CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74 del 23/10/2025 – Venezia F.C. S.p.A./ LNPB

Decisione n. 74

 

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Lucio Giacomardo - Relatore

Wally Ferrante

Giovanni Iannini

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2025, presentato, in data 12 luglio 2025, dal Venezia F.C. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Tancredi Vitale Cesa, con sede in Mestre (VE), Via Vendramin, n. 13D, (C.F. e P.IVA 04313630271), rappresentato e difeso dall’avv. Marina Maria Antonielli (C.F. NTNMNM65R60F205F), indirizzo PEC marinamaria.antonielli@milano.pecavvocati.it, in forza di procura allegata in calce al Ricorso,

contro

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “LNPB”), con sede legale in Milano, alla Via I. Rosellini, n. 4 (C.F. 97557110158 e P.IVA 07112250969), in persona del Presidente, dott. Paolo Bedin, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Nicolella del Foro di Milano (C.F.: NCLGRL81A05G713M), indirizzo PEC: gabriele.nicolella@milano.pecavvocati.it, con domicilio eletto presso la sede associativa in Milano, alla via I. Rosellini, n. 4, giusta procura in calce alla memoria difensiva,

per

la declaratoria di illegittimità del “Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B” (di seguito, “Contributo di Solidarietà Retrocesse”), previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito, LNPB) e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 23 settembre 2025, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams:

- per la ricorrente, per delega del difensore costituito, l’avv. Eugenio Carlo Pari, che ha insistito per l’accoglimento del Ricorso, con ogni conseguenza anche in relazione alla condanna al pagamento delle spese da parte della LNPB;

-           il difensore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, avv. Gabriele Nicolella, che ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso;

-           l’avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta, in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Lucio Giacomardo.

Svolgimento del procedimento

1.         Con ricorso proposto ex art. 54 del Codice di Giustizia del CONI e art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC, il Venezia F.C. S.p.A. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, quale organo competente a decidere in unico grado, per chiedere di «accertare e dichiarare l’illegittimità del “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente».

Nella prospettazione della Società ricorrente la vicenda può essere così ricostruita.

La Lega Nazionale Professionisti di Serie A (in sigla LNPA) ha voluto destinare - in ottica solidaristica ex art. 18 del suo Statuto - alle Società che retrocedono in Serie B, al termine di ciascuna stagione sportiva, un importo - variabile a seconda della permanenza nel Campionato di Serie A - denominato “Paracadute retrocesse”. Detto “Paracadute retrocesse”, in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, ha la funzione di attenuare, almeno in parte, le gravissime conseguenze economiche derivanti dalla retrocessione.

Nello specifico, per quanto indicato dalla medesima Società ricorrente, al “Paracadute retrocesse” la LNPA destina, per ciascuna stagione sportiva, l’importo di € 60.000,000,00, incrementabile “fino all’ammontare massimo di 75.000.000 Euro”, da distribuirsi secondo i seguenti criteri: - a ciascuna “società di fascia A” un importo pari ad € 10.000.000,00; - a ciascuna “società di fascia B” un importo pari ad € 15.000.000,00; - a ciascuna “società  di fascia C” un importo pari ad € 25.000.000,00.

L’art. 18 dello Statuto della LNPA, inoltre, precisa che: «le “Società di fascia A”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti di fascia B o C; - le “Società di fascia B”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A; - le “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A».

La stessa norma, inoltre, indica anche i termini di pagamento del “Paracadute retrocesse” e, in particolare, la “prima quota”  (pari al 40%)  viene erogata “il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A”, mentre la “seconda quota” viene erogata “al momento dell’ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e maturata interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva”.

La Società ricorrente, inoltre, ha evidenziato come le somme che la LNPA accantona a titolo di “Paracadute retrocesse” siano ricavate dal “Totale risorse lorde Audiovisive” della stessa LNPA. Sulla base di tali premesse, la Società ricorrente ha precisato che, dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, al termine della stagione sportiva 2024/2025, è retrocessa in Serie B e che, pertanto, appartenendo alle “Società di fascia A” secondo il criterio evidenziato in precedenza, risultando regolarmente iscritta al Campionato di Serie B in data 13 giugno 2025, era creditrice dell’importo di € 10.000.000,00, ma che, sino al momento della proposizione del ricorso, aveva ricevuto dalla LNPA solo l’importo di € 4.000.000,00, pari al 40% del totale dovuto a titolo di “Paracadute retrocesse”, ai sensi del citato art. 18 dello Statuto LNPA.

La Società ricorrente ha, altresì, precisato che il “Codice di Autoregolamentazione” della LNPB stabilisce, al Capo I, art. 3, che: «Ciascuna Società che, in virtù della effettiva partecipazione al Campionato di Serie B a seguito della retrocessione dal Campionato di Serie A (“Retrocesse”), abbia titolo per ricevere dalla LNPA il contributo per la retrocessione derivante dalla Serie A alla Serie B (“Contributo Paracadute”), sarà obbligata a corrispondere, alla Lega, il 10% del corrispettivo totale del Contributo Paracadute (“Solidarietà Retrocesse”), da distribuire alle società della Lega che non beneficiano del Contributo Paracadute. Sono escluse dalla ripartizione della Solidarietà Retrocesse le Retrocesse che, per qualsiasi ragione, non abbiano maturato il diritto a percepire il Contributo Paracadute» e che, pertanto, in forza di tale previsione, la stessa Società è tenuta a versare alla LNPB, a titolo di “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, il 10% (pari ad Euro 1.000.000,00) della sua quota (come indicato, pari ad Euro 10.000.000,00) del “Paracadute retrocesse”.

Così ricostruita la situazione in fatto, la Società Venezia F.C. S.p.A. ha contestato la legittimità dell’indicato “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, affidando a cinque motivi di ricorso la richiesta di declaratoria di illegittimità di detto Contributo, come disciplinato dal Codice di Autoregolamentazione della LNPB.

In particolare, con il primo motivo, la Società ricorrente ha dedotto che l’indicato “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, per come deliberato dall’Assemblea delle Società della LNPB, risulta in violazione del vincolo di destinazione. A dire della ricorrente, infatti, la LNPA - attraverso la costituzione di un fondo dedicato, costituito dalle risorse messe a disposizione da tutte le Società ad essa associate e con contribuzione paritaria - ha voluto espressamente destinare un importo (il c.d. “Paracadute retrocesse”) a tutela delle associate retrocesse in Serie B. La costituzione del tale fondo è legittima espressione di solidarietà privata da parte della LNPA per consentire ai club retrocessi di far fronte alle difficoltà economiche connesse alla retrocessione. E, pertanto, come affermato testualmente, «Non potendosi dubitare della meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ. dell’interesse (solidaristico nei confronti delle società retrocesse in Serie B) alla costituzione di un fondo vincolato al bisogno delle società neo retrocesse, quel vincolo è assolutamente legittimo e non è, neppure in parte, coercibile da parte di soggetti diversi dai beneficiari. Né, a giustificazione, di quello che, a tutti gli effetti, appare come un prelievo forzoso (ed iniquo, come infra si dirà), varrebbe obiettare che il “Contributo di Solidarietà Retrocesse” risponde all’esigenza di una distribuzione delle risorse in ottica solidaristica. Detto che l’obiettivo solidaristico della LNPA nei confronti delle sue associate che retrocedono in Serie B non è certo meno meritevole di interesse di quello che si vorrebbe porre a fondamento del “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, va precisato che l’obiettivo solidaristico di cui all’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB è già soddisfatto dalla quota di “Mutualità Generale” che viene riconosciuta alla LNPB». Per tale motivo, sempre a detta della Società ricorrente, l’obiettivo solidaristico nei confronti della Serie B sarebbe già assicurato, ex lege, nella misura del “sei per cento” che la LNPA riconosce alla LNPB a titolo di “Mutualità generale”, come previsto dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 9/2008 (c.d. Decreto Melandri).

Con il secondo motivo, la Società ricorrente ha dedotto che l’indicato “Contributo di Solidarietà Retrocesse” sarebbe, altresì, illegittimo perché in violazione dell’art. 22, comma 2, del richiamato

D. Lgs. n. 9/2008 (c.d. decreto Melandri). Secondo la prospettazione della Società Venezia F.C. S.p.A., infatti, attraverso questa forma di prelievo la LNPB finirebbe per “appropriarsi”, in via indiretta, di risorse eccedenti la misura del “sei per cento” che il richiamato Decreto Melandri le ha riservato. E, tanto, avverrebbe in via indiretta, perché le somme eccedenti la soglia solidaristica di legge non vengono erogate direttamente dalla LNPA, come nel caso del “sei per cento” della “Mutualità Generale”, ma sottratte (dalla LNPB) alla quota del “Paracadute retrocesse” riservata a ciascuna delle società retrocesse. Con la conseguenza che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di una forma indiretta di elusione della quota della “Mutualità generale” prevista dalle norme citate.

Con il terzo motivo, la Società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del “Contributo di Solidarietà Retrocesse” perché lo stesso sarebbe eccessivo ed iniquo, così come imposto dall’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB. A tale proposito, in particolare, è stato dedotto che nella concreta fattispecie l’importo che sarebbe residuato dal “Contributo Paracadute” destinato alla Società ricorrente sarebbe stato di soli 3.000.000,00 di Euro, importo che, come affermato testualmente dalla stessa ricorrente, «Un importo assolutamente insufficiente a ristorare una società retrocessa in Serie B da gravissimi danni economici conseguenti alla retrocessione. Come ormai riconosciuto anche in ambito economico, il c.d. “danno da retrocessione” dalla LNPA alla LNPB determina per le società coinvolte un rilevantissimo squilibrio economico-finanziario per effetto degli ingenti costi che ciascuna società neo promossa in Serie A deve sostenere per gli ingaggi e ammortamenti dei calciatori e l’adeguamento degli impianti sportivi per renderli compatibili con le esigenze della Serie A. Ingenti investimenti e costi che determinano passività anche per gli anni successivi, stante il protrarsi degli impegni pluriennali difficilmente risolvibili dalle parti».

Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotto che l’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, istitutivo del contributo in questione, sarebbe, altresì, illegittimo nella parte in cui non prevede alcun correttivo, alcuna diminuzione percentuale, nel caso in cui una società sia chiamata al versamento del “Contributo Paracadute” più volte nel giro di poche stagioni sportive per effetto di promozioni nella serie superiore e retrocessioni in quella inferiore.

Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, infine, viene dedotto che il contributo oggetto del giudizio sarebbe, altresì, illegittimo perché la LNPB, invece di addossare l’onere economico a tutte le società di Serie B, avrebbe, con il meccanismo istituito, preferito prevedere un onere a carico di poche società, per il solo fatto che sono retrocesse in Serie B, con l’effetto di generare, come viene testualmente affermato, «un ingiustificato vantaggio ad alcune società associate a discapito delle altre e, dunque, un “abuso del potere della maggioranza”, con conseguente violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 cod. civ. applicabile, per unanime giurisprudenza, anche ai rapporti associativi e societari».

2.         Con memoria di costituzione ritualmente depositata, ai sensi dell’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nel contestare ed impugnare il contenuto del ricorso proposto dalla Società Venezia F.C. S.p.A., ha concluso perché il Collegio di Garanzia dello Sport, come adito, in via preliminare dichiarasse inammissibile il ricorso proposto dalla Società Venezia F.C. S.p.A. per difetto di interesse ad agire, per aver espresso voto favorevole alla delibera impugnata, nonché per incompetenza dell’organo adito, per effetto della previsione ex art. 6.15 Statuto LNPB (oggi art. 6.14 Statuto LNPB) e, nel merito, rigettasse il ricorso per i motivi esposti. Con vittoria delle spese.

In particolare, la LNPB, dopo aver illustrato il quadro normativo, ha eccepito che la Società Venezia F.C. S.p.A., come risultava dal Verbale di Assemblea del 29 giugno 2018, aveva votato in maniera favorevole alla delibera riferita al Contributo Solidaristico e, pertanto, non era legittimata ad impugnare detta delibera, risultando pacifico che gli unici soggetti legittimati a impugnare le deliberazioni dell'Assemblea non sono tutti gli associati, bensì esclusivamente gli assenti, oppure coloro che hanno espresso voto contrario alla delibera.

La difesa della LNPB ha aggiunto, a tale proposito, che “è del tutto evidente che si tutela l'interesse di chi ha manifestato il proprio dissenso o è rimasto assente, non consentendo l'impugnazione ai soggetti che in sede di assemblea hanno espresso voto favorevole. Se così non fosse, si dovrebbe dedurre che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una disposizione che consente di minare la stabilità del funzionamento degli enti, rendendo del tutto incerta la durata nel tempo di delibere assembleari allorché assunte all'unanimità.” Da ciò, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.

La presenza della Società ricorrente all'Assemblea nell’ambito della quale è stata adottata detta delibera, inoltre, a detta della difesa della LNPB, fa conseguire il difetto della competenza del Collegio di Garanzia, come adito ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC e con l’art. 6.15 dello Statuto della stessa LNPB.

Nel merito, inoltre, la LNPB, dopo aver evidenziato che il Contributo oggetto del ricorso proposto dalla Società Venezia F.C. S.p.A. è ispirato al concetto di sostenibilità, tenuto conto che la distribuzione delle risorse ha come obiettivo unico quello di mantenere un alto livello di competitività tra le squadre facenti parte di un campionato di categoria inferiore, inducendo le squadre beneficiarie di un significativo aumento delle risorse finanziarie, assicurate dalla LNPA, a versare un contributo da redistribuire alle "consorelle" della LNPB, e richiamate alcune decisioni in termini di questo Collegio, ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.

3.         La Società Venezia F.C. S.p.A., in vista dell’udienza di discussione del ricorso, ha depositato una ulteriore memoria, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, con la quale, in primo luogo, ha contestato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla LNPB. La società ricorrente, infatti, ha eccepito che andava fermamente contestata l’affermazione che, con la votazione favorevole all’Assemblea della LNPB del 29 giugno 2018, la stessa Società ricorrente - come affermato testualmente - “abbia consumato il suo diritto di ripensamento e quindi il suo diritto ad impugnare quella delibera”, tenuto conto, peraltro, che, come risulta da una visura camerale storica, a proposito del Venezia F.C. S.p.A. si è verificato un “totale change of control”, con l’uscita dalla compagine societaria del precedente Presidente ed il subentro dei nuovi soci. In conseguenza, secondo la stessa Società ricorrente, nessuno potrebbe “seriamente negare ai nuovi soci il diritto di esprimere un’opinione diversa da quella espressa - sette anni prima, su un tema così importante e in un ambito associativo a struttura aperta – dai vecchi soci, chiedendo la riforma di un istituto che presenta plurimi profili di illegittimità”, invocando, a tale proposito, il principio dell’art. 2377 del codice civile, che mira a garantire una doverosa stabilità delle delibere assembleari, ma non certo la loro eternità.

Quanto al merito, in particolare, con riferimento alle precedenti decisioni di questo Collegio, la Società ricorrente ha dedotto che sarebbe opportuno un ripensamento dell’orientamento dello stesso Collegio, tenuto conto che, ad avviso della Società Venezia F.C. S.p.A., la Delibera istitutiva del Contributo in discussione si porrebbe in contrasto con due pacifici principi.

Ad avviso della ricorrente, infatti, il primo principio ad essere violato è «il legittimo interesse di ciascun club retrocesso a disporre dell’intera quota del “Paracadute retrocesse” che la LNPA gli ha destinato (e che ciascun club appartenente alla LNPA ha contribuito a costituire), che non può essere destinata – né interamente né in parte, né direttamente né indirettamente – a club diversi da quelli neo retrocessi, proprio per effetto dell’effetto segregativo e protettivo creato dal vincolo di destinazione». Diversamente, secondo la ricorrente, si dovrebbe riconoscere l’assoluta inutilità del vincolo voluto proprio a tutela dei club retrocessi in Serie B.

Il secondo principio ad essere violato, sempre ad avviso della ricorrente, sarebbe ancora più rilevante, posto che la volontà della LNPB di esigere dalle società neo retrocesse una quota del 10% di quanto loro assegnato dalla LNPA “finisce per rappresentare un vulnus all’autonomia della LNPA, riconosciuta dall’art. 18 dello Statuto della LNPA dall’art. 9, n. 2, dello Statuto della F.I.G.C.”.

4.         All’udienza del 23 settembre 2025, in sede di discussione orale, il difensore della Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il difensore della LNPB, a sua volta, ha ribadito le motivazioni a sostegno delle formulate eccezioni di inammissibilità del ricorso e, comunque, ha insistito per il rigetto dello stesso.

La rappresentante della Procura Generale dello Sport presso il CONI, nell’aderire alle tesi ed alla difesa della LNPB costituita, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1.         In primo luogo, deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, come formulata dalla difesa della LNPB con la memoria di costituzione, per carenza di interesse ad agire della Società Venezia F.C. S.p.A. e per incompetenza funzionale del Collegio di Garanzia, come adito ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

L’eccezione è fondata e merita accoglimento.

1.1.      Giova sottolineare che la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) è un’Associazione di diritto privato riconosciuta, la cui composizione varia di stagione sportiva in stagione sportiva per effetto del meccanismo di promozione e retrocessione che caratterizza i campionati di calcio.

In particolare, con riferimento alle Leghe, lo Statuto della FIGC, all'art. 3, comma 2, precisa che "Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale”.

Sempre lo Statuto della FIGC, al successivo articolo 9, comma 6, prevede che "… il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informatori di cui all'art. 3, comma 1, lett. m)".

Deve, altresì, aggiungersi che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del proprio Statuto, la LNPB, per lo svolgimento dei suoi compiti, "si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 dello Statuto Federale, secondo il presente Statuto ed il Codice di Autoregolamentazione" e che, come facilmente intuibile, lo Statuto ed il Codice di Autoregolamentazione disciplinano l’attività della stessa Lega ed i rapporti con le Associate.

Sempre lo Statuto della LNPB, all’articolo 6, disciplina l’Assemblea, precisando, al numero 4, che “partecipano all’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, le società associate nella Lega, salvo quanto previsto al comma 4, lett. h), i), j) del presente articolo. Le società partecipanti all’Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante, da un amministratore indicato nell’elenco di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) del presente Statuto, dal Direttore Generale o soggetto incaricato di tale funzione, o da socio che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società”, e prevedendo, al successivo n. 14, relativo ai Reclami, che “Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell’Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Le società che non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale”.

Da ultimo, all’art. 37 del medesimo Statuto, al n. 4, viene specificato che “Le deliberazioni degli Organi della Lega aventi efficacia pluriennale, ivi comprese quelle trasposte nel Codice di Autoregolamentazione, sono valide e vincolanti anche per le società che aderiscono alla Lega in stagioni successive a quella in cui la relativa delibera è stata adottata, a seguito dei meccanismi di promozione e retrocessione previsti dai regolamenti sportivi”.

1.2.      Alla luce delle riportate norme e tenuto conto che risulta documentalmente provato che un rappresentante della Società Venezia F.C. S.p.A. ha preso regolarmente parte all’Assemblea della LNPB del 29 giugno 2018, peraltro votando favorevolmente all’approvazione della deliberazione che ha istituito il “Contributo di Solidarietà Retrocesse” oggetto del presente giudizio, deve valutarsi se oggi, con il proposto ricorso, la stessa Società, per il solo fatto di aver modificato il proprio assetto societario, era legittimata ad impugnare la deliberazione in ordine alla quale la stessa in precedenza aveva espresso voto favorevole.

Appare utile, a tale proposito, evidenziare che l’articolo 23 del codice civile prevede che le deliberazioni dell'Assemblea dei soci di un'associazione contrarie alla Legge, all'atto costitutivo o allo Statuto, possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del Pubblico Ministero.

Tale norma, posta a tutela dei diritti individuali degli associati e delle eventuali minoranze dissenzienti che potrebbero essere penalizzate in sede di assemblea dei soci, chiarisce non solo i soggetti legittimati ad impugnare, ma anche che l’impugnativa è ammessa soltanto per motivi di legittimità, non avendo l'autorità giudiziaria il potere di sindacare le scelte di merito dell'Assemblea. Nonostante la previsione specifica del citato art. 23 del codice civile, la giurisprudenza tende ad applicare in via analogica le norme dettate in materia di Società di capitali, in particolare l'art. 2377 c.c., per colmare le lacune della disciplina sulle Associazioni e per risolvere questioni non espressamente regolate. Tale estensione si fonda sulla considerazione che alcuni principi del diritto societario hanno carattere generale e sono espressione di esigenze comuni a tutte le organizzazioni collettive.

Il citato art. 2377 del codice civile, al comma 6, stabilisce il termine di novanta giorni per proporre l'impugnazione  di  una delibera  annullabile,  decorrente  dalla  data  della  deliberazione  o,  se soggetta a iscrizione o deposito nel registro delle imprese, dalla data di tali adempimenti. Dunque, il primo profilo da esaminare riguarda se, a seguito del voto favorevole espresso nel corso dell’Assemblea, la Società Venezia F.C. S.p.A. era legittimata a proporre il ricorso a questo Collegio per impugnare la Delibera in relazione alla quale aveva espresso voto favorevole.

In via generale, deve osservarsi che proprio l’art. 2377, come citato, al comma 2, stabilisce che le delibere non conformi alla Legge o allo statuto possono essere impugnate dai "soci assenti, dissenzienti od astenuti". La norma, quindi, non include tra i soggetti legittimati l'associato che abbia espresso voto favorevole.

Ma vi è di più.

L'elencazione contenuta nella disposizione è considerata tassativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti e la ratio di tale esclusione può individuarsi nella circostanza che l'associato, votando a favore, ha concorso a formare la volontà assembleare e, pertanto, non può successivamente contraddirla, ponendosi in contrasto con una decisione a cui egli stesso ha dato causa.

In tema, deve sottolinearsi che, proprio in relazione alla LNPB ed a seguito di un ricorso proposto da una Società associata a detta Lega, si è già espresso questo Collegio, osservando, con condivisibile motivazione dalla quale non si ritiene di doversi discostare, che “Va considerato, innanzi tutto, il principio generale valevole in materia di associazioni e di società per il quale l’associato o il socio non è legittimato a proporre impugnazione al fine di far valere l’annullabilità di deliberazioni adottate con il voto favorevole dello stesso, essendo legittimati (a proporre l’impugnazione) i soli associati o soci assenti o dissenzienti (i principi in materia di impugnazione delle delibere assembleari sono richiamati, sia pure in termini problematici, da Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1973, n. 579)”. (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, IV Sezione, Decisione del 6 settembre 2017, n. 63).

1.3.      Dunque, la circostanza che la Società Venezia F.C. S.p.A. abbia regolarmente partecipato all’Assemblea, esprimendo voto favorevole all’approvazione della Deliberazione che ha istituito il contributo oggetto di discussione, pone la stessa Società in una posizione di assoluta carenza di legittimazione ad agire per impugnare, a distanza di anni, quella stessa delibera.

Poco convincente, peraltro, appare la tesi che detta legittimazione ad agire dovrebbe riconoscersi, tenuto conto del fatto che la compagine azionaria di detta Società è mutata nel corso del tempo. A tale proposito, peraltro, la Società ricorrente afferma testualmente che “nessuno può seriamente negare ai nuovi soci il diritto di esprimere un’opinione diversa da quella espressa - sette anni prima, su un tema così importante e in un ambito associativo a struttura aperta – dai vecchi soci, chiedendo  la  riforma di  un  istituto che  presenta  plurimi  profili  di  illegittimità”,  pur  dovendo ammettere che l’ordinamento mira a garantire “una certa (e doverosa) stabilità delle delibere assembleari”, salvo aggiungere “non certo la loro eternità”.

Tuttavia, deve sottolinearsi come l’azione giudiziaria presupponga, oltre alla legittimazione, anche la sussistenza di un "interesse ad agire", ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

Tale interesse deve essere concreto, attuale e giuridicamente rilevante.

Nel caso in cui si sia in presenza, come nella concreta fattispecie, di un associato che ha votato a favore della delibera, è evidente, proprio per l’invocata doverosità della stabilità delle delibere assembleari, che lo stesso sia privo di un interesse meritevole di tutela a chiederne l'annullamento. È incontestabile, infatti, che avendo egli stesso contribuito alla sua adozione, non può lamentare una lesione di un proprio diritto o interesse derivante dalla delibera stessa.

D’altro canto, un mero "cambio di idea" non costituisce un interesse giuridicamente qualificato che possa fondare un'azione di annullamento.

Né può giungersi a diversa conclusione in relazione all’avvenuto mutamento della composizione dei soci della Società Venezia.

In guisa che deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso proposto dalla Società Venezia F.C. S.p.A.

1.4.      Tenuto conto di quanto sin qui osservato, va esaminato l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso in relazione alla competenza dell’adito Collegio ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Anche sul punto specifico, appare opportuno richiamare il precedente, in termini, proprio di questa Sezione che, in una fattispecie analoga ha condivisibilmente affermato: «Va rilevato, inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso dell’Empoli, legato alle previsioni statutarie che importano l’incompetenza dell’adito Collegio di Garanzia dello Sport. L’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B prevede: “Reclami. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell’Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Le società che non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale”. La norma prevede, dunque, che possono proporre reclamo alla Corte di Giustizia Federale, nel termine di dieci giorni, le società presenti all’Assemblea che abbiano formulato riserva scritta. Orbene, tale previsione conduce ad escludere, nella fattispecie, la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport. L’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e l’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva ammettono il “...ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. L’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC dispone che “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”. Alla luce delle norme ora richiamate, considerato che la menzionata norma dello Statuto della Lega prevede esplicitamente un rimedio avverso le deliberazioni adottate dall’Assembla di Lega, proponibile dagli associati, quale era la società dell’Empoli al momento dell’adozione della deliberazione del 29 novembre 2012, non sussiste la competenza di questo Collegio in relazione al ricorso proposto dall’Empoli Football Club S.p.a. Il ricorso proposto dall’Empoli deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile». (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, IV Sezione, Decisione del 6 settembre 2017, n. 63).

Anche in relazione a tale ulteriore profilo, pertanto, il proposto ricorso deve ritenersi inammissibile.

2.         Tenuto conto della decisione sull’eccezione preliminare ed in rito non possono essere esaminati gli ulteriori motivi di ricorso, come richiamati in premessa.

A tale proposito, infatti, deve invocarsi il principio giurisprudenziale, da ritenersi consolidato da parte della Suprema Corte, secondo cui “ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155; Cass., 19 settembre 2022, n. 27388 e, da ultimo, Cass., 3 febbraio 2025, n. 2522).

3.         Per quanto riguarda le spese, tenuto conto della decisione in rito e, comunque, della natura della controversia, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

 

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2025.

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                    F.to Lucio Giacomardo

Depositato in Roma, in data 23 ottobre 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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