F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0055/CFA pubblicata il 1 Dicembre 2025 (motivazioni) – sig. Marcello Maruccia e società A.S.D. Lecco Calcio a 5

Decisione/0055/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0053/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Castiglia – Presidente

Francesco Tuccari – Componente

Antonio Maria Marzocco - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0053/CFA/2025-2026, proposto in data 27.10.2025 dalla Procura federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, n. 0080/TFNSD/2025-2026 del 20.10.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 20.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Maria Marzocco e udito l’Avv. Giulia Conti per la reclamante; nessuno è comparso per il sig. Marcello Maruccia e per la società la A.S.D. Lecco Calcio a 5.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del giorno 08.09.2025 (prot. n. 6285/1165pf24-25/GC/DP/ff) la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (d’ora in poi: TFN-SD) il sig. Marcello Maruccia, allenatore di calcio a cinque e all’epoca dei fatti tesserato quale direttore generale per la A.S.D. Lecco Calcio a 5, per rispondere della pretesa violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva (CGS) FIGC, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere lo stesso:

a) in data 04.05.2025, dopo la gara Lecco Calcio a 5 - Energy Saving Futsal di pari data, valevole per il girone 34 del Campionato Under 19 Nazionale di Calcio a Cinque, inviato in privato, mediante la piattaforma Messenger di Facebook, al sig. Christian Lodi, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Crema, direttore di gara in occasione del predetto incontro, il seguente testuale messaggio: « Lei mi ha offeso, alzato la voce, mandato a fare in c....mentre facevo delle rimostranze in tono civile in uno scambio di idee davanti a diversi testimoni. Non può permettersi tutto questo solo perché investito di un momentaneo potere dato dalla categoria a cui appartiene. Può anche scrivere e nascondersi dietro la penna come dal miglior uomo d’onore, diciamo così ma sappia che non starò fermo а guardare e la porterò davanti a qualsiasi organo mi sarà possibile. Le ho solo detto che grazie ai nostri sacrifici che andate in giro a fare questo e che dovreste ragionare quando prendete determinate decisioni. Non le ho mancato di rispetto, lei invece lo ha fatto più volte. Lei non può permettersi di dire le cose che ha detto nel modo in cui le ha dette. Comodo fuggire dal confronto nascondendosi dietro ad una penna. Lo faccia pure se questa è la sua “portata di uomo”. Pagherò le conseguenze del nulla che ho fatto finirà lì, ma Lei non potrà mai scappare da quello che ha dimostrato di essere davanti a tante persone. Buona serata»;

b) sempre in data 04.05.2025, dopo la gara Lecco Calcio A 5 – Energy Saving Futsal, inviato in privato, mediante la piattaforma Messenger di Facebook, alla sig.ra Valentina Ferraro, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Milano, cronometrista in occasione della predetta gara, il seguente testuale messaggio: « Mi scusi se mi rivolgo a Lei. Il suo collega, davanti a testimoni, mi ha offeso e mandato dove può immaginare. Se può avvisarlo che (lui può anche scrivere tanto è tipico di persone che si permettono di offendere, di nascondersi vigliacсаmеnte dietro la penna e questo potere che purtroppo unilateralmente vi è concesso) che Andrò fino in fondo in tutte le sedi possibili e immaginabili, lo denuncerò davanti a qualsiasi organo mi sarà possibile. Non è giusto che venga permesso quello che ha fatto il suo collega per tutta la partita e anche oltre. Mi ha alzato la voce venendo a muso duro mentre esprimevo civilmente un concetto. Un arbitro che si permette di dire ad un dirigente avversario “è per persone come lei che questi ragazzi sono così, si gira e allontanandosi mi manda in quel posto dopo aver alzato la voce, non è ammissibile. Non è giusto, non potete far accadere ciò. Lei sembra persona coscienziosa e dovrebbe fare quello che è del suo meglio per accertare e far accettare la verità dei fatti. Il suo collega non può permettersi di dire quelle cose. Mi scuso per il tempo che Le ho rubato con questo messaggio e La ringrazio se, nella sua onorabilità di donna, arbitro e persona assennata, aiuti a stabilire la reale portata dei fatti accaduti. Se devo pagare multe e subire conseguenze per comportamenti sbagliati di miei tesserati o di pubblico, lo accetto e sono il primo a condannarlo, ma l’arroganza, la cafonaggine, la superbia e la sbruffonaggine del suo collega, non può essere tollerata. Io non gli ho mancato di rispetto, lui sì. Le auguro una buona serata…”».

1.1. Con il medesimo atto la Procura Federale deferiva dinanzi al TFN-SD la sig.ra Elena Ionel, all’epoca dei fatti presidente munita di poteri di rappresentanza della A.S.D. Lecco Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS F.I.G.C., per avere la stessa consentito o, comunque, non impedito che in data 4.5.2025, dopo la già citata gara Lecco Calcio A5 – Energy Saving Futsal di pari data, venisse pubblicato, sul profilo Facebook della A.S.D. Lecco Calcio a 5, un comunicato ufficiale nel quale venivano rappresentati fatti non veritieri in ordine alla condotta tenuta dal sig. Christian Lodi, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Crema, al termine del predetto incontro da lui diretto, del seguente tenore testuale: «A seguito di tale episodio, al termine della gara, ben oltre la chiusura della stessa e all’uscita dagli spogliatoi da parte dei sigg. arbitri, in un clima assolutamente disteso, il nostro direttore generale Marcello Maruccia, reo di aver espresso in maniera adeguata e civile le proprie rimostranze, è stato fatto oggetto di gravi insulti e offese con toni concitati da parte del sig. arbitro Cristian Lodi della sezione di Crema. La cosa non è ammissibile, tollerabile, giustificabile e, attestata la gravità non può passare in silenzio. Pertanto si rappresenta che la società provvederà alla segnalazione dei fatti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 con richiesta di notiziare dell’accaduto la Procura Federale. Tanto si doveva»;

1.2. Infine, la Procura Federale deferiva dinanzi al TFN-SD anche la A.S.D. Lecco Calcio a 5, «a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva», ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS F.I.G.C., per gli atti ed i comportamenti attribuiti al sig. Marcello Maruccia e alla sig.ra Elena Ionel come risultanti dalla precedente descrizione.

2. Nel giudizio dinanzi al TFNSD (Registro procedimenti n. 0057/TFNSD/2025-2026) la Procura Federale chiedeva, sulla base dei fatti descritti e delle violazioni prospettate nell’atto di deferimento, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Marcello Maruccia mesi 4 (quattro) di squalifica e di inibizione; alla sig.ra Elena Ionel mesi 3 (tre) di inibizione; alla A.S.D. Lecco Calcio a 5 la somma di €1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

2.1. Il TFN-SD con decisione n. 0080/TFNSD/2025-2026 del 20.10.2025 ha affermato la responsabilità del sig. Marcello Maruccia, quale direttore generale della A.S.D. Lecco Calcio a 5, per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e soltanto in relazione al messaggio di cui alla lettera b) dell’atto di deferimento, poco sopra riportato (messaggio inviato alla sig.ra Valentina Ferraro, cronometrista in occasione della gara). Non ha ritenuto che il messaggio direttamente inviato all’arbitro, sig. Christian Lodi, di cui alla lettera a) dell’atto di deferimento, anch’esso poco sopra riportato, contenesse «frasi irriguardose od offensive» come invece sostenuto dalla Procura Federale, escludendo così che tale condotta concretasse la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS lamentata dalla Procura. Allo stesso tempo il TFNSD ha escluso che il sig. Maruccia potesse essere sanzionato anche quale allenatore non tesserato, e dunque in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, «attese le funzioni dal medesimo ricoperte nella vicenda oggetto del procedimento».

2.1.1. Il TFN-SD ha inoltre affermato la responsabilità della sig.ra Elena Ionel, all’epoca dei fatti presidente munita di poteri di rappresentanza della A.S.D. Lecco Calcio a 5, sempre per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC; ed infine la responsabilità «in via oggettiva e diretta» della A.S.D. Lecco Calcio a 5.

2.2. Di conseguenza, il TFN-SD ha irrogato le seguenti sanzioni: al sig. Marcello Maruccia mesi 2 (due) di inibizione; alla sig.ra Elena Ionel, mesi 2 (due) di inibizione; alla A.S.D. Lecco Calcio a 5 la somma di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

3. Avverso tale decisione la Procura Federale ha sollevato, con atto del 27 ottobre 2025, reclamo dinanzi a questa Corte (Procedimento n. 0053/CFA/2025-2026), limitato alla parte della pronuncia del TFN-SD relativa alla posizione del sig. Marcello Maruccia; e, di conseguenza, alla determinazione dell’importo complessivo dell’ammenda irrogata alla A.S.D. Lecco Calcio a 5 a titolo di responsabilità ex art. 6, comma 2, CGS FIGC. I motivi di reclamo saranno descritti ed esaminati nella successiva parte motivazionale di questa decisione.

3.1. All’udienza di questa Corte del 20 novembre 2025, tenuta in videoconferenza, è risultata presente la Procura Federale, nella persona dell’Avv. Giulia Conti, mentre non si sono costituiti né il sig. Marcello Maruccia né la A.S.D. Lecco Calcio a 5. L’Avv. Giulia Conti si è riportata al reclamo in atti e ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, evidenziando che il messaggio di cui alla lett. a) dell’atto di deferimento non sarebbe espressione di legittimo dissenso, ma integrerebbe gli estremi della contestazione di cui all’atto di deferimento. Inoltre, ha ribadito la richiesta di irrogare al sig. Maruccia non soltanto la sanzione dell’inibizione ma anche della squalifica, senza che il ruolo di dirigente possa essere motivo per limitare la sanzione alla sola inibizione, come invece ha ritenuto il TFN-SD.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Nel presente giudizio rilevano ormai, alla luce dei motivi di reclamo sollevati dalla Procura Federale, soltanto le posizioni del sig. Marcello Maruccia e della A.S.D. Lecco Calcio a 5, dal momento che la decisione del TFN-SD non è stata impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità disciplinare, ex art. 4, comma 1, CGS FIGC, della sig.ra Elena Ionel, presidente al tempo della A.S.D. Lecco Calcio a 5, e la conseguente responsabilità diretta della A.S.D. ex art. 6, comma 1, CGS FIGC.

4.1. Con il primo motivo di reclamo la Procura Federale si duole della decisione del TFN-SD nella parte in cui ha affermato la responsabilità del sig. Maruccia soltanto per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC, in qualità di direttore generale della A.S.D. Lecco Calcio a 5, e non anche per la violazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nella qualità di allenatore (seppure non tesserato); e di conseguenza nella parte in cui ha irrogato al sig. Maruccia soltanto la sanzione della inibizione e non anche della squalifica. Sul punto la Procura lamenta, inoltre, una carenza motivazionale della decisione di primo grado.

4.1.1. Il motivo merita accoglimento, ma per motivi in parte diversi da quelli prospettati dalla Procura Federale.

Nella decisione del TFN-SD si afferma «che la responsabilità del sig. Maruccia va connessa alla violazione dell’art. 4 CGS, attese le funzioni dal medesimo ricoperte nella vicenda oggetto del procedimento». In questo modo il Tribunale valorizza soltanto il ruolo di direttore generale del sig. Maruccia, dimostrando di non reputare rilevante, ai fini della responsabilità disciplinare per i fatti accertati, la differente veste di allenatore dallo stesso al contempo ricoperta.

Questa Corte, al contrario, ritiene che ai fini del presente giudizio disciplinare rilevino sia la veste di direttore generale ricoperta dal sig. Maruccia nell’ambito della A.S.D. Lecco Calcio a 5, sia la distinta (e contemporanea) veste di allenatore, seppure non tesserato, accertata sulla base degli atti del giudizio.

4.1.2. Per quanto attiene alla veste di Direttore generale, la responsabilità disciplinare del sig. Maruccia si fonda sulla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, che prescrive l’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva per tutti i soggetti di cui all’art. 2 CGS FIGC (CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025; Id., n. 122/20222023; Id., n. 29/2022-2023; Id., n. 98/2022-2023; Id., n. 13/2019-2020; Id., n.17/2019-2020). Tra tali soggetti sono espressamente annoverati, nel comma 1 dell’art. 2 CGS, anche i dirigenti.

4.1.3. In relazione invece alla diversa veste di allenatore, seppure non tesserato, ricoperta dal sig. Maruccia, la Procura Federale lamenta la violazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC (in combinato disposto con il già ricordato art. 4, comma 1, CGS FIGC). Una prospettazione condivisibile, che onera di esaminare la rilevanza o meno, ai fini dell’applicabilità dell’art. 37, del mancato tesseramento come allenatore del sig. Maruccia al tempo dei fatti di cui all’atto di deferimento.

La circostanza che il sig. Maruccia non risultasse tesserato non esclude, secondo questa Corte, l’applicazione delle norme appena indicate. L’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC si riferisce, come recita il suo primo comma, ai «Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore» ed afferma che essi «sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali» (comma 1); ed inoltre che «devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale» (comma 2). Il comma 3 dello stesso articolo si riferisce anch’esso soltanto agli «iscritti» (nell’albo o nei ruoli del settore) al fine di individuarli quali destinatari dei provvedimenti disciplinari: «In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari».

Le disposizioni appena riportate non menzionano in alcun modo, affinché siano applicabili, la necessità del tesseramento. La condizione per applicarle è soltanto l’inquadramento del tecnico «nell’Albo e nei Ruoli del Settore». Una condizione che certamente ricorre rispetto al sig. Maruccia, come risulta dagli atti del giudizio. Da qui l’applicabilità nel caso in esame dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico.

La lettura appena compiuta trova conferma nella giurisprudenza federale, che ha già dimostrato di non reputare rilevante il mancato tesseramento dell’allenatore al fine poter applicare l’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC (cfr. CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021, argomentando anche dall’art. 2 CGS FIGC; Id., n. 95/2020-2021, in particolare argomentando dall’art. 2, comma 1, CGS FIGC; e da ultimo, sia pure incidentalmente in un passo finale della motivazione, CFA, SS.UU., 67/2024-2025).

4.1.4. Una volta stabilità l’applicabilità dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, si può affermare che la condotta tenuta dal sig. Maruccia ne viola il comma 2, primo periodo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che qui si conferma, dall’interpretazione letterale dell’art. 37, comma 2, emerge che la prima parte di tale comma si riferisce ai rapporti tra tecnici e tutti gli altri consociati, mentre la seconda parte del periodo che segue la congiunzione “e”, relativa al principio di deontologia professionale, riguarda i rapporti tra colleghi. In particolare, dalla citata disposizione emergono due regole: i tecnici devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva (primo periodo dell’art. 37, comma 2); i tecnici, nei rapporti con i colleghi, devono ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale (secondo periodo dell’art. 37, comma 2) (CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026; CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021).

Il primo periodo del comma 2 dell’art. 37 riecheggia chiaramente i doveri di cui all’art. 4, comma 1, CGS FIGC. Rispetto a quest’ultimo l’art. 37, comma 2, primo periodo, si pone, fermo il rinvio generale dell’art. 37, comma 1, allo Statuto e alle norme federali, come una disposizione speciale che si applica a tutti i tecnici inquadrati nell’albo e nei ruoli del settore, ma ne è evidente lo stretto collegamento con l’art. 4, comma 1, CGS, che quale norma federale rientra nel generale richiamo dello statuto e delle norme federali contenuto nel comma 1 dell’art. 37 del Regolamento Settore Tecnico e si applica, dal punto di vista soggettivo, anche ai tecnici in virtù dell’art. 2, comma 2, CGS FIGC (che li menziona espressamente ed è richiamato dall’art. 4, comma 1, CGS FIGC). Questo stretto collegamento spiega perché nella giurisprudenza di questa Corte, così come negli atti di deferimento, si parli «della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 e 38 del regolamento del Settore Tecnico» (cfr. CFA, Sez. IV, n. 95/20202021), così riconoscendo il combinato disposto tra il citato art. 37, comma 2, primo periodo e l’art. 4, comma 1, CGS FIGC qui affermato.

4.1.5. Così individuato il significato (e la collocazione sistematica) dell’art. 37, comma 2, primo periodo, ne discende chiaramente la sua violazione ad opera della condotta tenuta dal sig. Maruccia, che così come ha violato l’art. 4, comma 1, CGS nella sua veste di direttore generale della A.S.D. Lecco Calcio a 5, ha al contempo violato, nella sua diversa (e coesistente) veste di allenatore per quanto non tesserato, il combinato disposto tra il citato art. 37, comma 2, primo periodo e l’art. 4, comma 1, CGS FIGC.

5. La doppia veste ricoperta dal sig. Maruccia e le due norme individuate - l’art. 4, comma 1, CGS in via autonoma; e l’art. 37, comma 2, primo periodo del Regolamento del Settore Tecnico in combinato disposto con la prima norma - incidono sulla determinazione del tipo di sanzione irrogabile al sig. Maruccia per la violazione di ciascuna di esse.

Mentre la sanzione dell’inibizione, già irrogata dal TFN-SD, deve essere riferita alla veste di direttore generale assunta dal sig. Maruccia, in relazione alla diversa veste di allenatore si giustifica l’irrogazione, per i medesimi fatti, della sanzione della squalifica come richiesto dalla Procura Federale. A tale conclusione si perviene, ferma la differenza tra le due sanzioni che emerge dall’art. 9 CGS FIGC, non soltanto sulla base di quest’ultima norma (espressamente invocata dalla Procura Federale nel suo atto di reclamo), ma sulla base dell’art. 21 CGS FIGC, che nel disciplinare le modalità di esecuzione della squalifica dei giocatori e dei tecnici (cfr. CFA, SS.UU., n. 105/CFA/2022-2023) riferisce la sanzione della squalifica anche ai tecnici (come ricorda la stessa rubrica dell’art. 21 cit., che pur non essendo norma significativamente recita «Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici»).

6. Con il secondo motivo la Procura Federale prospetta la violazione od erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, perché il TFN-SD ha ritenuto insussistente la responsabilità disciplinare del sig. Marcello Maruccia per la condotta allo stesso ascritta con il capo a) dell’incolpazione di cui all’atto di deferimento, consistente nel messaggio inviato direttamente all’arbitro sig. Christian Lodi (v. supra § 1). Di conseguenza, secondo la Procura il TFN-SD avrebbe inflitto, ridimensionando nel modo appena indicato la gravità della condotta, una sanzione non congrua al sig. Maruccia e, di riflesso, alla A.S.D. Lecco Calcio a 5, ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGA FIGC.

6.1. Per le ragioni appena indicate, con l’atto di reclamo la Procura Federale ha chiesto di rideterminare non soltanto le tipologie di sanzione - affiancando alla sanzione della inibizione inflitta dal TFNSD anche la sanzione della squalifica del sig. Maruccia, per i motivi già indicati ed accolti nell’esaminare il primo motivo di reclamo (supra § 4.1. ss.) - ma anche la misura delle stesse, chiedendo di irrogare al sig. Maruccia la sanzione di quattro mesi di inibizione e di squalifica. Di conseguenza, la Procura Federale ha chiesto di rideterminare anche l’ammenda inflitta alla A.S.D. Lecco Calcio a 5, di cui è stata accertata la responsabilità ex art. 6, comma 2, CGS dal TFN-SD, quantificandola in € 1.500,00 (millecinquecento/00). Un importo superiore, dunque, all’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) inflitta dal TFN-SD sia in considerazione della responsabilità della A.S.D. Lecco Calcio a 5 ai sensi sia del comma 1 dell’art. 6 CGS (responsabilità diretta - cfr. CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026 - per la condotta tenuta dalla sig.ra Elena Ionel, al tempo presidente munita di potere di rappresentanza), sia del comma 2 dello stesso articolo (responsabilità oggettiva - rectius aggravata, cfr. ex multis CFA, Sez. I, n. 80/20222023 - per la condotta del sig. Maruccia, quale direttore generale, ma limitata secondo il TFN-SD al messaggio di cui alla lettera b) dell’atto di deferimento, inviato non direttamente all’arbitro ma alla cronometrista della gara, sig.ra Valentina Ferraro). In ogni caso la Procura Federale ha rimesso a questa Corte l’individuazione delle sanzioni ritenute giuste ed eque anche diverse da quelle richieste con l’atto di reclamo.

6.2. Il motivo merita accoglimento.

Il TFN-SD ha ritenuto che «il messaggio diretto all’arbitro contiene parole talora forti, che tuttavia non attingono il livello dell’offesa e neppure della mancanza di riguardo, tenuto anche conto della complessiva vicenda che le ha causate. Trattasi di parole che si connettono alle rimostranze verbali del Sig. Maruccia al termine della gara e che certamente risentono della frase volgare che il Sig. Maruccia lamenta erroneamente essergli stata rivolta dal Sig. Lodi». La ritenuta inoffensività di uno dei due messaggi (quello indirizzato in via diretta all’arbitro, sig. Lodi) è stata motivo di riduzione, rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale nel giudizio di primo grado, sia della misura della sanzione irrogata al sig. Maruccia (due mesi di inibizione, ferma l’esclusione della squalifica per le ragioni già indicate), sia della connessa sanzione irrogata alla A.S.D. Lecco Calcio a 5 (€ 1.000,00 di ammenda).

6.2.1. A seguito dell’esame del messaggio di cui al lett. a) dell’atto di deferimento, già riportato (supra § 1) e risultante dagli atti del presente giudizio, questa Corte ritiene che esso concorra ad integrare la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS da parte del sig. Maruccia. Tale conclusione è fondata, in primo luogo, sul contenuto intrinseco del messaggio, che in più parti impiega termini ed esprime valutazioni nei confronti dell’arbitro, sig. Christian Lodi, certamente non riguardose, come ad esempio: «Può anche scrivere e nascondersi dietro la penna come dal miglior uomo d’onore, diciamo così (…)»; ed ancora: «Comodo fuggire dal confronto nascondendosi dietro ad una penna. Lo faccia pure se questa è la sua “portata di uomo”»; ed inoltre: «(…) Lei non potrà mai scappare da quello che ha dimostrato di essere davanti a tante persone»).

In secondo luogo, e più in generale, la conclusione si fonda sulla valutazione della scelta stessa del sig. Maruccia di rendere l’arbitro della gara destinatario di un messaggio, con il contenuto appena indicato, trasmesso attraverso uno strumento di messaggistica privato (chat Messenger di Facebook). Tale condotta confligge con l’obbligo di correttezza e con i più rigorosi canoni della continenza verbale imposti ai soggetti dell’ordinamento sportivo (cfr. CFA, SS.UU., n. 10/20212022; CFA, Sez. II, n. 128/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022) e, in modo ancora più rafforzato, ai tecnici federali sulla base dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC (cfr. CFA, SS.UU., 49/2025-2026, che discorre di «un onere di correttezza e di continenza rafforzato»). Risulta, pertanto, integrata la violazione sia dell’art. 4, comma 1, CGS in via autonoma, sia dell’art. 37, comma 2, primo periodo, del Regolamento del Settore Tecnico in combinato disposto con la prima norma citata.

6.2.2. Non può acquistare alcuna rilevanza - al fine di escludere la sanzionabilità o di attenuare la sanzione irrogabile - la eventuale erronea percezione della condotta dell’arbitro, sig. Lodi, da parte del sig. Maruccia. Il TFN-SD sembra prospettare una sorta di scriminante o di attenuante putativa quando, nel ritenere non lesivo il messaggio rivolto direttamente all’arbitro afferma, inoltre, che le parole del sig. Maruccia «risentono della frase volgare che il Sig. Maruccia lamenta erroneamente essergli stata rivolta dal Sig. Lodi».

Nel caso in esame non ricorre una scriminante putativa (ammissibile nell’ordinamento statale ai sensi dell’art. 59, quarto comma, c.p.; mentre differente appare l’art. 16, comma 1, CGS FIGC, di cui si dirà al punto successivo). L’esclusione è fondata sia sull’assenza nel caso concreto di una delle circostanze scriminanti tipiche riconosciute dall’ordinamento statale e/o dall’ordinamento sportivo (né assume qui rilievo il controverso tema delle scriminanti atipiche); sia, in ogni caso, sulla circostanza che l’eventuale errore del sig. Maruccia, prospettato dalla decisione del TFN-SD, risulterebbe comunque determinato da colpa (sufficiente ai fini della responsabilità disciplinare: cfr. art. 5, comma 1, CGS FIGC), dal momento che il (preteso) errore sulla condotta in ipotesi provocatoria dell’arbitro non trova alcuna giustificazione nelle circostanze reali, obiettive, che emergono sia dal referto arbitrale del sig. Lodi - dotato di efficacia probatoria privilegiata (art. 61, comma 1, CGS FIGC) - sia dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dalla cronometrista, sig.ra Valentina Ferraro, che ha integralmente confermato, nella parte in cui qui rileva, il contenuto del referto di gara ed escluso espressamente «che Lodi abbia offeso la persona, semplicemente lo invitava ad allontanarsi dalla zona spogliatoi poiché non era in distinta e non poteva accedere a tali spazi». Pertanto, l’errore del sig. Maruccia non risulterebbe scusabile, una circostanza che anche nell’ordinamento statale esclude, in base all’art. 59, quarto comma, secondo periodo, c.p. la riconoscibilità di una scriminante putativa.

6.2.2.1. Altrettanto evidente è l’impossibilità di riconoscere la provocazione putativa quale circostanza attenuante, intesa come il (preteso) fatto dell’arbitro provocatorio ed obiettivamente ingiusto erroneamente ritenuto esistente dal sig. Maruccia. Le attenuanti putative sono irrilevanti, perché l’attenuante può essere riconosciuta soltanto se si fonda su fatti realmente esistenti e non su fatti erroneamente ritenuti esistenti dal soggetto agente (cfr. Cass. pen., Sez. V, 10 dicembre 2024, n. 45289). Un principio chiaro sia nel codice penale, dove l’art. 59, terzo comma, c.p. sancisce che «Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui»; sia nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. In quest’ultimo l’art. 16 afferma - nel trattare, più ampiamente, sia delle circostanze attenuanti che delle circostanze che escludono la sanzione - che «Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti». Ne discende che resta esclusa la valutazione di circostanze, dei due tipi appena indicati, ritenute erroneamente esistenti dal soggetto agente.

6.3. Per le ragioni fin qui esposte questa Corte, in riforma parziale della decisione del TFN-SD ed in accoglimento dei motivi di reclamo della Procura Federale, irroga al sig. Maruccia, in ragione della già delineata gravità della condotta nei confronti dell’arbitro e in applicazione dei principi di effettività e di afflittività della sanzione, nonché di proporzionalità della stessa al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026), le sanzioni di mesi 4 (quattro) di inibizione e di squalifica, in ragione della descritta duplice veste ricoperta dal sig. Maruccia.  Inoltre, in riforma della decisione di primo grado, la Corte ridetermina in 1.500,00 (millecinquecento/00) l’ammenda da irrogare alla A.S.D. Lecco Calcio a 5, in ragione della lesività dei principi di cui all’art. 4, comma 1, CGS riconosciuta anche al messaggio inviato dal sig. Maruccia, quale direttore generale della A.S.D., direttamente al sig. Lodi, arbitro della gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Marcello Maruccia: l’inibizione di mesi 4 (quattro) e la squalifica di mesi 4 (quattro);

- alla società A.S.D. Lecco Calcio a 5: l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00). Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonio Maria Marzocco                                                   Giuseppe Castiglia

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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