Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 66 del 08/09/2025
Decisione impugnata: Provvedimento della Commissione Agenti Sportivi del CONI del 27 maggio 2025, con il quale è stata rigettata la domanda di iscrizione del sig. [Omissis] presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati.
Impugnazione Istanza: omissis / Commissione Agenti Sportivi presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Massima: E’ inammisssibile il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Agenti Sportivi del CONI, con il quale è stata rigettata la domanda di iscrizione presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati, stante il mancato rispetto del principio di autosufficienza richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per il ricorso per Cassazione, perchè nel ricorso, non si fa alcuna menzione del possesso, in capo al ricorrente dei requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 23, né, tanto meno, si fornisce la prova della sussistenza degli stessi. In sostanza, il ricorso non contiene gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione del provvedimento impugnato, impedendo in tal modo al Collegio di Garanzia la valutazione circa la fondatezza di tali ragioni senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio. Con il ricorso al Collegio di Garanzia il sig. [Omissis] ha formulato in via principale la seguente domanda: “I) nel merito, di disporre l'annullamento del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro Nazionale Agenti Sportivi emanato dalla Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I. in data 27 maggio 2025, nonché di disporre la iscrizione (in via diretta ovvero ordinando la stessa alla Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I.) del sig. [Omissis] al Registro Nazionale Agenti Sportivi”. Anche se non espressamente specificato in sede di conclusioni, dal ricorso risulta che l’istanza di iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI riguardava la Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati (così, a pag. 5: “In data 28 aprile 2025, il sig. [Omissis], in qualità di Agente Sportivo abilitato presso la F.I.G.C., e, in particolare, di c.d. “agente sportivo domiciliatario”, ha chiesto, alla Commissione Agenti Sportivi C.O.N.I., l'iscrizione del sig. [Omissis] presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi C.O.N.I., nell’Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati (Prot. 40.25)”). Il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2020 – che ha fornito interpretazione autentica e chiarificazioni del precedente DPCM 23 marzo 2018 – ha attribuito al CONI la competenza a disciplinare il nuovo istituto della domiciliazione, disponendo, all’art. 12, che: «I soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che siano abilitati in tali Paesi a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall'articolo 1 del presente decreto, possono operare in Italia solo previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale e nel registro federale della relativa federazione. Nell'esercizio della loro attività, devono agire di intesa con l'agente presso cui sono domiciliati, utilizzando il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, nonché utilizzando in ogni documento a loro firma la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale sono abilitati e il nominativo dell'agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale presso cui sono domiciliati. L'istituto della domiciliazione sì applica anche ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea che siano abilitati a operare in altro Stato membro dell'Unione europea ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto. Il Regolamento CONI prevede le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione». Faceva, dunque, seguito l’emanazione del Regolamento CONI, approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020. Nella versione ad oggi vigente del Regolamento Agenti Sportivi (delibera della Giunta Nazionale n. 385 del 18 novembre 2021, approvato in data 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri) l’istituto della domiciliazione è disciplinato dall’art. 23, che così dispone: «1. Può assumere la qualifica di agente sportivo domiciliato e ottenere l’iscrizione nel relativo elenco il soggetto che, contestualmente: (i) sia residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano); (ii) sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulta regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento; (iii) nel corso dell’ultimo anno, abbia ricevuto e effettivamente eseguito almeno due mandati; fatti salvi i poteri di verifica della Commissione CONI agenti sportivi di cui al comma 5. La domiciliazione, che deve essere effettuata presso un agente regolarmente iscritto al Registro nazionale di cui al precedente art.3, co.1, lett.a) e b), determina: a) l’obbligo di depositare in sede di domanda l’accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, a documentazione probante l’iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero presso la Federazione internazionale di riferimento, ed al certificato di inserimento nell’elenco del Registro federale relativo agli agenti sportivi domiciliati, rilasciato dalla Federazione sportiva nazionale professionistica; b) l’obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all’agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l’obbligo del domiciliatario e dell’agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell’ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti; c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall’agente sportivo domiciliato; d) l’obbligo in capo all’agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell’ambito del mandato, fermo restando che quest’ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell’agente sportivo domiciliato.”) L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l’anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario al Registro nazionale e per essa trova applicazione l’istituto del rinnovo. Ai fini dell’iscrizione e mantenimento nel Registro nazionale, l’agente sportivo domiciliato deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), e ai fini dell’iscrizione della società, attraverso cui il medesimo organizza imprenditorialmente la propria attività, essa deve risultare nel contratto di collaborazione e devono ricorrere le condizioni di cui all’art. 19, comma 2, del presente Regolamento. La Commissione CONI Agenti Sportivi si riserva di richiedere al domiciliatario ed all’agente sportivo domiciliato ogni chiarimento e documentazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4. La Commissione CONI agenti sportivi, altresì, si riserva la facoltà di chiedere alla federazione sportiva nazionale professionistica di appartenenza i contratti di mandato depositati con riferimento all’iscrizione nell’elenco domiciliati, al fine di verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento».
Massima: In ordine al principio dell’autosufficienza…La Suprema Corte ha precisato che l'art. 366, n. 6, c.p.c. - nel prevedere «"la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi» - dispone che «il motivo di censura debba indicare con scrupolosità e precisione l'atto processuale e il documento ad esso inerente. Trattasi del principio di autosufficienza (ritenuto pienamente compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU), strettamente correlato a quello del giusto processo il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi atti a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere alla Corte di Cassazione la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (da ultimo Cass. Civ. Sez. II ord. n. 33827 del 4/12/2023, secondo cui "Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., anche alla luce del principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, non è rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, non avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati")» (Cass., Sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2573). Il Giudice di legittimità ha, altresì, statuito che, “in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione in tutto o in parte, nella specie mancante, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (v. Cass. n. 24340/2018; S.U. n. 5698/2012)” (Cass., Sez. lav., 5 febbraio 2024, n. 3287). L’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Per effetto del rinvio al Codice di procedura civile risulta, quindi, applicabile dinanzi al Collegio di Garanzia il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. In senso conforme la granitica giurisprudenza dell’odierno Giudice: Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 17 febbraio 2025, n. 13, che richiama in motivazione Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 25/2021, Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 115/2021, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 22 marzo 2019, n. 22; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 21 novembre 2017, n. 87, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2018 e Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 89/2019.
