F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0046/CFA pubblicata il 13 Novembre 2025 (motivazioni) – Sig. Cacciola Salvatore Luciano

Decisione/0046/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0039/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco Maria Mazzocco - Componente

Francesco Tuccari - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0039/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. Salvatore Luciano Cacciola per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0068/TFNSD-2025-2026 del 06.10.2025 (Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2025-2026);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 04.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesco Tuccari e uditi l’Avv. Marco Maria Navarria per il reclamante, presente di persona, e gli Avv.ti Debora Bandoni e Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota del 05.03.2025, corredata da pertinente documentazione di supporto, il Presidente del CRA Sicilia segnalava alla Procura federale che, in occasione della gara di Promozione, girone C, del Comitato regionale Sicilia della LND, svoltasi il 23.02.2025 tra il San Pietro Calcio (squadra ospitante) e il Santa Domenica Vittoria (squadra ospite), l’osservatore arbitrale designato, Sig. Salvatore Luciano Cacciola, avrebbe invitato a fine partita la terna arbitrale a non menzionare nel proprio referto la definitiva sospensione della gara nei minuti finali del secondo tempo, a causa dell’abbandono del campo da parte dei calciatori della squadra ospitante, seguìto all’attribuzione di un calcio di rigore in favore della squadra ospite e all’espulsione di uno dei giocatori della San Pietro Calcio.

2. Nel corso delle indagini svolte dalla Procura federale, veniva acquisita ulteriore documentazione comprovante l’accaduto.

Di qui il deferimento del Sig. Cacciola: «[…] all’epoca dei fatti Osservatore arbitrale della sezione A.I.A. di Catania, per rispondere: della violazione degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), e 44, comma 1, lett. g) del Regolamento A.I.A. nonché degli articoli 4, 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’A.I.A., per avere lo stesso:

a) al termine della gara San Pietro Calcio – Santa Domenica Vittoria del 23 febbraio 2025 e valevole per il Campionato di Promozione, girone C, del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., nel corso del colloquio con la terna arbitrale, invitato l’arbitro, sig. Ausilio SIGNORINO, nonché gli assistenti, sig. Walter CIACIA e Davide CICCHIRILLO, a non menzionare nel referto di gara né l’avvenuta assegnazione, al 45°minuto del secondo tempo di gioco di un calcio di rigore in favore della società A.S.D. Domenica Vittoria né la circostanza che i calciatori della società A.S.D. San Pietro Calcio, a seguito di detta decisione e dell’espulsione del compagno di squadra con la maglia n. 5 per avere proferito espressioni offensive e per aver tentato di colpire un dirigente della squadra avversaria, avevano deliberatamente lasciato il terreno di gioco, impedendo il regolare svolgimento della gara che veniva definitivamente sospesa al 49° minuto del secondo tempo;

b) omesso di riportare sia l’avvenuta concessione del calcio di rigore, sia la definitiva sospensione della gara per abbandono del terreno di gioco da parte dei calciatori della società A.S.D. San Pietro Calcio come sopra già esposti».

3. Ricevuta la comunicazione di conclusione delle indagini, il Sig. Cacciola non si avvaleva delle facoltà previste dall’art. 123, comma 3, CGS; pertanto, la Procura federale lo deferiva davanti al TNF.

Il Presidente del TNF fissava la comparizione delle parti per l’udienza del 25.09.2025.

Il deferito non depositava scritti difensivi.

Alla detta udienza, tenutasi in videoconferenza, partecipava la Procura federale, che chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi 8 (otto) di sospensione.

Il Sig. Cacciola non si costituiva in giudizio, né partecipava all’udienza.

Alla luce della documentazione acquisita, il TNF ravvisava nelle condotte tenute dal Sig. Cacciola gli estremi della « violazione del generale dovere di lealtà sportiva di cui agli articoli 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), e 44, comma 1, lett. g) del Regolamento A.I.A. nonché degli articoli 4, 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’A.I.A.» e ritenuta «congrua, a fronte della natura, della gravità e della consapevolezza della condotta, la sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione», gliela irrogava.

4. Il Sig. Cacciola proponeva reclamo, articolato su due motivi, e segnatamente:

- «MANCATA INCOLPEVOLE PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA», a causa dell’asserita scarsa chiarezza della «comunicazione fornita dal Tribunale federale, non percepita in modo corretto dalla parte», che non aveva ricevuto il collegamento in videoconferenza per non aver comunicato l’indirizzo di posta elettronica all’uopo richiesto nell’avviso di fissazione;

- «ECCESSIVITÀ DELLA MISURA DELLA PENA INFLITTA», in quanto, a dire dell’odierno reclamante, il Tribunale, in ragione di quanto rappresentato sub 1), non avrebbe «potuto apprezzarne le difese e giustificazioni che lo stesso, avrebbe voluto rendere all’udienza del 25.09.2025», ossia l’assenza di dolo, avendo egli agito «mosso esclusivamente da sentimenti paterni e protettivi nei confronti della terna arbitrale», e l’essere «oggi per la prima volta dopo oltre trent’anni di iscrizione all’AIA […] attinto da un provvedimento disciplinare».

Il reclamante chiedeva, in accoglimento del reclamo, di «accertare e dichiarare la nullità della pena inflitta al Cacciola, poiché assunta in violazione delle norme di legge relative al contraddittorio, essendo stato il reclamante incolpevolmente assente all’udienza di primo grado, elemento necessario quale requisito di legittimità.

- Subordinatamente, qualora la Corte federale ritenga di confermare il giudizio di colpevolezza del Cacciola, limitarne la pena al minimo edittale previsto, e comunque non superiore a quello richiesto dal Procuratore federale».

5. All’udienza del 04.11.2025, tenutasi in videoconferenza, risultavano collegati l’Avv. Marco Maria Navarria per il reclamante, quest’ultimo presente di persona, e gli Avv.ti Debora Bandoni e Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale, costituitasi in giudizio direttamente in udienza.

Svolta la discussione, il reclamante insisteva per l’accoglimento del gravame, mentre la Procura federale ne chiedeva il rigetto, non opponendosi «[q]uanto al profilo sanzionatorio […] alla riduzione della sanzione a mesi otto di inibizione secondo quanto già argomentato in primo grado».

Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il gravame è parzialmente fondato nei termini che seguono.

7. Il primo motivo è infondato.

Nell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del 25.09.2025 (doc. 10 fascicolo primo grado), regolarmente ricevuto dal Sig. Cacciola che ivi figura come primo destinatario (doc. 13 fascicolo reclamo), si legge:

«Si comunica che il Presidente del Tribunale federale nazionale ha fissato l’udienza per la discussione del procedimento in oggetto per il giorno 25 settembre 2025 ore 11.40.

La discussione si svolgerà in videoconferenza utilizzando l’applicativo Cisco WebEx Meetings.

La documentazione relativa a questo procedimento è disponibile nel portale del Processo Sportivo Telematico, tramite la funzione “accesso al fascicolo”, presente all’interno della piattaforma accessibile al seguente link:

https://pst.figc.it/

Si riportano, altresì, di seguito, le regole tecnico-operative del PST, deliberate dal Consiglio federale FIGC con Comunicato Ufficiale n. 160/A del 1° febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, oltre al manuale d’uso per utenti esterni per l’utilizzo della suddetta piattaforma e il manuale dell’applicativo WebEx:

https://CS93413525459.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=59b0ba28accba83d1873

Il giorno dell’udienza sarà trasmesso dalla Segreteria agli indirizzi di posta elettronica forniti dalle parti, l’invito contenente il link ipertestuale al quale collegarsi per la partecipazione.

Pertanto, si invitano gli Avvocati e le parti che volessero partecipare all’udienza a trasmettere quanto sopra e predisporsi con congruo anticipo nelle proprie postazioni per consentire il tempestivo collegamento telematico.

Le parti dovranno inviare preventivamente alla Segreteria del Tribunale federale nazionale, copia del documento di riconoscimento personale di tutti i partecipanti all’udienza, che potrà essere richiesto per l’identificazione, e indicare un recapito cellulare presso cui essere contattati, in caso di problemi di collegamento […]».

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la formulazione dell’avviso non dia adito a dubbi circa gli adempimenti richiesti ai destinatari, i quali sono tenuti a fornire alla Segreteria del Tribunale, prima dell’udienza, un indirizzo di posta elettronica (presso cui ricevere il collegamento) e un recapito telefonico cellulare (al fine di fronteggiare eventuali criticità di sorta), nonché a trasmettere una copia del proprio documento d’identità.

Orbene, è pacifico che nessuno di questi adempimenti sia stato posto in essere dal Sig. Cacciola, che dunque non può dolersi, se non con sé stesso, di ciò che si è poi verificato.

8. Il secondo motivo è fondato nei limiti di cui si passa a dire.

Il reclamante non ha contestato né la sussistenza né la commissione dei fatti ascrittigli e delle violazioni contestategli; per converso, ha prospettato la propria «assoluta mancanza di dolo», dichiarandosi «molto pentito di quanto accaduto» e precisando di aver «agito mosso esclusivamente da sentimenti paterni e protettivi nei confronti della terna arbitrale. Infatti, quella che è emersa come una condotta mirata a falsificare chissà quale esito del risultato in campo, in realtà è da ricondursi esclusivamente all’eccessivo spirito protettivo che l’osservatore ha provato a mettere in atto nei confronti dei giovani colleghi».

Trattasi di dichiarazioni che, sebbene chiariscano quali fossero le effettive intenzioni del Sig. Cacciola, non eliminano tuttavia il disvalore delle condotte poste in essere, dovendo trovare applicazione nei confronti dell’osservatore arbitrale, per eadem ratio, i princìpi affermati da questa Corte con riferimento agli arbitri: «La figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità. E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi» (CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024; n. 11/2025-2026); e ciò a maggior ragione là dove si consideri l’ulteriore responsabilità istituzionale degli arbitri, e dunque anche degli osservatori arbitrali, consistente nel «promuovere il valore educativo dello sport» (TFN, Sez. disciplinare, n. 53/2025-2026).

Nondimeno, nel fatto, non contestato dalla Procura federale, che il Sig. Cacciola sia stato « per la prima volta dopo oltre trent’anni di iscrizione all’AIA attinto da un provvedimento disciplinare», il Collegio ritiene di poter ravvisare la circostanza prevista dall’art. 64, comma 2, lett. b) («[…] precedente buona condotta in riferimento all’attività associativa del deferito») per attenuare la sanzione disciplinare irrogata dal Tribunale.

Riguardo alla conseguente entità della sanzione, per quieto insegnamento giurisprudenziale «[l]a Corte federale d’appello è legittimata a procedere ad un’autonoma valutazione di merito circa la correttezza o meno della quantificazione delle sanzioni operata dal Giudice di prime cure e alla loro eventuale, conseguente rideterminazione. Nel fare ciò la Corte federale, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità (CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023), deve attenersi, al pari degli altri organi di giustizia sportiva, ai criteri enucleati dagli artt. 12 e seguenti del Codice di giustizia sportiva. In primis, deve commisurare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto accertate - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta e provvista di un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 41/20242025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026). La sanzione irrogata deve essere altresì connotata dai caratteri di effettività ed afflittività, rivolti a perseguire l’obiettivo di evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione. Tali principi devono essere sempre coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti. (CFA, Sez. I, n. 57/20242025; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026). La gravità dei fatti è il principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023)» (CFA n. 13/2025-2026).

Facendo applicazione di tutti i suesposti princìpi al caso di specie e considerando quanto detto sopra sulla non contestazione dei fatti e delle violazioni, il Collegio reputa congrua l’irrogazione della sospensione di mesi 10 (dieci).

Né assume rilievo ostativo o condizionante la circostanza che la Procura federale non si sia opposta « […] alla riduzione della sanzione a mesi otto di inibizione […]», posto che «nel commisurare la sanzione da irrogare, il Giudice sportivo non può dirsi vincolato alle richieste formulate dalla Procura, che ben può rideterminare nel quantum sia in pejus che in melius» (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; Sez. I, n. 34/2025-2026); e ciò vieppiù considerando che la Procura, lungi dall’avanzare in questo giudizio una propria autonoma richiesta, si è limitata a prendere atto della domanda proposta in via (ulteriormente) subordinata dal reclamante, non opponendovisi purché fosse mantenuta la sanzione chiesta con l’atto di deferimento.

P.Q.M.

accoglie in parte il reclamo in epigrafe e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Salvatore Luciano Cacciola la sanzione della sospensione di mesi 10 (dieci).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesco Tuccari                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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