F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0045/CFA pubblicata il 11 Novembre 2025 (motivazioni) – PFI – Sig. Tommaso Fiatti

Decisione/0045/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0041/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Giordano – Componente

Antonino Anastasi - Componente

Marco Mancini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0041/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale in data 14.10.2025,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 52 TFT del 06/10/2025 e comunicata alla Procura Federale in data 07/10/2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 03.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco Mancini e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la reclamante; nessuno è comparso per il Sig. Tommaso Fiatti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura federale territoriale, con provvedimento in data 04/09/2025 n. 5960/1128 pfi 24-25/PM/RM, aveva deferito innanzi al Tribunale federale territoriale il minore tesserato Fiatti Tommaso, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, il giorno 05/04/2025, durante il secondo tempo della gara La Giovane Offagna – Cupromontana G. Ippoliti, valevole per il girone C del campionato Under 17 provinciali, a seguito di un contrasto di gioco, colpito con due violente testate in corrispondenza del volto il calciatore della squadra avversaria con la maglia n. 11 sig. P. Q.; a seguito dei colpi ricevuti, il sig. P. Q. riportava la rottura delle ossa del naso, con conseguente fuoriuscita di sostanza ematica.

All’udienza del 29/09/2025 comparivano gli Avv.ti Fabrizio La Rocca e Massimiliano Bossio per la Procura federale i quali, dopo avere illustrato i motivi del deferimento e ribadito l’avvenuto raggiungimento della prova relativa agli addebiti contestati, richiedevano l’applicazione della sanzione della squalifica per dieci gare ufficiali. Nessuno compariva per il minore deferito Fiatti Tommaso.

Il Tribunale federale territoriale, in accoglimento del deferimento, infliggeva la sanzione della squalifica fino al 05/11/2025 a carico del minore deferito Fiatti Tommaso.

2. Con reclamo in data 14/10/2025, la Procura federale interregionale proponeva gravame chiedendo, in parziale riforma della decisione impugnata, di “accogliere il deferimento e, per l’effetto, irrogare nei confronti del sig. Tommaso Fiatti la sanzione della squalifica per dieci giornate effettive da scontarsi in gare ufficiali, così come richiesta dalla Procura federale nel corso del procedimento di primo grado, ovvero le sanzioni ritenute congrue e giuste”.

La reclamante, dopo aver premesso di condividere la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, siccome integralmente coincidente con quanto dedotto nell’atto di incolpazione, si duole esclusivamente della quantificazione della sanzione irrogata proponendo due motivi di gravame.

Con il primo motivo di gravame rileva l’inadeguatezza della sanzione irrogata, in violazione degli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva e del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio. La sanzione inflitta risulterebbe infatti significativamente esigua in rapporto alla gravità obiettiva dei fatti accertati ed al disvalore della condotta tenuta, nonché prive di effettività ed afflittività, siccome inidonea a spiegare un effetto dissuasivo.

Del pari, eccepisce anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 128, comma 2, del Codice di giustizia sportiva. Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe disposto un’attenuazione della sanzione in assenza di qualsivoglia richiesta di applicazione della richiamata disposizione da parte della Procura federale e comunque attribuendo rilievo esclusivo e preponderante ad uno solo dei requisiti prescritti dalla norma, vale a dire l’ammissione della responsabilità, in assenza però dell’altro, quello della collaborazione.

In secondo luogo, deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo e, in particolare, riguardo alle risultanze istruttorie dalle quali emergeva inequivocabilmente la gravità della condotta del minore deferito, la futilità dei motivi alla base del suo gesto nonché la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dello stesso.

3. All’udienza del 03/11/2025, tenutasi in videoconferenza, udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura reclamante, il quale si è riportato al reclamo in atti e, sottolineando la gravità della condotta dell’incolpato, ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il reclamo è fondato e meritevole di parziale accoglimento in riferimento ad entrambi i motivi di gravame.

5. Occorre premettere che deve ritenersi pacifica ed incontestata in questa sede la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure e la conseguente affermazione di responsabilità in capo al minore Fiatti Tommaso ai sensi dell’art. 38 del Codice di giustizia sportiva.

Risulta infatti acclarato che il Sig. Fiatti, a seguito di un contrasto di gioco con l’avversario P.Q., lo affrontava “viso a viso” colpendolo con due testate al volto, procurandogli la frattura del setto nasale con fuoriuscita di materiale ematico.

Al riguardo occorre sottolineare come il livello probatorio minimo necessario per addivenire all’affermazione di responsabilità deve essere superiore alla semplice valutazione di probabilità ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, alla luce del principio di diritto consolidato negli orientamenti giurisprudenziali endofederali (CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022;CFA, Sez. III, n. 68/2021- 2022; CFA, Sez. I, n.76/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 14/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 15/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026; CFA, SS. UU., n. 7/2025-2026) ed esofederali (Collegio di Garanzia del C.O.N.I., SS.UU., n. 13/2016) secondo cui “se non c’è dubbio che il principio del giusto processo, di cui all’art. 111 della Costituzione, accomuna il processo sportivo al processo penale (v. art. 44 CGS), tuttavia v’è una differenza quanto al grado della prova che deve essere raggiunta per l’applicazione del provvedimento sanzionatorio. Le affinità tra il giudizio disciplinare sportivo e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito. Tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.”.

Tale livello probatorio deve ritenersi, in effetti, pacificamente raggiunto nel caso in esame alla luce di una pluralità di elementi indiziari e probatori che, in ragione dell’univocità del loro contenuto, consentono di ritenere inequivocabilmente dimostrato lo svolgimento dei fatti così come descritto nell’atto di incolpazione e la conseguente responsabilità del minore Fiatti.

In particolare, seppur con motivazione alquanto succinta, il Tribunale federale territoriale è pervenuto all’affermazione di responsabilità sulla scorta di una pluralità di elementi di prova e di indizi univoci, gravi e concordanti desumibili dagli atti di indagine della Procura federale ed espressamente indicati.

Si allude, oltre alle dichiarazioni dello stesso P.Q., a quelle del Presidente dell’A.S.D. La Giovane Offagna sig. Alessandro Andreoli nonché a quelle del minore deferito Fiatti (che assumono pieno valore confessorio, avendo lo stesso sostanzialmente ammesso di avere colpito l’avversario), ma soprattutto al filmato della gara somministrato in atti e messo a disposizione dallo stesso sig. Andreoli, dalla visione del quale si evince inequivocabilmente lo svolgimento dei fatti come descritto nell’atto di incolpazione e riferito nelle dichiarazioni testimoniali.

6. Tanto premesso in punto di fatto e in ordine alla responsabilità del minore Fiatti, questa Corte ritiene che i due motivi di reclamo (erronea quantificazione della sanzione irrogata; difetto di motivazione sul punto) proposti dal Procuratore federale possano e debbano esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi conducenti, con profili di censura complementari, verso la parziale riforma della decisione impugnata.

Il difetto di motivazione di un provvedimento decisorio comporta la violazione di specifici parametri costituzionali (art. 111 Cost.), convenzionali (art. 6 CEDU) ed euro unitari (art. 47 CDFUE), oltreché di specifiche disposizioni eso (art. 2, comma 4, Codice di giustizia sportiva C.O.N.I.) ed endofederali (art. 44, comma 3, Codice di giustizia sportiva). La presenza della motivazione costituisce un requisito indefettibile della decisione, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale, affinché la stessa possa conseguire le finalità che l’ordinamento le attribuisce, vale a dire quella di strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti e quella di strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento oggetto di gravame. L’obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti e ̀ espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto (Collegio di Garanzia C.O.N.I., SS. UU., n. 17/2019; CFA, SS. UU., n. 16/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 28/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025: CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 101/2024-2025).

Il vizio in parola ricorre allorquando la mancata indicazione dei motivi della decisione assurge ad un elevato livello di gravità (da valutarsi non in astratto bensì caso per caso), ponendosi al di sotto della soglia di sufficienza minima costituzionalmente richiesta al fine di rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice. Alla luce della consolidata giurisprudenza endofederale (CFA, SS. UU., n. 74/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, n. 70/2023-2024; CFA, n. 118/2023-2024; CFA, n. 53/2024-2025) ed amministrativa (ex pluribus, Cons. Stato, Ad. Pl., 2018, nn. 10 e 11; Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2020, n. 4455), assumono rilievo, al riguardo, le anomalie della motivazione che si sostanziano, in ordine decrescente di gravità, nella mancanza assoluta di motivi, sotto il profilo grafico e materiale; nella “motivazione apparente”; nella motivazione oggettivamente incomprensibile e nel contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro non conciliabili; nella motivazione di carattere meramente assertivo, tautologico, apodittico. La motivazione, inoltre, deve essere correlata alle risultanze istruttorie e deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa (CFA, Sez. I, n. 95/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 74/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 111/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 43/2023-2024).

Con specifico riferimento a quanto di interesse in questa sede e come ha correttamente rilevato la reclamante sulla scorta dei precedenti endo (CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025) ed esofederali (Collegio Garanzia C.O.N.I., 8 maggio 2023, n. 40), l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva prescrive che gli organi di giustizia sportiva, nella determinazione della specie ed entità delle sanzioni, debbano tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi e accertati alla luce della valutazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti e dell’eventuale recidiva. Anche la consolidata giurisprudenza penale prevede che la garanzia della proporzionalità e ragionevolezza della sanzione in astratto prevista dalla norma deve trovare corrispondenza, parallelamente, nelle decisioni del giudice sul caso concreto, di cui è elemento imprescindibile la motivazione (Cass. pen., Sez. feriale, 07/08/2012, n. 32158; Cass. Pen., Sez. IV, 18/06/2013, n. 27959; Cass. Pen., Sez. III, 08/04/2019, n. 42121; Cass. Pen., Sez. I, 07/10/2020, n. 800; Cass. Pen., Sez. II, 19/12/2023, n. 2002; Sez. I, 01/06/2023, n. 47354; CFA, n. 85/2024-2025).

Ebbene, sotto quest’ultimo profilo, la decisione impugnata risulta affetta da vizio di motivazione sub specie di insufficienza della stessa.

Il Giudice di prime cure, infatti, dopo avere ritenuto ampiamente provati - come detto - i fatti contestati nell’atto di deferimento, con motivazione succinta ma comunque adeguata siccome fondata sulle molteplici, univoche e concordanti risultanze istruttorie, immediatamente dopo, però, nel determinare la sanzione - peraltro in misura significativamente ridotta rispetto alle richieste della Procura - si è limitato ad addurre, a sostegno della ritenuta congruità della stessa, un’imprecisata ammissione di responsabilità da parte dell’incolpato.

La parte motiva risulta priva di qualsivoglia valutazione relativa al livello più o meno elevato di gravità dei fatti accertati e alla conseguente proporzionalità della sanzione irrogata, anche sotto il profilo della sua effettiva dissuasività ed afflittività.

Del pari, non vi è alcuna indicazione espressa in merito alla considerazione ed applicazione di eventuali circostanze aggravanti e attenuanti e al conseguente giudizio di bilanciamento delle stesse.

In conclusione, non è possibile ricostruire in alcun modo l’iter logico-giuridico-argomentativo seguito dal Giudice di prime cure nel pervenire alla determinazione della misura della sanzione irrogata, anche al fine di verificare se abbia valutato tutti gli elementi utili alla sua concreta determinazione, dandone una corretta e logica interpretazione nel pervenire alla giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; CFA, SS. UU., n. 95/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023).

Già sotto questo profilo, pertanto, la decisione impugnata risulta di per sé censurabile e meritevole di riforma.

Occorre, però, al riguardo ribadire, sulla scorta dei consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 24/01/2020, n. 602) ed endofederale (CFA, Sez. I, n. 74/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 91/20242025; CFA, Sez. I, n. 97/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026), che il difetto di motivazione non è sussumibile nello schema giuridico dell’error in procedendo, tale da condurre all'annullamento della decisione con contestuale regressione al grado di giudizio precedente, sub specie di rinvio della controversia al giudice di primo grado. Viceversa si traduce soltanto, ex art. 106, comma 2, Codice di giustizia sportiva, in un vizio della decisione impugnata che questa Corte è legittimata ad eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa.

7. Fermo quanto sopra, questa Corte è legittimata a procedere ad un’autonoma valutazione di merito circa la congruità o meno della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure e alla sua eventuale, conseguente rideterminazione.

Nel fare ciò deve attenersi, al pari degli altri organi di giustizia sportiva, ai criteri enucleati dagli artt. 12 e seguenti e dall’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva. In primis è chiamata, pertanto, a commisurare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto accertate - in quanto la stessa, per poter spiegare efficacia deterrente e svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta e provvista di un adeguato effetto dissuasivo. Tale valutazione implica un’adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto mediante le quali l’illecito si è verificato e un ragionevole bilanciamento di ogni interesse da queste inciso (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 41/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026; CFA, SS. UU., n. 17/2025-2026; CFA., Sez. I, n. 23/2025-2026).

La sanzione irrogata deve essere altresì connotata dai caratteri di effettività ed afflittività, rivolti a perseguire il medesimo obiettivo, vale a dire evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione.

Come ha avuto modo di ribadire di recente questa Corte (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026), tali principi devono essere sempre coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in un’ottica di bilanciamento dei diversi interessi contrapposti.

Alla luce di tali principi, si rileva come il Giudice di prime cure, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, Codice di giustizia sportiva, abbia quantificato la sanzione irrogata al soggetto incolpato in misura eccessivamente incongrua per difetto.

Occorrerà pertanto procedere, in accoglimento del primo motivo di gravame, alla riforma della decisione impugnata in parte qua con conseguente rideterminazione della misura (sub specie di accrescimento) della sanzione irrogata.

Depongono in tal senso una molteplicità di considerazioni.

Anzitutto, sul piano della gravità dei fatti, principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 7/20222023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023), la condotta accertata a carico del minore Fiatti risulta già di per sé connotata da un assoluto livello di offensività nonché da un elevato grado di disvalore, essendo consistita in un’aggressione fisica nei riguardi di un avversario, peraltro reiterata atteso che la testata è stata inferta per ben due volte.

Tale condotta violenta ha peraltro provocato all’avversario la rottura del setto nasale, come si evince dalla documentazione medica somministrata in atti, a riprova della violenta entità delle testate inferte dall’incolpato.

Si configura pertanto una condotta violenta qualificabile “di particolare gravità”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 del Codice di giustizia sportiva, che implica la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Ciò premesso, non possono non rilevare, ai fini della determinazione della sanzione, i motivi all’origine dell’aggressione e le conseguenze che ne sono derivate.

Sotto il primo profilo, si sottolinea come l’aggressione è conseguita ad un semplice contrasto di gioco a seguito del quale il minore Fiatti, per sua stessa ammissione, ha aggredito l’avversario siccome frustrato per avere perso il possesso del pallone e perché la sua squadra stava perdendo ma soprattutto per “punirlo” per il suo comportamento a suo dire provocatorio. L’incolpato ha quindi agito per motivi futili e abietti siccome mosso da un impulso interiore ingiustificato e ingiustificabile alla luce della “coscienza collettiva” e privo di qualsiasi collegamento logico con la (sproporzionata) condotta in cui si è tradotto (Cass. pen., 14 maggio 2010, n. 35606) nonché da uno scopo ritorsivo nei riguardi dell’avversario, “reo” soltanto di avergli sottratti il possesso palla con un intervento di gioco deciso ma corretto; pertanto risulta applicabile nei suoi confronti la circostanza aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), del Codice di giustizia sportiva

Sotto il secondo profilo, legato alle conseguenze dell’aggressione, assume rilievo aggravante la circostanza che l’avversario abbia riportato lesioni di entità tale da determinare la persistenza di un’eventuale invalidità permanente. L’avere procurato lesioni ad un avversario costituisce infatti un’autonoma aggravante atipica, tanto più quando lo stesso deve essere sostituito, privando così la sua squadra del suo potenziale atletico e del suo contributo (CGF, 20 gennaio 2010, n. 135).

Al riguardo è opportuno sottolineare che il minore aggredito, sanguinante e non più in condizione di proseguire la partita, è stato sostituito dal proprio allenatore privando così la squadra del suo apporto.

Ferma la necessità di procedere all’applicazione delle circostanze aggravanti appena passate in rassegna, rimane da valutare la possibile sussistenza di eventuali circostanze attenuanti e la loro incidenza in termini di bilanciamento rispetto alle prime.

Nessun rilievo, al riguardo, assume - come correttamente rileva la Procura reclamante - la giovane età dell’incolpato, che non può valere quale circostanza attenuante atipica ex art. 13, comma 2, Codice di giustizia sportiva ma, al contrario, potrebbe assumere addirittura una valenza aggravante rappresentando un “disvalore aggiunto” per la implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza sportiva che vi è connessa (CGF, Sez. IV, n. 213/2010-2011).

Depongono in tal senso i consolidati orientamenti tanto della giurisprudenza esofederale, secondo cui “la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica” (cfr. Collegio di garanzia dello sport CONI, Sez. IV, n. 35/2019), e “in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, non è applicabile un’attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell’atleta, laddove la condotta lesiva assuma carattere di particolare aggressività e violenza, in quanto una eventuale riduzione della sanzione sarebbe in contrasto con lo spirito della corretta educazione sportiva” (Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, n. 47/2022), quanto di quella endofederale, riguardo alla quale è sufficiente richiamare una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questo Collegio (CFA, SS. UU., n. 121/2024-2025), ove si ribadisce il consolidato indirizzo per cui “la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è attenuante atipica in quanto la giovane età è, semmai, sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto. La pena concretamente inflitta ai giovani calciatori –che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità– svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire. Se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole” (precedenti conformi, in tal senso, CGF, Sez. II, n. 105/2010-2011; CGF, sez. I, n. 123/2012-2013; CFA. Sez. I, 35/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 77/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025 e, di recente, CFA, Sez. I, n. 15/2025-2026).

Occorre semmai valutare il rilievo dell’asserita ammissione della propria responsabilità da parte del minore incolpato.

Al riguardo, appare del tutto inconferente il riferimento della parte reclamante ad un’asserita violazione e/o falsa applicazione dell’art. 128 del Codice di giustizia sportiva, atteso che non vi è alcun richiamo all’applicazione di tale disposizione nella pronuncia impugnata né alcuna proposta in tal senso da parte della stessa Procura federale.

Il riferimento ad un’asserita ammissione di responsabilità da parte dell’incolpato ad opera del Giudice di prime cure, assume quindi piuttosto rilievo ai fini della configurazione della circostanza attenuante tipica di cui all’art. 13, comma 1, lettera e), del Codice di giustizia sportiva.

Si tratta di una circostanza attenuante autonoma e distinta rispetto a quella della prestata collaborazione (peraltro del tutto irrilevante nel caso di specie) dalla quale è separata dalla disgiunzione “o”.

Sotto questo profilo, purtuttavia, le dichiarazioni sostanzialmente confessorie del minore incolpato in sede di audizione valgono solo in minima parte a configurare l’attenuante in parola riducendone comunque in larga misura l’efficacia. L’asserita ammissione di responsabilità si è infatti limitata all’elemento materiale dell’illecito disciplinare, al riconoscimento della sua effettiva commissione, cui non si è però accompagnata un’analoga ammissione di responsabilità in ordine all’elemento soggettivo dello stesso.

Il Fiatti, infatti, da un lato, ha cercato di addurre delle implausibili giustificazioni a sostegno della propria condotta violenta, quali la frustrazione per il risultato della partita, la risposta a non meglio precisate provocazioni dell’avversario e la volontà di punirlo per il suo comportamento, che in realtà evidenziano la gravità delle motivazioni poste alla base dell’aggressione; dall’altro, non ha manifestato la benché minima resipiscenza neppure in considerazione delle gravi lesioni riportate dall’avversario, limitandosi ad affermare che non avrebbe voluto provocare conseguenze lesive e mostrando in tal modo di non essere neppure in grado di prefigurarsi e percepire con un sufficiente grado di maturità e consapevolezza le conseguenze della propria condotta violenta (ben due testate al volto).

Lo stesso incolpato ha peraltro ammesso di non avere successivamente contattato l’avversario per sincerarsi delle sue condizioni di salute e per porgergli le scuse. Peraltro, la già di per sé ridotta portata attenuante di tale parziale ammissione di responsabilità risulta ancor più depotenziata dalla circostanza che lo svolgimento dei fatti, a prescindere dalle dichiarazioni confessorie del Fiatti, risultava già ampiamente ed inequivocabilmente comprovato da una molteplicità di ulteriori elementi probatori, tra i quali, in primis, addirittura un filmato video.

Fermo tutto quanto sopra, la particolare gravità della condotta violenta tenuta dall’incolpato e la ricorrenza di plurime circostanze aggravanti (motivi futili e abietti; provocazione di lesioni e conseguente sostituzione dell’avversario; maggiore disvalore della condotta a causa della minore età), prevalenti sulla sola circostanza attenuante dell’ammissione di responsabilità, peraltro solo parziale, sono di per sé sufficienti ad evidenziare la sproporzione per difetto e la ridotta dissuasività della sanzione inflitta a suo carico dal Giudice di prime cure (sostanzialmente nella misura edittale minima) e la necessità di procedere alla sua rideterminazione, sub specie di accrescimento.

Purtuttavia, non può ricevere accoglimento la richiesta della Procura reclamante di rideterminazione della sanzione nella misura di dieci giornate effettive da scontarsi in gare ufficiali, sostanzialmente corrispondente al doppio della misura edittale prevista dall’art. 38 del Codice di giustizia sportiva.

Militano in tal senso ragioni equitative, strettamente connesse al carattere di proporzionalità della sanzione stessa e alla funzione rieducativa che deve assolvere. Occorre al riguardo osservare come questa Corte, in sede di rideterminazione della misura della sanzione, è chiamata a svolgere anche la difficile funzione di giudice di equità (CFA, SS. UU., n. 63/2022-2023, CFA, Sez. I, n. 120/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025).

Ebbene sotto questo profilo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (ex pluribus, di recente, C. cost., 13 maggio 2024, n. 86; C. cost., 22 maggio 2024, n. 91) rileva come il trattamento sanzionatorio concretamente irrogato, in ossequio ai canoni di necessaria individualizzazione e personalizzazione costituzionalmente imposti, debba non solo risultare proporzionato, secondo un criterio di ragionevolezza, alla “concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato”, ma anche essere percepito come tale dal suo destinatario.

Sotto quest’ultimo profilo, la minore età dell’incolpato con il ridotto grado di maturità che vi si accompagna, nonché la parziale ammissione di responsabilità, pur non potendo valere - come detto - ad attenuare la misura della sanzione, debbono essere però tenute in considerazione - quantomeno sul piano equitativo - al fine della sua determinazione concreta.

Si ritiene pertanto che un aumento della misura della sanzione da parte di questa Corte rispetto a quella irrogata dal Giudice di prime cure risulti già di per sé proporzionata alla gravità del fatto contestato e sufficiente ad assicurare la sua funzione rieducativa. Viceversa, la sua rideterminazione nella misura massima rischierebbe di essere percepita dall’incolpato come sproporzionata ed “ingiusta” e di precludergli l’avvio di un adeguato processo di riflessione e resipiscenza e risulterebbe in tal modo alla fine inidonea ad assolvere la funzione rieducativa cui è costituzionalmente orientata.

Si ritiene pertanto di rideterminare la sanzione nella misura media tra quella minima edittale inflitta dal Giudice di prime cure (fino al 5 novembre 2025, sostanzialmente corrispondente a cinque giornate di squalifica) e quella massima di dieci giornate richiesta dalla Procura reclamante (corrispondente al doppio di quella edittale) e quindi fino al 24 novembre 2025.

8. La Corte ritiene pertanto di accogliere il reclamo proposto e, in considerazione della gravità e del disvalore dell’illecito alla luce dei fatti accertati e del concorso di una molteplicità di circostanze aggravanti, in parziale riforma della decisione impugnata, di irrogare al sig. Fiatti Tommaso la sanzione della squalifica fino al 24 novembre 2025.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Fiatti Tommaso la sanzione della squalifica fino al 24 novembre 2025.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Marco Mancini                                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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