Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 68 del 08/09/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 169 del 13 maggio 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 aprile 2025 (che, nel rigettare il ricorso della ASD Trebisacce Calcio, aveva convalidato, con il risultato conseguito sul campo, la gara Trebisacce Calcio - Forza Ragazzi Schiavonea "B" del 16 aprile 2025), è stata irrogata, a carico della ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B", la sanzione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3.
Impugnazione Istanza: ASD Forza Ragazzi Schiavonea / ASD Trebisacce Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto annullata la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale che aveva sanzionato la ricorrente con la sanzione della perdita della gara perchè non aveva titolo a partecipazione ai play- off ed a disputare la finale del Campionato Under 15 Provinciale avendo partecipato al campionato con squadra “senza diritto di classifica”. È fondato il primo motivo di ricorso proposto dalla ASD Schiavonea, avverso la decisione della Corte Federale, con la quale detto Giudice di secondo grado, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 marzo 2025 - che ufficializzava la classifica finale (definitiva) del girone A, certificando il secondo posto conseguito da Forza Ragazzi Schiavonea “B”, nel Campionato Giovanissimi under 15 provinciali -, così motivava: “d) Né, evidentemente, tale situazione (la sola resa pubblica e conosciuta dalle altre squadre partecipanti al torneo, non essendo mai intervenuta alcuna rettifica), può essere sanata dall’inserimento nella classifica finale pubblicata sul C.U. n.32 del 24.3.2025 dalla ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B”. Per un verso, infatti, a torneo in corso non risultano pubblicate altre classifiche, essendo resi noti solo i risultati delle gare (per cui la Società ASD Trebisacce Calcio non aveva notizia del posizionamento attribuito alla Società Schiavonea “B” durante il campionato) e, per altro verso, l’interesse a ricorrere è sorto solo a seguito della disputa della gara de 16.4.2025 e del pregiudizio subito”. Si tratta, all’evidenza, di una decisione che si pone in aperta violazione delle norme poste a presidio della valenza dei Comunicati Ufficiali, sancita, in termini di opponibilità a ciascun soggetto dell’ordinamento sportivo, dall’art. 4, comma 1, CGS FGC. Tali atti costituiscono provvedimenti, sia pure di secondo grado, che hanno autonomo rilievo e sono suscettibili, perciò, in caso di illegittimità (o di errore), di apposita autonoma impugnazione. Non ha, dunque, alcun senso, né logico, né giuridico, quanto ha ritenuto la Corte Federale, attribuendo al Comunicato Ufficiale, al fine di escluderla, una funzione sanante di eventuali vizi in precedenza occorsi, avendo il Comunicato n. 32 del 24 marzo 2025 esclusiva valenza al fine di fare stato circa la ufficializzazione della classifica finale. Inoltre, onde potersi procedere a sindacare detto Comunicato, come detto, sarebbe stata necessaria la autonoma impugnazione dello stesso. Senonché, anche a voler prescindere da una verifica della tempestività di detta impugnazione, questa non risulta, né viene menzionata e documentata da Trebisacce, ed è solo la Corte di Appello Federale che attribuisce, al gravame portato al suo esame da Trebisacce, una efficacia impugnatoria del Comunicato, che, però, non è dato conoscere esaminando i documenti esibiti, né è dato sapere se detta impugnazione sia stata svolta già con il ricorso proposto al Giudice Sportivo Territoriale (di qui la rilevata mancanza di autosufficienza delle difese proposte in questa sede da Trebisacce). La gara del 16 aprile 2025 si svolse in un regime di piena regolarità, anche perché conseguente ad altre gare, calendarizzate ai fini della disputa dei play off. Vale la pena, a tal proposito, ricordare che il Comunicato n. 32 del 24 marzo 2025, assegnando il secondo posto in classifica alla ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B”, fissava anche il programma di gare (dei playoff) conseguenti a detta classifica finale. La ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B” veniva, sempre con il detto Comunicato Ufficiale, inserita nel gruppo “1” del calendario relativo al primo turno e partecipava, quale vincente, al secondo turno, e da ultimo alla finale, cioè la gara disputata contro Trebisacce in data 16 aprile 2025. Tutta la fase dei play off, dunque, si svolgeva sulla scorta della classifica ufficializzata con il Comunicato n. 32 del 24 marzo 2025. Né è conforme a diritto il decisum della Corte Sportiva Territoriale che, irrogando alla ASD Forza Ragazzi Schiavonea “la punizione sportiva della perdita della gare” (contro Trebisacce), decretava sostanzialmente la vittoria del campionato da parte della ASD Trebisacce Calcio, nel mentre, una volta ritenuto che la compagine oggi ricorrente non avrebbe avuto diritto a disputare detta finale, avrebbe dovuto, di conseguenza, rimettere agli organi federali competenti la individuazione della squadra che sarebbe stata legittimata a partecipare alla finale, con conseguente disputa della gara stessa, se non anche la ripetizione del secondo turno dei play off, cui avrebbe avuto diritto la perdente del primo turno disputato contro Schiavonea. Coglie nel segno, pertanto, la ricorrente laddove assume che i Comunicati Ufficiali, a far data dalla loro comunicazione, sono atti aventi forza vincolante nel procedimento sportivo, desumendo tale efficacia dall’inserimento della disposizione nell’art. 4, comma 3, CGS FIGC (non comma 2) a completamento delle disposizioni generali afferenti all’obbligo di osservare i principi di lealtà correttezza e probità. Rispetto a tale dato, degrada ogni altra questione che afferisce, nel caso di specie, alla tempestività e alla avvenuta ricezione, da parte degli organi federali, della richiesta di ASD Forza Ragazzi Schiavonea al fine di fare ammettere la compagine “B” tra quelle con diritto di classifica, in sostituzione della squadra “A” (che perciò, avrebbe partecipato “fuori classifica”). Nessuna delle parti ha dato prova, del resto, e ciò sarebbe stato preciso onere di Trebisacce, che la richiesta di sostituzione sia stata respinta o sia stata ritenuta inammissibile da parte dell’organo federale competente, sicché potesse inficiarsi il Comunicato Ufficiale finale (n. 32/2025), di cui più volte si è detto.
