F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0050/CFA pubblicata il 24 Novembre 2025 (motivazioni) – Sig. Lorenzo Bigiotti e società Floria S.S.D. a R.L.

Decisione/0050/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0045/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Vincenzo Barbaro - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0045/CFA/2025-2026 proposto dal Procuratore federale interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana del 3 ottobre 2025, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 24 del 9 ottobre 2025 e notificata alla Procura federale in data 10.10.2025, relativa al deferimento Prot. 5189/783pfi24-25/PM/rg del 27 agosto 2025 a carico del sig. Lorenzo Bigiotti e della società Floria S.S.D. A.R.L. nell’ambito del procedimento iscritto al n. 783 pfi 24 – 25 del registro della Procura federale;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 13.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Vincenzo Barbaro e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale; l’Avv. Marco Checcucci per la società Floria S.S.D. A.R.L., l’Avv. Filippo Maria Bougleux per il Sig. Lorenzo Bigiotti; è altresì presente il Sig. Matteo Ermini, Direttore generale della società Floria SSD A.R.L..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura federale ha deferito al Tribunale federale territoriale Toscana il Sig. Lorenzo Bigiotti, nella qualità di addetto stampa all’epoca dei fatti tesserato per la Floria SSD A.R.L., e comunque persona che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S., nonché la società Floria SSD ARL, per rispondere, il primo: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere, nel periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di dicembre del 2023, posto in essere sistematica ed elaborata attività di adescamento nei confronti dei calciatori minorenni sigg.ri F.S., J.M., E.Z., C.B., M.A, A.G., A.O, A.T., C.C., E.D.D., E.C., R.M., P.M., P.K., M.F., M.P., L.T., L.C., F.C. ed F.O., mediante reiterate condotte consistite nel promettere visibilità sui propri canali social e forniture di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, anche tramite la pubblicazione di “sfide” che prevedevano il superamento di determinate prove da parte dei minori partecipanti tese a carpire la fiducia dei propri interlocutori e ad instaurare con gli stessi un rapporto confidenziale, così inducendo i sopra citati calciatori minori di età ad inviargli materiale fotografico ritraente i loro piedi ed il dorso nudi;  b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di settembre 2023, previa elaborata e sistematica attività di adescamento finalizzata ad instaurare con i propri interlocutori un rapporto confidenziale e consistita nel promettere agli stessi visibilità sui propri canali social nonché la fornitura di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, indotto i calciatori minorenni sigg.ri E.R., N.S. Y.F., N.S. e J.M. all’autoproduzione di materiale pedopornografico ritraente parti intime degli stessi; la società Floria SSD ARL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Lorenzo Bigiotti così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il procedimento è stato originato da un articolo pubblicato dal quotidiano “La Nazione”, con il quale si è riferito di una sistematica ed elaborata attività di adescamento nei confronti di numerosi calciatori minorenni finalizzata all’autoproduzione di materiale pedopornografico ritraente parti intime degli stessi.

Le emergenze probatorie sono emerse nel corso dell’attività inquirente svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, comprese le audizioni assunte in sede protetta dei minori e la documentazione fotografica e video estratta dai supporti informatici dell’indagato, e sono state quindi acquisite dalla Procura federale e poste a fondamento del deferimento prima descritto.

Fissata l’udienza per l’esame della vicenda, il Tribunale federale territoriale ha accolto la prima eccezione, sollevata in via pregiudiziale dall’incolpato, riguardante il difetto di giurisdizione per la non assoggettabilità del Bigiotti al procedimento disciplinare sportivo, prosciogliendo quindi sia l’incolpato sia la società Floria SSD.

Secondo il Tribunale, invero, all’epoca dei fatti l’incolpato non sarebbe stato più tesserato con la Società Floria, come emergerebbe dalla dicitura “da ratificare” riportata dai tabulati del sistema informatico FIGC in relazione al suo tesseramento, che pertanto non si sarebbe perfezionato per quanto riguarda le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 (quelle interessate dai fatti oggetto delle indagini).

La circostanza, a detta del Tribunale, sarebbe stata riconosciuta anche dalla Procura federale nell’atto di deferimento, dal momento che, in modo contraddittorio, l’organo inquirente si sarebbe riferito dapprima al signor Bigiotti come “all’epoca dei fatti addetto stampa tesserato per la Floria SSD ARL”, per evidenziare dopo che le condotte poste in essere sarebbero comunque rilevanti per l’ordinamento sportivo trattandosi di un soggetto che, anche se non formalmente tesserato, avrebbe comunque svolto attività

rilevante all’interno della Floria. Ed invece l’incolpato, a giudizio del Tribunale, potrebbe tutt’al più essere considerato un mero simpatizzante della Floria; ma ciò non appare sufficiente per attrarre lo stesso nella sfera di applicazione dell’art. 2, comma 2, del C.G.S., dal momento che le condotte poste in essere non sembrerebbero essere riconducibili all’attività sportiva (come richiesto, ai fini della loro rilevanza disciplinare, dalla sentenza n. 17/2019 delle SS.UU. della Corte federale d’appello), in quanto svolte come privato cittadino attraverso profili social personali e non attraverso canali della società Floria.

Avverso la citata decisione ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale, deducendo che dagli atti del procedimento, viceversa, emergerebbe pacificamente che il sig. Lorenzo Bigiotti, al di là del dato meramente formale, ha operato nell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva della società Floria SSD ARL, e che quest’ultima era a conoscenza di tale  circostanza,  in considerazione della presenza dell’incolpato in occasione di allenamenti e gare con libertà di contatto con i giovani calciatori.

Va poi aggiunto che da nessun atto del procedimento emergerebbe che qualsiasi dirigente o altro soggetto riconducibile alla società abbia mai allontanato o controllato l’operato del Bigiotti, nonostante la sua presenza costante sul campo sportivo della Floria.

Per tal motivo i suoi comportamenti avrebbero trovato origine e sarebbero connessi e collegati all’attività sportiva, tanto da indurre i giovani tesserati a non porsi alcun dubbio, come si evince dalle dichiarazioni acquisite agli atti, sul fatto che il deferito fosse dirigente della predetta società sportiva.

Pertanto, dovendosi far riferimento al principio giurisprudenziale formulato dalla Corte federale secondo cui deve ritenersi rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, qualsiasi relazione che “trovi occasione in (o sia riconducibile a)” l’attività sportiva (CFA/S.U. n. 17/2019 del 31.10.2019), e non essendovi alcun dubbio sul fatto che i gravissimi  comportamenti oggetto delle imputazioni  rientrino in tale formulazione, è stata chiesta la riforma della pronuncia di primo grado.

In particolare, è stata sollecitata l’applicazione delle sanzioni già richieste dal rappresentante della Procura federale nel procedimento in primo grado, ovvero: inibizione del Bigiotti per cinque anni con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C; ammenda alla società Floria S.S.D. A.R.L. di euro 10.000,00 (diecimila/00) e, in subordine, l’applicazione di sanzioni ritenute conformi a giustizia.

All’udienza del 13 novembre 2025, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Appare preliminare rispetto al merito, l’esame dell’eccezione di inammissibilità del reclamo della Procura federale, sollevata dalla difesa del Bigiotti, in considerazione della totale mancanza in tale atto di qualsiasi valutazione sulle precise argomentazioni svolte dal Tribunale.

In sintesi, il reclamo riprodurrebbe pedissequamente l’atto di impulso della Procura federale, mentre nessun nuovo argomento sarebbe stato fornito per contestare punto per punto la fondatezza della decisione di primo grado.

Al riguardo va osservato che, viceversa, la Procura ha contestato le affermazioni contenute nella decisione del Tribunale, negando la veridicità del rilievo secondo cui i comportamenti contestati sarebbero stati attinenti la sfera privata del singolo, che avrebbe agito come un semplice sostenitore della compagine.

Ciò in quanto, è stato evidenziato “che la sua presenza (del Bigiotti) non è stata rilevata soltanto in occasione delle gare, ma anche degli allenamenti dei ragazzi in concomitanza con i quali aveva un contatto diretto senza alcuna limitazione”; per di più ciò sarebbe avvenuto senza che alcun dirigente o altro soggetto riconducibile alla società lo abbia mai allontanato o controllato”.

Con il reclamo, quindi, è stata, per l’appunto, espressamente contestata la tesi del “mero sostenitore esterno alla società”, avuto riguardo alla circostanza del di lui diretto contatto con i tesserati tanto da essere percepito come soggetto facente parte dell’organico societario.

Ed ancora, la Procura ha spiegato i motivi per i quali, secondo la prospettazione accusatoria, il comportamento del deferito deve ritenersi rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sussistendo nella specie, sulla scorta del principio di cui alle SS.UU. della CFA n.17/2019, una relazione che “trovi occasione in (o sia riconducibile a)” l’attività sportiva, poiché detti comportamenti avrebbero trovato origine e sarebbero strettamente connessi e collegati all’attività della SSP Floria ARL.

In ogni caso, vale la pena ribadire che dell’art. 101, comma 3, CGS (secondo cui secondo cui «La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati») non deve essere data una lettura formalistica. La ratio sottesa a tale disposizione è quella di garantire che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate da puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione, per cui l’onere di detta specificazione dovrà ritenersi assolto qualora la parte (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 91/2024-2025).

2. Punto decisivo della questione devoluta alla cognizione di questa Corte è rappresentato dall’applicabilità o meno, al caso di specie, della disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del C.G.S., nella parte in cui afferma che il Codice si applica altresì a coloro “che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale.”

E ciò alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale della norma, per la quale deve ritenersi rilevante per l’ordinamento sportivo qualsiasi attività posta in essere dal soggetto che trovi occasione o sia riconducibile all’attività sportiva, indipendentemente dal dato formale dell’inserimento o meno nell’organigramma della società di appartenenza.

Sul punto il Tribunale territoriale ha rilevato che dagli atti emerge che sicuramente il Bigiotti - già tesserato per la Floria SSD ARL sino alla stagione 2021-2022 con la qualifica di addetto ai social media - aveva conservato una certa familiarità con l’ambiente della società, come emerge sia dalla comprovata presenza ad alcune partite della stessa, sia da foto che lo ritraggono insieme ad alcuni giocatori mentre indossa una tuta di detto sodalizio sportivo.

Però, ad avviso del Giudice di primo grado, tali elementi non sarebbero sufficienti per provare che l’incolpato fosse addetto ad un servizio della Società ovvero che svolgesse attività all’interno o nell’interesse della stessa. In sostanza, in atti non sarebbero stati rinvenuti elementi che consentivano di attribuire al Bigiotti un ruolo, anche solo di fatto, in qualche modo riconducibile alla Floria SSD ARL.

Orbene, la corposa attività investigativa espletata permette di stabilire che il deferito ha svolto una sistematica attività di adescamento di minori (tra i 12 ed i 17 anni), spacciandosi per un rappresentante della “Nike” e promettendo la fornitura di prodotti di abbigliamento di detta marca in cambio dell’inoltro di foto di piedi e dorsi nudi, e/o del superamento di “prove” o “sfide” - da lui ideate -  volte a carpire la fiducia degli interlocutori, inducendoli all’auto produzione di materiale pedopornografico che veniva poi a lui trasmesso attraverso piattaforme social.

In particolare, il modo di agire, come risulta dalle informative di p.g. in atti, prevedeva una iniziale interazione sulla piattaforma Instagram con le potenziali vittime (in parte conosciute su diversi  campi di calcio) che venivano poi attirate e spinte dalla curiosità di partecipare ad alcune “sfide” da lui organizzate, con la previsione della corresponsione di premi (prodotti Nike), il tutto al fine di creare un sentimento di fiducia e di affidamento nei suoi confronti, cui seguivano comunicazioni in privato (Instagram o gruppi Whatsapp) con le quali venivano avanzate richieste di fotografie dei piedi, di parti intime dei ragazzi e financo di atti sessuali.

Dalle perquisizioni effettuate è risultato un numero veramente imponente di messaggi (270 mila su WH e 3600 su Instagram) ed un numero elevatissim di immagini a contenuto pedopornografico (64 mila) e video (1588) - cfr. annotazione P.G. 23.02.2024- e che l’incolpato ha intrattenuto messaggi e scambiato foto non solo con minori residenti  a Firenze o nelle zone limitrofe, ma con giovani dimoranti nelle province di Monza, Aosta, Milano, Bergamo, Cuneo e Torino, città quest’ultima ove pende a suo carico altro procedimento penale per il reato di cui all’art. 609, undecies c.p. in danno del minore R.R.(annotazione P.G. 20.05.2025).

Venendo al materiale probatorio acquisito dalla Procura della Repubblica di Firenze nel corso delle indagini preliminari e ritualmente allegato agli atti della Procura federale, va osservato - in ordine al ruolo svolto dall’incolpato in seno alla società Floria SSD ARL - che i dirigenti di quest’ultima società hanno generalmente riferito che il Bigiotti era stato rimosso dalla carica di social manager, da lui rivestita sin dalla stagione 2021-2022, contestualmente all’acquisizione del sodalizio da parte della nuova dirigenza, e che lo stesso pagava regolarmente il biglietto di ingresso per poter  assistere alle gare della squadra.

Hanno poi escluso la di lui frequentazione degli spogliatoi e precisato che la foto che lo ritrae con altri giovani della Floria (s.i. Ermini Matteo, Chiapponi Matteo) è stata scattata - evidentemente in epoca successiva al 2023 - durante un torneo estivo non ufficiale al “Galluzzo”.

Quasi tutti hanno però ammesso di essere a conoscenza delle “sfide” ideate dal deferito, e che lo stesso (cfr. s.i. Chiapponi Matteo) ha partecipato ad un ritiro estivo della Floria “pagandosi però lui le spese di albergo, e partecipa spesso a cene delle nostre squadre insieme ai nostri”.

Il vice-presidente Ballerini Daniele ha riferito che Bigiotti, pur non avendo alcuna veste ufficiale “è persona legata ai ragazzini e i ragazzini a loro volta gli vogliono bene visto che è amico di tutti andava in campo”; il dirigente ha poi ammesso che “in aggiunta si è fornito al Bigiotti del vestiario societario…preciso che qualche maglia si è fornita noi altre se le è procurate lui”.

A detta del dirigente Botticelli Andrea, la foto con la divisa della Floria, in ritiro ed in campo coi ragazzini, trova la spiegazione nel fatto che “in ritiro con i ragazzini ci vanno anche i babbi e lui era lì a dare una mano con una nostra divisa sicuramente perché qualche direttore glielo ha chiesto….era magari in campo perché coi ragazzini piccoli la regola che possono entrare in campo gli accompagnatori autorizzati alle volte non viene rispettata rispetto alle categorie maggiori”.

In questo quadro, palesemente contraddittorio in ordine all’asserito effettivo allontanamento del Bigiotti dall’ambiente della società sportiva, va aggiunto che non sono stati chiariti i motivi per i quali il suo nome compaia nei tabulati ufficiali trasmessi al sistema informatico FIGC con la dizione “da ratificare” per l’anno 2022/2023 e, stante la mancata ratifica per tale anno, per quale ragione compaia - seppur con la medesima dizione - anche nella successiva stagione calcistica.

Ma soprattutto occorre dar atto che alcuni giovani calciatori escussi a S.I.T.  hanno anch’essi riferito di aver visto l’incolpato alla Floria (s.i. C.B. e M.A.), e di ritenere che lo stesso quindi lavorasse presso detta società (s.i. F.S.).

Meritano, in particolare, di essere segnalate, ai fini che qui interessano, le dichiarazioni di S.F. rese in data 6.11.2024, il quale a proposito del Bigiotti ha riferito “trattarsi di persona abbastanza conosciuta perché ha qualche problema noto… è  anche conosciuto

per chiedere foto di piedi e parti sgradevoli…. Lo conobbi perché ad aprile maggio 2023 la Floria partecipò al torneo all’Affrico….eravamo andati a mangiare con la squadra dell’Affrico per la festa di fine anno e poi andammo al torneo Galli. C’era con lui i genitori della Floria…..Quando c’erano le partite della Floria (dove credo che lavori ancora come social media manager) io parlavo con lui…”.

Ed a proposito delle “sfide” ideate da Bigiotti lo stesso giovane ha riferito che oltre quella dello “ shampoo con gli sputi in testa”… c’erano sfide più normali: sul campo della Floria facevano la sfida dei rigori e chi perdeva doveva baciare il piede all’altro con la scarpa….”.

Sulla stessa scia si collocano le dichiarazioni di M.A., rese in data 16.11.2024, il quale ha ammesso, in ordine ai rapporti di conoscenza con il deferito, che lui “era andato a fare un torneo a Firenze nella società dove lui lavorava…..dopo la partita lui si avvicinava a me e alla mia squadra e tramite una conoscenza in comune facevamo una foto insieme….”.

Non v’è chi non veda come tali dichiarazioni presuppongano una frequentazione dell’ambiente e delle strutture riconducibili alla Floria che vanno ben al di là della mera frequentazione degli spalti previo pagamento del biglietto, per come sostenuto, peraltro in modo assai parziale, dai dirigenti della società, sulla cui attendibilità, quindi, sussistono fondati motivi per dubitare.

E nessun pregio meritano, a fronte di regole federali univocamente rispettate su tutto il territorio nazionale, le risibili giustificazioni inerenti la di lui presenza in campo durante le partite dei giovanissimi (…non viene rispettata la regola rispetto alle categorie maggiori…) o durante i ritiri della squadra.

Del resto, non poss no trovare diversa spiegazione la partecipazione ai pranzi dopo i tornei insieme ai genitori dei tesserati della squadra, come se si trattasse di un accompagnatore di fatto del sodalizio, ovvero l‘interlocuzione con i giocatori avversari della sua squadra al termine delle gare.

Ed ancora, non può trovare giustificazione alcuna la presenza sul campo di calcio in occasione delle “sfide dei rigori”, o la foto con i componenti delle squadre al termine di un torneo “nella società dove lavorava” (e quindi non al Galluzzo né all’Africo né presso altre società bensì al campo della Floria).

In altri temini, indipendentemente dal dato formale del tesseramento, sembra non possano esservi dubbi in ordine alla presenza del deferito nelle strutture e sul terreno di giuoco della Floria, con modalità quindi, non compatibili con il mero ruolo di spettatore che avrebbe provveduto al pagamento del biglietto per l’ingresso in tribuna.

E ciò, oltre a generare fondatamente, in alcuni giovani, l’erroneo convincimento circa l’esistenza di un suo ruolo operativo nella società più volte citata, ha consentito al Bigiotti di intrattenere ed incrementare i rapporti di conoscenza con tantissimi calciatori, con i quali ha poi evidentemente intrattenuto le comunicazioni in privato oggetto del procedimento penale.

E non bisogna nemmeno dimenticare che i particolari “ problemi” del Bigiotti dovevano esser ben noti anche ai dirigenti della società, come ammesso dal difensore dell’incolpato che, in sede di discussione (cfr. verbale udienza 3.10.2025), ha precisato che il suo cliente “era stato allontanato in quanto talvolta aveva avuto dei comportamenti “sopra le righe” e quindi la Società ha ritenuto di non sporcare la propria immagine sportiva”.

Ne deriva che la Floria ARL era ben a conoscenza degli anomali ed illeciti comportamenti del Bigiotti e delle “sfide” da lui ideate, e che la società, inspiegabilmente, si è limitata a non rinnovare formalmente il di lui tesseramento presso la FIGC - pur senza depennarne il nominativo - ma non ha impedito, come avrebbe dovuto, le di lui frequentazioni con i suoi tesserati e la sua presenza nelle strutture societarie.

In conclusione, la mancata ratifica del suo tesseramento nei tabulati ufficiali del sistema informatico per gli anni 2022/2023 sembra non aver impedito al deferito la partecipazione alle attività (gare, allenamenti, ritiri ed impegni di ordine sociale) riconducibili alla Floria, attività che deve ritenersi rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., come dedotto dalla Procura federale sulla scorta del pacifico indirizzo giurisprudenziale sopra citato, perché svolta in occasione degli impegni sportivi del sodalizio.

In particolare, essa costituisce evidente violazione del disposto dell’art. 4 C.G.S., stante la palese inosservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità che sono posti a fondamento dell’intera attività sportiva, tanto più se commessa in un ambiente composto quasi esclusivamente da atleti giovanissimi, e quindi meritevoli di maggior tutela sotto l’aspetto psico-fisico, per i quali lo sport deve costituire veicolo per la promozione del loro benessere.

In questo contesto, approfittare della presenza di minori in un ambiente sportivo, in modo da ampliare la già vasta sfera delle proprie conoscenze e per poter poi compiere, anche attraverso “sfide o gare” di cattivo gusto, un’attività di adescamento finalizzata all’ottenimento di foto di organi maschili dei giovani atleti, e in genere all’auto produzione di materiale pedopornografico, costituisce comportamento di ripugnante volgarità, meritevole di immediata e decisa repressione.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere anche affermata la responsabilità della società SSD Floria ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S.

L’art. 6, commi da 2 a 4 del Codice di giustizia sportiva, configura un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, rispetto al sistema previgente, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. Il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria; si passa da una responsabilità oggettiva in senso stretto o assoluta a quella che si definisce “semi-oggettiva” o “aggravata”, perché a “colpa presunta”. La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre là dove viene adottato, se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 58/2021-2022).

In attuazione di tale disposizione, il Consiglio federale ha approvato le relative linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie di principi ai quali le società devono attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, c rrettamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali da consentire, da un esame concreto della fattispecie, un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 5/2023-2024).

Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima che, per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte federale d’appello, n.  77/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 82/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU. n. 91/2022-2023).

Il Codice del 2019 evidenzia, dunque, una transizione del legislatore sportivo dalle ipotesi di responsabilità senza colpa a forme di responsabilità per colpa presunta (o aggravata), tendente ad eliminare o, quantomeno, attenuare il carattere direttamente ‘oggettivo’ per l’attribuzione della responsabilità delle società. Ampliando il raggio d’azione del previgente art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., si attribuisce al giudice sportivo la potestà di «escludere o attenuare» l’addebito disciplinare riferito alle società incolpate che, comunque, si siano dotate di un assetto organizzativo interno adeguato a prevenire il rischio di illeciti, a meno che non sia provato il contrario.

Orbene, nel caso di specie, va rilevato che non solo il comportamento del Bigiotti ha trovato possibilità di esplicazione durante l’attività sportiva espletata dalla SSP Floria ma che quest’ultima società, pur essendo a conoscenza, come sopra visto, delle predette anomalie comportamentali del soggetto, non ha adottato alcuna iniziativa e predisposto modelli organizzativi e di controllo atti a prevenire il verificarsi di qualsiasi contatto tra deferito e tesserati.

E ciò è tanto più grave ove si consideri che trattasi di società sportiva frequentata anche da giovanissimi, meritevoli per ciò solo delle più ampie tutele per la salvaguardia del loro diritto alla salute e al benessere psicologico e morale.

4. Quanto al profilo sanzionatorio, va respinta la richiesta di commutazione delle sanzioni in prescrizioni alternative, avanzata ex art. 128 C.G.S., non essendovi stata alcuna ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento.

Tenuto conto della particolare gravità dei fatti e della pluralità dei comportamenti incriminati, nonché della giovane età dei calciatori coinvolti, stimasi equo irrogare al sig. Bigiotti Lorenzo la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e alla società Floria S.S.D. A.R.L. l’ammenda di E. 7.000,00 (settemila/00).

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Lorenzo Bigiotti: l'inibizione per anni 5 (cinque) con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

- alla società Floria S.S.D. A.R.L.: l’ammenda di 7.000,00 (settemila/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Vincenzo Barbaro                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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