ricordato che «“Il Contributo solidaristico, a carico delle neo retrocesse in Serie B”, è disciplinato dall’art. 3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, il quale dispone, al comma 1, che “Ciascuna società  che,  in  virtù  della  effettiva  partecipazione  al  Campionato  di  Serie  B  a  seguito  di retrocessione dal Campionato di Serie A (Retrocesse), abbia titolo per ricevere dalla LNPA il contributo per la retrocessione o altra erogazione derivante dalla retrocessione dalla Serie A alla Serie B (“Contributo Paracadute”) sarà obbligata a corrispondere alla Lega il 10% del corrispettivo totale del Contributo Paracadute (“Solidarietà Retrocesse”) da distribuire alle società della Lega che non beneficiano del “Contributo Paracadute”. Sono escluse dalla ripartizione della “Solidarietà Retrocesse” le Retrocesse che, per qualsiasi ragione, non abbiano maturato il diritto a percepire il  Contributo  Paracadute”,  e  precisato  che  “L’art.  7  del  Capo  II  del  citato  Codice  di Autoregolamentazione fissa, poi, i criteri di ripartizione del contributo di solidarietà in parola stabilendo, al riguardo, che “La Solidarietà Retrocesse sarà versata dalle Retrocesse alla Lega entro 90 (novanta) giorni dall’effettiva erogazione del Contributo Paracadute o di quota dello stesso proporzionalmente all’importo erogato”, prevedendo al contempo che, in caso di omesso versamento, la Lega possa trattenere il relativo importo operando quale stanza di compensazione rispetto ad eventuali crediti della Retrocessa e, ove ciò non sia possibile, il mancato pagamento del contributo di solidarietà comporti il diniego del rilascio della Licenza Nazionale nella stagione sportiva  successiva  e  la  segnalazione  del  fatto  alla  Procura  Federale  per  le  correlate responsabilità disciplinari”, ha osservato, in maniera condivisibile, che “Il contributo di solidarietà in questione rappresenta una forma di solidarietà interna tra le associate della LNPB che, unitamente agli altri contributi solidaristici, mira ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse tra le predette associate e, dunque, un maggiore equilibrio competitivo del Campionato di Serie B» (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione 6 novembre 2023, n. 92). Ancor prima, con ulteriore condivisibile motivazione, lo stesso Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite,  aveva  sottolineato  come  vi  erano  state  già  decisioni  su  disposizioni  che  la  Lega Professionisti di Serie B aveva assunto in tema di mutualità interna. Aveva, nella circostanza, evidenziato il Collegio, «In particolare,  con la decisione n.  63 del 2017,  riguardante il cd. “contributo di solidarietà promozione” (ora art. 1, del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B), la Sezione IV ha affermato che lo stesso “risponde a un’evidente finalità solidaristica, giacché pone a carico delle società neopromosse nella massima serie, che usufruiscono di un cospicuo incremento degli introiti derivanti, in particolare, dalla cessione dei diritti televisivi, un onere mirante all’innalzamento del livello competitivo del Campionato dal quale provengono e, quindi, delle singole società che aspirano, a loro volta, ad accedere alla serie superiore. Lo spostamento patrimoniale che esso realizza risulta non eccessivo nella misura e non è affatto privo di giustificazione sul piano della causa del contratto associativo. Al riguardo, occorre tenere presente che l’adesione stessa alla Lega importa la fruizione del beneficio derivante dal pagamento del contributo. Da tale beneficio non sono escluse le società neopromosse nella serie superiore, che, avendo partecipato al Campionato di Serie B, lo hanno ricevuto e che, in caso di retrocessione, potranno percepirlo in futuro. Non può, quindi, sostenersi che lo spostamento patrimoniale abbia carattere unilaterale e non sia caratterizzato, quindi, da sinallagmaticità. È anche grazie ad esso che le società neopromosse sono poste in condizione di raggiungere un livello tale da poter competere con le altre società partecipanti al massimo campionato. Quanto fin qui detto, riguardo all’aspetto causale, vale anche ad escludere, sul piano dell’ordinamento sportivo, il carattere iniquo del contributo di solidarietà promozione e la violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva. Il meccanismo del contributo in questione si inserisce, innanzi tutto, nel quadro più vasto di un sistema di contribuzione con finalità solidaristiche previsto in relazione ad eventi quali la promozione e la retrocessione, che coinvolge le tre Leghe professionistiche. Il contributo di solidarietà promozione non crea un effettivo squilibrio competitivo, ma, al contrario, come evidenziato, esso concorre a porre le basi anche per una partecipazione competitiva nella massima serie delle società che, provenendo dalla serie inferiore, hanno usufruito di introiti di gran lunga inferiori. La ripartizione del contributo di solidarietà promozione tra le società che partecipano al Campionato di Serie B è volto, pertanto, a favorire l’equilibrio competitivo, mediante un incremento dei mezzi finanziari a disposizione delle stesse società. Esso, quindi, mira ad elevare il livello tecnico e sportivo del Campionato della serie inferiore e di ciò si giovano tutte le squadre che partecipano ad esso, comprese le squadre che, al termine del campionato, conquistano la promozione e che hanno potuto acquisire la competitività necessaria ai fini della partecipazione al successivo Campionato di Serie A. La previsione di un contributo a carico di queste ultime appare, quindi, del tutto conforme all’obiettivo di una distribuzione delle risorse che, in ottica solidaristica, tiene conto dell’esigenza che gli introiti assai maggiori derivanti dalla partecipazione delle neopromosse al massimo Campionato siano in piccola parte destinati ad accrescere il livello della competizione nel Campionato di provenienza” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 23 ottobre 2019, n. 87).

Tali principi, aveva aggiunto il Collegio a Sezioni Unite, dovevano essere confermati anche con riferimento al “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B”, di cui all’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B, ancora una volta oggetto di un ricorso come quello proposto dalla Società A.C. Monza S.p.A.

Ed infatti, è stato osservato in maniera condivisibile: «Anche il contributo in questione, determinato sulla base dell’importo percepito dalle neoretrocesse a titolo di “paracadute” dalla LNPA può farsi rientrare, infatti, fra quelle disposizioni che la Lega di B, con il consenso dei suoi associati, ha inteso dettare per assicurare una migliore distribuzione di risorse fra le squadre iscritte al campionato di B, nella specie facendone carico alle società che, per aver militato nella precedente stagione nella massima Serie, hanno ottenuto dalla Lega di A consistenti importi a titolo di “paracadute”. Si tratta quindi di una particolare forma di solidarietà interna che, insieme alle altre forme solidaristiche previste al capo I del Codice di Autoregolamentazione, mira ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse fra le associate ed un maggiore equilibrio competitivo della Lega di B. Il contributo solidaristico a carico delle neoretrocesse, pertanto, determina un onere patrimoniale a carico di determinate società (le neo retrocesse dalla A) che hanno ottenuto, a seguito della loro retrocessione, un consistente contributo dalla Lega di A, e che sono (per questo) chiamate ad una maggiore contribuzione al momento della loro adesione alla Lega di B, al fine di assicurare maggiori risorse al complesso delle squadre partecipanti al campionato di Serie B» (cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 87/2019, cit.).

2.4.      Anche gli altri motivi di ricorso, unitariamente considerati, risultano non fondati.

Ancora una volta, sulla questione, appare opportuno richiamare i precedenti di questo Collegio, le cui motivazioni si condividono.

È stato, infatti, sottolineato che, «Quanto all’affermato contrasto con il “decreto Melandri”, si deve osservare che la disposizione contestata non si pone in chiaro contrasto con alcuna disposizione dello stesso: del resto le stesse ricorrenti non indicano la disposizione che risulterebbe violata, censurando, piuttosto, la violazione della contestata richiesta con il complesso delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 9 del 2008 (cd. Decreto Melandri). Ma il fatto che la legge abbia imposto specifici obblighi di solidarietà a carico della Lega di A e a beneficio delle altre Leghe non può escludere che altri meccanismi di solidarietà (esterna) siano stabiliti d’intesa fra le Leghe ed altri meccanismi di solidarietà interna, come nella fattispecie, siano stabiliti dagli associati ad una Lega. E ciò anche se tali meccanismi incidono (in una determinata stagione sportiva) su quegli associati che si trovano in particolari condizioni (anche economiche), per effetto della loro promozione o retrocessione in diversa categoria. È quindi vero che il cd. “paracadute”, che hanno percepito le ricorrenti, costituisce un beneficio economico che è stato liberamente determinato nel suo ammontare dalla Lega di A, utilizzando le risorse di cui può disporre, ed è stato ripartito fra i soggetti partecipanti al campionato di Serie A, retrocessi nella serie inferiore, per mitigare gli effetti anche economici della retrocessione;  tuttavia,  una volta che le somme sono entrate nella disponibilità delle società retrocesse esse non appartengono più alla Lega di A, con la conseguenza che non può censurarsi la disposizione secondo cui, per effetto di un meccanismo perequativo, una parte (non eccessiva) delle risorse entrate nella disponibilità delle società retrocesse debbano essere poi versate alla Lega di B nel momento della loro associazione alla Lega. 7. Nel momento in cui un soggetto aderisce ad una struttura associativa deve, infatti, rispettare le regole dettate per gli aderenti delle quali, peraltro, possono a loro volta beneficiare come associati. Ed infatti le stesse società ricorrenti possono a loro volta beneficiare, nell’immediato, di altre forme di mutualità previste dalle (altre) disposizioni che sono contenute in quel complesso di regole dettate a beneficio complessivo degli associati: come il contributo di solidarietà promozione, di cui all’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione, e come le somme rivenienti dalla mutualità generale; e possono beneficiare anche dell’eventuale attribuzione, in una diversa stagione sportiva, della quota delle risorse di cui allo stesso contestato articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione» (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 23 ottobre 2019, n. 87).

2.5.      Nessun abuso del principio maggioritario, inoltre, può e deve rinvenirsi a proposito dell’impugnata Deliberazione assembleare della LNPB. In primo luogo, perché, attesa la ricordata natura associativa della Lega, non sono sicuramente invocabili norme che attengono alle Società commerciali, caratterizzate dalla presenza di soci di maggioranza e soci di minoranza. In ogni caso perché, come pure è stato puntualmente osservato, la Deliberazione impugnata risulta espressione della volontà assembleare formatasi nel rispetto delle regole e delle procedure legislativamente e statutariamente previste e con il medesimo peso di voto in capo a ciascun associato.

2.6.      Anche la sollevata questione della presunta iniquità del Contributo oggetto del presente giudizio appare non fondata.

Come proprio questa Sezione, con la già richiamata decisione n. 92 del 2023, aveva evidenziato, infatti, “Lo spostamento patrimoniale che esso realizza risulta non eccessivo nella misura e non è affatto privo di giustificazione sul piano della causa del contratto associativo. Al riguardo, occorre tenere presente che l’adesione stessa alla Lega importa la fruizione del beneficio derivante dal pagamento del contributo. Da tale beneficio non sono escluse le società neopromosse nella serie superiore, che, avendo partecipato al Campionato di Serie B, lo hanno ricevuto e che, in caso di retrocessione, potranno percepirlo in futuro. Non può, quindi, sostenersi che lo spostamento patrimoniale abbia carattere unilaterale e non sia caratterizzato, quindi, da sinallagmaticità. È anche grazie ad esso che le società neopromosse sono poste in condizione di raggiungere un livello tale da poter competere con le altre società partecipanti al massimo campionato. Quanto fin qui detto, riguardo all’aspetto causale, vale anche ad escludere, sul piano dell’ordinamento sportivo, il carattere iniquo del contributo di solidarietà promozione e la violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva. Il meccanismo del contributo in questione si inserisce, innanzi tutto, nel quadro più vasto di un sistema di contribuzione con finalità solidaristiche previsto in relazione ad eventi quali la promozione e la retrocessione, che coinvolge le tre Leghe professionistiche. Il contributo di solidarietà promozione non crea un effettivo squilibrio competitivo, ma, al contrario, come evidenziato, esso concorre a porre le basi anche per una partecipazione competitiva nella massima serie delle società che, provenendo dalla serie inferiore, hanno usufruito di introiti di gran lunga inferiori. La ripartizione del contributo di solidarietà promozione tra le società che partecipano al Campionato di Serie B è volto, pertanto, a favorire l’equilibrio competitivo, mediante un incremento dei mezzi finanziari a disposizione delle stesse società. Esso, quindi, mira ad elevare il livello tecnico e sportivo del Campionato della serie inferiore e di ciò si giovano tutte le squadre che partecipano ad esso, comprese le squadre che, al termine del campionato, conquistano la promozione e che hanno potuto acquisire la competitività necessaria ai fini della partecipazione al successivo Campionato di Serie A. La previsione di un contributo a carico di queste ultime appare, quindi, del tutto conforme all’obiettivo di una distribuzione delle risorse che, in ottica solidaristica, tiene conto dell’esigenza che gli introiti assai maggiori derivanti dalla partecipazione delle neopromosse al massimo Campionato siano in piccola parte destinati ad accrescere il livello della competizione nel Campionato di provenienza” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, IV Sezione, decisione del 6 novembre 2023, n. 92).

3.         In conclusione, il ricorso del Monza risulta immeritevole di accoglimento e, per le motivazioni espresse, anche le conclusioni rassegnate dalla Lega Calcio Serie A non risultano accoglibili.

Il Collegio peraltro, de jure condendo, auspica che, in sede di rinnovati rapporti tra le Leghe Professionistiche, si possa giungere, nell’interesse comune delle Società rappresentate e, al contempo, attesa la necessità di garantire la sostenibilità e la competitività dei rispettivi campionati, ad un accordo che disciplini, con criteri condivisi tra le parti, i meccanismi che regolamentano l’elargizione di forme di contribuzione, di anno in anno, per le Società che, attraverso i meccanismi di promozione e retrocessione, transitano da un Campionato all’altro e da una Lega all’altra.

4.         Per quanto riguarda le spese, tenuto conto della particolarità della controversia, nonché della qualità delle parti e dei rapporti esistenti tra le stesse, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

 

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Dichiara inammissibile l’intervento dell’Empoli Football Club S.p.A.

Rigetta il ricorso presentato dall’A.C. Monza S.p.A. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2025.

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                    F.to Lucio Giacomardo

Depositato in Roma, in data 23 ottobre 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it