F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0048/CFA pubblicata il 14 Novembre 2025 (motivazioni) – Sig. Lorenzo Coppola
Decisione/0048/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0046/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Castiglia – Presidente
Stefano Toschei - Componente
Ida Raiola - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0046/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. Lorenzo Coppola nella qualità di Presidente dalla società ASD Vulcano Quarto in data 17.10.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania adottata in data 6 ottobre 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 6 novembre 2025, tenutasi in modalità mista, il Presidente Ida Raiola e uditi, per il reclamante sig.
Lorenzo Coppola, gli avvocati Giancarlo Violante Ruggi d’Aragona e Ugo Gigi e, per la Procura federale interregionale, l’avv. Massimo Giuseppe Adamo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto prot. 743/837pfi 24-25 PM/rm del giorno 8 luglio 2025, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania il sig. Lorenzo Coppola, all’epoca dei fatti calciatore e presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vulcano Quarto, per rispondere:
“a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel commentare la decisione del Giudice Sportivo avente ad oggetto la gara A.S.D. Vulcano Quarto - A.S.D. Football Club Lago Patria del 9.2.2025, inviato ad un gruppo WhatsApp formato dai Presidenti delle società di terza categoria della provincia di Napoli un messaggio del seguente testuale tenore: «campionato falsato!!! Vergogna!! Il pugile che tenta di uccidere il nostro giocatore non è stato squalificato e neanche menzionato nel comunicato! LND pagliacci e venduti»;
b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 4.4.2025 e del 7.4.2025, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;”
1.1. Con decisione contrassegnata con Fasc n. 084 e adottata in data 6 ottobre 2025, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania riteneva il sig. Lorenzo Coppola responsabile di entrambe le violazioni e irrogava al predetto la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) nonché la sanzione dell’ammenda nella misura di €.800,00 (euro ottocento/00) a carico della ASD Vulcano Quarto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, Codice della Giustizia sportiva (d’ora in poi, anche C.G.S.).
1.2. In data 17 ottobre 2025 il sig. Lorenzo Coppola, nella qualità di Presidente della società ASD Vulcano Quarto, proponeva reclamo avvero la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, allegando, in primo luogo e con riguardo al primo capo di incolpazione, la natura di corrispondenza privata dei messaggi inviati in un gruppo whatsapp e, dunque, la sua inutilizzabilità ai fini disciplinari sportivi e, in secondo luogo e con riguardo al secondo capo di incolpazione, il fatto che, in occasione delle convocazioni in sede istruttoria, il sig. Lorenzo Coppola sarebbe stato impegnato in attività fieristiche e di soluzione di problematiche di cantiere connesse alla sua attività di imprenditore edile.
1.3. All’udienza del giorno 6 novembre 2025, tenutasi con modalità mista, gli avvocati Giancarlo Ruggi Violante d’Aragona e Ugo Gigi concludevano per l’accoglimento del reclamo e la conseguente riforma della decisione impugnata, mentre l’avvocato Massimo Giuseppe Adamo per la Procura federale interregionale concludeva chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
1.4. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. In limine litis si impone la disamina delle modalità con le quali è stato proposto il presente reclamo, prospettandosi possibili irricevibilità per tardività o inammissibilità dello stesso ovvero di improcedibilità per omessa impugnazione della decisione, una volta conosciuta quest’ultima per intero, non solo cioè limitatamente alla parte dispositiva ma anche al suo contenuto motivazionale.
2.1. La disciplina delle modalità con le quali si propone il reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello si rinviene negli artt. 48, 53 e 101 C.G.S. e nelle “Regole tecnico-operative del processo sportivo telematico della FIGC” approvate con delibera del Consiglio Federale e rese pubbliche con i Comunicati Ufficiali n.160/A del 1° febbraio 2021 e n. 166/A del 20 aprile 2023.
2.1.1. Alla stregua della disciplina codicistica, il reclamo: a) va trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53 (art. 49 C.G.S.); b) tutti gli atti del procedimento, per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53, comma 1, C.G.S.); il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare (art. 101 C.G.S.).
2.1.2. Ai sensi dell’art. 1 delle Regole tecnico-operative del processo sportivo telematico (d’ora in poi, anche P.S.T.):
“1. Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio - FIGC ha l’obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell’ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale, alla Corte federale d’appello ed alla Corte sportiva d’appello nazionale”.
2.1.3. Il reclamo innanzi a questa Corte federale d’appello si propone, pertanto, avvalendosi del mezzo della posta elettronica certificata, mediante invio dell’atto introduttivo, degli allegati a questo e delle successive produzioni documentali alla piattaforma informatica della Giustizia sportiva, previa registrazione dell’utente presso la stessa, e solo nel compimento delle indicate formalità si realizza il deposito dell’atto introduttivo del reclamo e la conseguente pendenza del procedimento dinanzi all’organo giudicante del sistema della Giustizia sportiva.
2.1.4. Ciò posto, la Corte osserva, nella delineata prospettiva di scrutinio dei segnalati profili preliminari, che: 1) l’odierno reclamo risulta essere stato proposto “avverso e per l’annullamento e/o riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale per la Campania di cui al Fasc. n. 084, adottata nella CD tenutasi in Napoli 6.10.2025 e comunicata in pari data, recante l’irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Coppola, nonché quella pecuniaria di €.800,00 di ammenda alla società” (così letteralmente alla pag. 1 del reclamo); 2) il reclamo è stato inviato dalla difesa del reclamante in data 13 ottobre 2025 al seguente indirizzo p.e.c. legalefigc@pecfigc.it; 3) in data 16 ottobre 2025 la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) riscontrava la p.e.c. del 13 ottobre 2025, evidenziando che “ormai da anni, ai sensi della vigente normativa federale, i reclami innanzi alla Corte di Appello Federale devono essere depositati attraverso il sistema informatico dedicato cui potrà accedere registrandosi al seguente link […]” (v. mail-p.e.c. inviata dall’indirizzo legalefigc@pec.figc.it in data 16 ottobre 2025 ore 17.35).
2.1.5. A seguito di tale corrispondenza, il reclamo veniva proposto mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico (PST) in data 17 ottobre 2025, oltre il termine di giorni 7 (sette) giorni dall’asserita conoscenza della decisione impugnata, e, dunque, in maniera tardiva rispetto a quanto previsto dall’ art. 101, comma 2, C.G.S., a tenore del quale “Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”.
2.1.6. Nelle more e, segnatamente, in data 14 ottobre 2025 il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania inviava via p.e.c., tra gli altri, all’indirizzo della Vulcano Quarto ASD il Comunicato Ufficiale n. 2 del giorno 9 ottobre 2025, recante per esteso la decisione del 6 ottobre 2025, laddove - come è possibile verificare nella documentazione in atti - il precedente Comunicato Ufficiale emesso dal Comitato Regionale Campania in data 6 ottobre 2025 (C.U. n. 1 del 6 ottobre 2025) aveva ad oggetto solo i dispositivi delle decisioni ivi indicate (v. copia del documento in atti).
2.1.7. Ciò posto, la Corte rileva che, alla luce della appena delineata ricostruzione, parte reclamante ha impugnato il solo dispositivo della decisione omettendo di impugnare la decisione per intero, composta da motivazione e dispositivo, come comunicata via p.e.c. solo in data 14 ottobre 2025. E questa circostanza conduce alla deduzione anche di un profilo di inammissibilità del ricorso per essere stato appunto proposto - per dir così, alla cieca - avverso il solo dispositivo, quando la motivazione della decisione non era stata ancora resa pubblica (Corte fed. app., Sez. I, n. 27/2023-2024) e, quindi, non aveva preso a decorrere il termine posto dall’art. 101, comma 2, C.G.S., che coincide, appunto, con la data di pubblicazione della decisione e non con quella di pubblicazione del dispositivo (Corte fed. app., Sez. IV, n. 116/2020-2021); nonché di un profilo di improcedibilità per omessa impugnazione della decisione nella sua interezza (oltre il già ricordato profilo di irricevibilità).
2.2. La Corte ritiene di esaminare, comunque (e, quindi, in disparte dagli evidenziati profili di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità), il reclamo nel merito, non senza rilevare che la decisione impugnata risulta affetta dal gravissimo vizio della carenza di motivazione, in misura tale da potersi qualificare come nulla, risultando la motivazione in parola solo apparente e, in ogni caso, del tutto inadeguata ad illustrare le ragioni di fatto e di diritto, che dovrebbero sorreggere il decisum, posto che essa si risolve nella seguente espressione: “Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste formulate dalla Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti”; essa è, pertanto, inidonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cf., ex multis, Cass. civ., 26 marzo 2025, n. 7981).
2.2.1. In ragione dell’effetto devolutivo del reclamo proposto ai sensi dell’art. 101 ss. C.G.S. e della non annoverabilità della fattispecie nelle ipotesi in cui l’art.106 C.G.S. consente la rimessione al primo giudice, questa Corte si è determinata ad esaminare il merito della vicenda e a scrutinare, quindi, i motivi di doglianza articolati dal reclamante avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania.
2.3. Ciò posto, con riguardo alla censura prospettata dalla difesa del reclamante in relazione al primo capo di incolpazione, la Corte osserva che, diversamente da quanto opinato dall’anzidetta difesa, l’invio di messaggi dal contenuto offensivo nei confronti degli esponenti della Lega Nazionale Dilettanti (LND), accusati di essere “pagliacci e venduti” e di tenere condotte in grado di falsare il campionato, in un gruppo whatsapp (e, nel caso di specie, di una chat di presidenti delle compagini sportive impegnate nel Campionato di Terza Categoria), non può essere considerato scriminato dalla natura di corrispondenza privata (profilo peraltro nemmeno del tutto pacifico nella giurisprudenza civile e penale) della chat, attenendo piuttosto questo aspetto precipuamente alla condotta di divulgazione del contenuto dei messaggi inviati nella chat, laddove, invece, questi ultimi, in ragione del loro contenuto, possono assumere, come è noto, anche rilevanza penale (in termini di reati di ingiuria o diffamazione).
2.3.1. Già in precedenti occasioni questa Corte ha rimarcato la potenzialità offensiva della messaggistica whatsapp, in ragione della spiccata attitudine del mezzo alla ulteriore diffusione del messaggio ad un numero indeterminato e indeterminabile di persone, tenuto conto sia del carattere istantaneo della comunicazione sia della impossibilità di escludere a priori che il messaggio non sia poi successivamente diffuso secondo un meccanismo c.d. “a catena” (cfr. Corte fed. app., Sez. I, n. 93/2021-2022).
2.3.2. Orbene, concludendo sul punto, la circostanza incontestata tra le parti in quanto ammessa dallo stesso ricorrente, oltre che oggetto di puntuale riscontro nella fase istruttoria (cfr. verbale dell’audizione del sig. Pietro Pagano, Presidente della società sportiva ASD Lago Patria), dell’invio da parte del reclamante Coppola al gruppo whatsapp dei Presidenti delle squadre di Terza categoria integra gli estremi di un comportamento rilevante e censurabile sul piano disciplinare (sub specie di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4 C.G.S.). E ciò, anche perché le circostanze di fatto addotte a scusante dal sig. Coppola nella premessa del reclamo (pagg. 2-5), oltre che essere inidonee a incidere sul carattere illecito della sua condotta, sono sfornite di qualunque prova.
2.4. Come più volte rimarcato da questa Corte, i doveri di lealtà, correttezza e probità si connotano in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. Infatti, la norma di cui all’art. 4 del Codice della Giustizia Sportiva, lungi dall’essere una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, costituisce, al contrario, clausola generale, nella quale sono enunciati detti doveri, cui i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte fed. app., Sez. I, n. 70/2021-2022; Id., Sez. I, n. 74/2021-2022).
2.5. Vanno disattese anche le difese prospettate in sede di reclamo con riguardo al secondo capo di incolpazione - peraltro formulate per la prima volta nel presente grado in spregio del divieto di nova e corredate da documentazione non prodotta in precedenza - con il quale il reclamante è stato chiamato a rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1, del C.G.S. per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 4 aprile 2025 e del 7 aprile 2025, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.
2.6. A fronte dell’accertata mancata comparizione a due convocazioni in sede istruttoria e della omessa tempestiva comunicazione di impedimenti alla comparizione, non può assegnarsi alcun rilievo alle giustificazioni formulate solo nell’atto di reclamo e corredate da documentazione priva di data certa e in parte riferita a soggetti diversi dal reclamante (cfr. fattura/ricevuta di una struttura alberghiera di Verona rilasciata ad una s.r.l.), quindi inidonea a fondare un giudizio di sicura riferibilità al sig. Coppola delle circostanze dedotte come impeditive della comparizione alle convocazioni per audizione, quali gli impegni di lavoro o il soggiorno in città diversa dal luogo di residenza o abituale dimora.
2.7. Entrambe le condotte poste a base degli addebiti disciplinari dalla Procura Federale Interregionale nell’atto di deferimento, provate nella loro materialità e in parte anche incontestate, integrano, ad avviso della Corte Federale, la violazione dei parametri normativi indicati, ponendosi, quanto al primo capo di incolpazione, in contrasto con i doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4 C.G.S. e, quanto al secondo capo di incolpazione, con lo specifico dovere prescritto dall’art. 22, comma 1, C.G.S. (“Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 [ovvero le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale] - è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva”), oltre a radicare la responsabilità oggettiva della A.S.D.
2.8. Il reclamo va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Raiola Giuseppe Castiglia
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
