F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0052/CFA pubblicata il 24 Novembre 2025 (motivazioni) – OMISSIS

Decisione/0052/CFA-2025-2026                   

Registro procedimenti n. 0044/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0047/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi - Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Roberto Eustachio Sisto - Componente

Oliviero Drigani - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0044/CFA/2025-2026, proposto dal Sig. OMISSIS in data 17.10.2025 e numero 0047/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale  interregionale in data 20.10.2025;

Visti i reclami e i relativi allegati,

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 14.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Oliviero Drigani e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale, l’Avv. Paolo Rodella per il Sig. Omissis, l’Avv. Priscilla Palombi per i Sig.ri Omissis e Omissis, l’Avv. Mattia Piccolino per il Sig. Omissis, l’Avv. Alberto Galieti per la società Omissis; sono presenti altresì i Sig.ri Omissis e Omissis quali genitori affidatari del Sig. Omissis, la Sig.ra Omissis esercente la responsabilità genitoriale del Sig. Omissis e la Sig.ra Omissis esercente la responsabilità genitoriale del Sig. Omissis nonchè il Sig. Omissis Presidente della società Omissis;

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 22 agosto 2025 la Procura federale ha deferito dinnanzi al Tribunale federale territoriale del Lazio i sottoelencati tesserati per rispondere dei seguenti fatti così come loro ascritti:

Omissis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Omissis,

“A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Omissis, omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella richiamata normativa, consentendo, e comunque non impedendo, che nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quantomeno sino al mese di novembre 2024, si verificassero ripetuti episodi di bullismo e prevaricazione idonei a suscitare nelle vittime una condizione di diffuso disagio, commessi da alcuni calciatori tesserati per la società dallo stesso rappresentata in danno di compagni di squadra; in particolare per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ed idonee ad evitare che il calciatore sig. Omissis, all’epoca dei fatti tesserato per la società Omissis, schiaffeggiasse ripetutamente il calciatore sig. E.P. nel corso delle gare e degli allenamenti e proferisse all’indirizzo di quest’ultimo espressioni del seguente testuale tenore: “sei una pippa”, “non sai fare niente”; nonché ancora per avere omesso di adottare misure adeguate ad evitare che nel corso degli allenamenti e delle gare della squadra Under 13 della società Omissis, sempre lo stesso calciatore sig. Omissis, ponesse in essere episodi di bullismo anche nei confronti dei calciatori sigg.ri R. C. ed A.S., consistiti nell’aver sferrato uno schiaffo al sig. R.C. all’interno dello spogliatoio ed aver afferrato per il collo il calciatore sig. A.S.; nonché ancora per avere consentito ai calciatori sigg.ri Omissis e Omissis di proferire ripetutamente all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: “sei una pippa”, “non sai fare niente”; nonché ancora per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ad evitare che i calciatori sigg.ri Omissis ed Omissis, nel corso di una cena consumata durante il “Torneo Caroli Hotel”, disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, proferissero all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: “A te piacciono i maschi”, “sei un frocio”, “sei un handicappato” ;

B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D., omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella richiamata normativa, consentendo e comunque non impedendo che il giorno 2.11.2024, nel corso del “Torneo Caroli Hotel”, disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, i calciatori sigg.ri Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, ponessero in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del calciatore sig. E.P. idoneo a suscitare nello stesso una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere i sigg.ri Omissis ed Omissis, dopo aver immobilizzato il sig. E.P., costretto quest’ultimo a subire il contatto sul volto del loro pene; tali atti sono stati compiuti da entrambi i calciatori sigg.ri Omissis ed Omissis, alternandosi nell’azione, mentre i calciatori sigg.ri Omissis e Omissis, sebbene non partecipassero materialmente all’esecuzione degli atti e comportamenti, ne hanno agevolato e condiviso la consumazione mediante comportamenti di scherno e di totale volontaria inerzia rispetto all’azione che si stava compiendo, tali da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento a coloro che stavano ponendo in essere i comportamenti appena descritti”;

Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis,

A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al mese di novembre 2024, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, consistiti nell’avere lo stesso schiaffeggiato ripetutamente il calciatore sig. E.P. nel corso delle gare e degli allenamenti e proferito all’indirizzo dello stesso espressioni del seguente testuale tenore: “ sei una pippa”, “non sai fare niente”; nonché ancora per avere lo stesso posto in essere episodi di bullismo anche nei confronti dei calciatori sigg.ri R. C. e A.S., consistiti nell’aver sferrato uno schiaffo al sig. R.C. all’interno dello spogliatoio ed afferrato per il collo il calciatore sig. A.S.; nonché ancora per avere lo stesso, unitamente al proprio compagno di squadra sig. Omissis, proferito all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: “A te piacciono i maschi”, “sei un frocio”, “sei un handicappato”; tanto è accaduto nel corso di una cena consumata dalla squadra Under 13 in occasione del “Torneo Caroli Hotel”, disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024;

B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 2.11.2024, nel corso del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, in concorso con i calciatori sigg.ri Omissis, Omissis e Omissis, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del calciatore sig. E.P. idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere lo stesso, alternandosi nell’azione con il sig. Omissis, strofinato il proprio pene sul volto del sig. E.P. alla presenza dei calciatori sigg.ri Omissis e Omissis i quali, sebbene non partecipassero materialmente all’azione posta in essere, ne hanno agevolato il realizzarsi con comportamenti di scherno e di totale volontaria inerzia rispetto a quanto stava accadendo, tali da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento a coloro che stavano ponendo in essere i comportamenti appena descritti”;

Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis,

A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al mese di novembre 2024, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, consistiti nell’avere lo stesso proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: “sei una pippa”, “non sai fare niente”; nonché ancora per avere lo stesso, unitamente al proprio compagno di squadra sig. Omissis, proferito all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: “A te piacciono i maschi”, “sei un frocio”, “sei un handicappato”; tanto è accaduto nel corso di una cena consumata dalla squadra Under 13 in occasione del “Torneo Caroli Hotel”, disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024;

B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 2.11.2024 nel corso del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, in concorso con i calciatori sigg.ri Omissis, Omissis e Omissis, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del calciatore sig. E.P. idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere lo stesso, alternandosi nell’azione con il sig. Omissis, strofinato il proprio pene sul volto del sig. E.P. alla presenza dei calciatori sigg.ri Omissis e Omissis i quali, sebbene non partecipassero materialmente all’azione posta in essere, ne hanno agevolato il realizzarsi con comportamenti di scherno e di totale volontaria inerzia rispetto a quanto stava accadendo, tali da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento a coloro che stavano ponendo in essere i comportamenti appena descritti”;

Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis,  della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 2.11.2024 nel corso del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, in concorso con i calciatori sigg.ri Omissis, Omissis e Omissis, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione idoneo a suscitare nella vittima una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere lo stesso preso parte alle azioni poste in essere nei confronti del sig. E.P., in occasione della quale i calciatori sigg.ri Omissis ed Omissis, alternandosi tra loro, hanno strofinato il loro pene sul volto di tale calciatore; in particolare per avere lo stesso partecipato al compimento di tali atti ponendo in essere comportamenti di scherno e mantenendo un atteggiamento volontariamente passivo rispetto all’azione che si stava compiendo, tale da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento per coloro che stavano ponendo in essere materialmente l’atto nei confronti del sig. E.P., che si trovava nell’incapacità di svincolarsi in quanto immobilizzato sul letto in stato di inferiorità psicofisica”;

Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis,

A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva nonché dell’art. 4, commi 1 e 2 - lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al mese di novembre 2024, posto in essere comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa consistiti nell’aver proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore sig. E.P. le seguenti testuali espressioni: “sei una pippa”, “non sai fare niente”;

B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 2.11.2024 nel corso del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, in concorso con i calciatori sigg.ri Omissis, Omissis e Omissis, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione idoneo a suscitare nella vittima una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere lo stesso preso parte alle azioni poste in essere nei confronti del sig. E.P., in occasione della quali i calciatori sigg.ri Omissis ed Omissis, alternandosi tra loro, hanno strofinato il loro pene sul volto di tale calciatore; in particolare per avere lo stesso partecipato al compimento di tali atti, ponendo in essere comportamenti di scherno e mantenendo un atteggiamento volontariamente passivo rispetto all’azione che si stava compiendo, tale da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento per coloro che stavano ponendo in essere materialmente l’atto nei confronti del sig. E.P., che si trovava nell’incapacità di svincolarsi in quanto immobilizzato sul letto in stato di inferiorità psicofisica”;

Omissis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, così come sopra descritti.

Con decisione dell’11 settembre 2025, di cui al Comunicato Ufficiale n. 103 del Comitato Regionale Lazio 10 ottobre 2025, il Tribunale federale territoriale del Lazio, riconosciuta la responsabilità di tutti i soggetti deferiti in ordine alle violazioni ad essi rispettivamente ascritte, ha irrogato loro le seguenti sanzioni:

Omissis, anni 1 (uno) di inibizione;

Omissis, anni 1 (uno) di squalifica;

Omissis, anni 1 (uno) di squalifica;

Omissis, mesi 4 (quattro) di squalifica;

Omissis, mesi 6 (sei) di squalifica;

Omissis, €uro 2.500,00 di ammenda.

Sul presupposto che tale pronuncia ha trovato incontestato e specifico riscontro probatorio: a) nelle dichiarazioni rese dallo stesso calciatore E.P., vittima degli episodi di sopraffazione e disprezzo commessi ai suoi danni – fino al più grave ed odioso gesto patito il 2 novembre 2024 presso la camera dell’albergo di Gallipoli ove la squadra era ospitata -, b) nelle dettagliate ammissioni confessorie fornite in sede di audizione da parte degli organi della Procura federale dal tesserato Omissis, nonché c) nei correlati contributi informativi provenienti da altri tesserati della società (in particolare dal minore A.S.); agli effetti processuali che vengono oggi in esame dinnanzi a questa Corte federale di Appello – quelli che investono cioè l’entità delle sanzioni irrogate – si deve fare essenziale riferimento all’argomentazione motivazionale secondo cui, a giudizio del Tribunale federale territoriale, si tratta di comportamenti “.. del tutto avulsi dall’evento sportivo che ne ha formato solo occasione incidentale”: in quest’ottica essendosi rilevato “.. come la responsabilità dei minori, da escludersi nell’ordinamento statuale in ragione dell’età, sussista in misura assai attenuata in ambito sportivo, in quanto gli atti esulano dall’evento agonistico vero e proprio e si sono svolti in un luogo privato ed a carico degli autori non può nemmeno invocarsi la necessaria conoscenza delle regole del gioco poiché si tratta di comportamenti riferibili alla civile convivenza ed all’educazione e non alle regole federali”.

Ciò posto comunque, “ nella specie i minori, lontani dalla loro residenza abituale, erano affidati agli accompagnatori e tecnici della società che, evidentemente, non hanno ben vigilato poiché giammai i ragazzi andavano lasciati soli nelle stanze d’albergo, liberi di scorrazzare nelle stanze altrui e di invadere le privata dimora degli altri ospiti della struttura”: situazione questa che la delibera del Tribunale federale territoriale valorizza a carico del Presidente Omissis per l’evidente sua colpa “in vigilando” - non avendo controllato la situazione generale della squadra - ed “in eligendo” - avendo preposto al gruppo squadra under 13 dei dirigenti inadeguati e distratti, i quali, “pur in presenza delle avvisaglie riferite da diversi tesserati sentiti, non hanno controllato i minori loro affidati e non hanno represso i comportamenti di alcuni componenti del gruppo che si caratterizzavano per prevaricazione e dileggio nei confronti dei compagni di squadra più fragili”.

La decisione assunta dal Tribunale territoriale è stata impugnata dal Procuratore federale interregionale nei confronti dei tesserati Omissis, Omissis, Omissis e Omissis e della società Omissis, con istanza di congrua rideterminazione della sanzione da irrogarsi ad essi nella misura già richiesta nel corso del giudizio di primo grado (anni 3 di squalifica sia per il Omissis che per il Omissis, mesi 15 per il Omissis, mesi 18 per il Omissis ed €uro 5.000,00 per la Omissis), contestandosi in particolare l’assunto motivazionale per cui la responsabilità dei calciatori deferiti dovrebbe ritenersi attenuata in ragione della loro giovane età e sottolineandosi anzi – ad ulteriore riscontro della loro piena consapevolezza della gravità del comportamento tenuto nei confronti di E.P. – l’atteggiamento intimidatorio manifestato verso di lui e di altro compagno di squadra da parte del Omissis nella immediatezza dei fatti affinché l’episodio avvenuto nella camera dell’albergo non venisse riferito all’allenatore.

Articolato reclamo è stato altresì presentato, nell’interesse del minore Omissis, dai suoi genitori affidatari Omissis e Omissis, i quali, delineando le condizioni personali del ragazzo in termini tanto accorati quanto profondamente preoccupati per le ricadute esistenziali e psicologiche che la sanzione potrebbe avere sul suo già precario equilibrio psicofisico, hanno sottolineato l’imprescindibile valore che l’impegno calcistico assume per lui, unico fattore in grado cioè di poter fronteggiare la sua profonda fragilità emotiva, la forte insicurezza e paura dell’abbandono, la difficoltà di mantenere relazioni affettive stabili e costruttive, la forte tendenza a reagire in modo oppositivo e/o dominante in situazioni di “disagio emotivo”. I reclamanti hanno concluso quindi sollecitando una significativa riduzione della sanzione, anche eventualmente da commutarsi in prescrizioni alternative a scelta della Federazione.

Omissis, Omissis, Omissis e Omissis si sono ritualmente costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo proposto nei loro confronti dalla Procura federale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Occorre preliminarmente riunire i reclami in epigrafe per evidenti ragioni di connessione.

2. Quanto alla fattispecie all’esame del Collegio, occorre ribadire la giurisprudenza di questa Corte federale secondo cui (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025):

- l’art. 33 della Costituzione, all’ultimo comma aggiunto con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, ha sancito il principio secondo cui “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività̀ sportiva in tutte le sue forme. La norma riflette i contenuti di dispositivi qualificati a livello sovranazionale, specialmente con riferimento ai minori, ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell’educazione, nell’inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di tutti i cittadini (Cass. Civ., sez. III, 25/07/2024, n. 20790). Essa autorizza una lettura ermeneutica dell’attività sportiva non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori, quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, specie con riguardo al suo benessere psico-fisico. Nella stessa prospettiva si pongono le disposizioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, aventi la finalità di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”. In particolare, si prevede che le federazioni sportive nazionali debbano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre, si dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta conformi alle linee guida. In esecuzione di tale dispositivo, la F.I.G.C., con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha adottato le pertinenti linee guida, al fine di assicurare l’effettività dei diritti dei tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. In tale quadro normativo “tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute e che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare tali diritti dei tesserati” (CFA, SS. UU., n. 57/2024-2025);

- i codici di condotta prescritti dalle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, configurano obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 CGS. La violazione dei suindicati obblighi e dei doveri costituisce condotta sanzionabile ai sensi del secondo comma della disposizione codicistica, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28bis CGS. Difatti, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma

2, CGS, legittimano il ricorso al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva per l’individuazione delle singole fattispecie illecite riconducibili nell’ambito di applicazione della norma generale (per il principio, CFA, Sez. I, n, 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 12/2021-2022);

- la cd. Policy per la tutela dei minori, adottata da FIGC-SGS in data 24/10/2020, mira a “garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un’esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità”. Ne deriva che la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta un “valore” che l’ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori. In tale prospettiva il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo e ciò deve in particolare affermarsi con riguardo al Settore giovanile e scolastico. Allo stesso modo, le dinamiche di squadra e di spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione e alle sensibilità individuali proprie dell’età evolutiva, non consentono di derubricare a goliardia la gravità di determinate condotte pregiudizievoli dell’integrità fisica, emotiva e morale dei giovani sportivi. Ciò richiede un impegno scrupoloso a trasmettere valori positivi come la lealtà nel gioco e a rispettare, con il supporto della struttura di appartenenza, i codici di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età;

-incombe sugli organi direttivi delle società sportive un preciso dovere di vigilanza e di intervento nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni [art. 13, primo comma, lett. a) delle linee guida]. Lo sport deve infatti costituire veicolo per la promozione del benessere dei minori e ciò implica la necessità di reprimere ogni azione o omissione che possa compromettere la loro sicurezza e integrità.

3. La fattispecie in esame - che investe soltanto il trattamento sanzionatorio di cinque dei sei soggetti originariamente deferiti e che vede specificamente contrapposte le doglianze della Procura federale e quelle dei genitori affidatari del minore Omissis – porta la Corte a pervenire ad un pur parziale accoglimento del reclamo di quell’Organo federale basato su un fondamentale dissenso rispetto a quanto i giudicanti di primo grado hanno affermato nella “lettura” dei comportamenti tenuti dai tesserati della Omissis ritenuti responsabili delle condotte (incontestate ed ammesse) poste in essere ai danni del calciatore minorenne E.P.

4. Risulta invero del tutto errato – sia sotto il profilo giuridico che sotto quello culturale – ritenere che quei comportamenti debbano essere valutati come “.. del tutto avulsi dall’evento sportivo che ne ha formato solo occasione incidentale” e che dunque “.. la responsabilità dei minori, da escludersi nell’ordinamento statuale in ragione dell’età, sussista in misura assai attenuata in ambito sportivo, in quanto gli atti esulano dall’evento agonistico vero e proprio e si sono svolti in un luogo privato”, essendosi trattato, dunque, di “.. comportamenti riferibili alla civile convivenza ed all’educazione e non alle regole federali”.

Siffatta impostazione valutativa viene infatti a ridimensionare il portato sociale, ordinamentale ed educazionale dell’aggregazione sportiva (soprattutto quella che vede protagonisti giovani e minorenni), riducendo tale aggregazione ad una mera occasione agonistica rispetto alla quale rischiano di rimanere isolate e sottovalutate tutte le implicazioni formative ed educazionali che costituiscono il “milieu” entro il quale lo sport stesso si esprime, si svolge e cresce, a prescindere dal fatto che i rapporti tra i tesserati vengano a focalizzarsi intorno al momento agonistico e “di gara”.

In questa ben diversa ottica, dunque, si impone una rivalutazione del trattamento sanzionatorio che investe anche i minori, benché rispetto a costoro sia del pari necessario bilanciarne gli effetti mediante una misurata riflessione riguardante la funzione della pena e la sua applicazione, in particolare, nei confronti dei soggetti minorenni.

Se dunque alla pena deve attribuirsi plurima funzione – sanzionatoria in senso stretto, rieducativa e di deterrenza – quella irrogata a carico di Omissis, Omissis e Omissis merita obiettivamente di essere incrementata, ancorché non nell’entità richiesta dalla Procura federale.

4.1 Vale, al riguardo, ribadire la giurisprudenza del giudice sportivo (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025) secondo cui:

- la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è attenuante atipica (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 35/2019);

- in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, non è applicabile un’attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell’atleta, là dove la condotta lesiva assuma carattere di particolare aggressività e violenza, in quanto una eventuale riduzione della sanzione sarebbe in contrasto con lo spirito della corretta educazione sportiva (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 47/2022);

- la giovane età non può essere assunta come attenuante ma come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva (CFA, Sez. II, n. 105/2010-2011) e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto (CFA, Sez. I, n. 123/2012-2013);

- la pena concretamente inflitta ai giovani calciatori – che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità – svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024, CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025). Diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025);

- se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole (CFA, SS.UU., n. 77/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 35/2022-2023).

5. Tutto ciò premesso, quanto a Omissis, in primis, pena equa risulta essere quella di anni uno e mesi quattro di squalifica.

Ed invero, fermo restando il fatto che egli risulta essere stato il promotore degli atti di bullismo perpetrati ai danni di E.P. ed il principale artefice di essi, il “bisogno di calcio” che pur attendibilmente ha caratterizzato e caratterizza la dimensione psichica ed esistenziale del ragazzo (nei termini appassionatamente descritti e documentati negli scritti difensivi) non può però tradursi in una sorta di “zona franca” all’interno della quale egli resti immune dalla piena incidenza delle regole che debbono governare la vita del gruppo ed i rapporti che ad esso fanno capo.

6. Analogo inasprimento sanzionatorio dev’essere adottato nei confronti di Omissis e Omissis, tesserati la cui condotta non si è manifestata in termini di mera “connivenza” a fronte degli atteggiamenti e delle iniziative poste in essere dal Omissis, ma si è tradotta in un concreto supporto materiale fornito a costui, come ben si desume, in particolare, anche dalle dichiarazioni del teste A.S. Sul punto la decisione di primo grado ha correttamente evidenziato il fatto che essi, pur senza avere avuto un contatto fisico con la vittima, “ .. rinsaldavano e sostanzialmente potenziavano la sopraffazione in essere tramite parole di scherno e di incitazione, così ampliandone l’effetto denigratorio, umiliante e degradante”.

Anch’essi, dunque, facevano parte del “branco” e l’unica differenza sul piano sanzionatorio tra i due, rispetto alla pena da irrogarsi, deriva dal fatto che a carico del Omissis è stata elevata solo l’incolpazione correlata all’episodio del 2 novembre 2024, non anche quella riferita a precedenti comportamenti offensivi e di scherno.

A Omissis deve dunque applicarsi la sanzione di mesi sei di squalifica, a Omissis quella di mesi otto.

7. La Corte ritiene invece di poter esonerare il tesserato Omissis dal più gravoso trattamento sanzionatorio richiesto a suo carico dalla Procura federale, in quanto egli, benché autore di comportamenti ai danni di E.P. del tutto analoghi a quelli del Omissis, ha dato una aperta ed incondizionata dimostrazione di resipiscenza non solo attraverso le scuse comunque presentate ad E.P. in un momento di poco successivo a quello del disgustoso attacco posto in essere ai danni di costui (si vedano i messaggi WhatsApp allegati alla memoria difensiva presentata dall’avv. Priscilla Palombi), ma soprattutto ha reso amplissime dichiarazioni confessorie agli incaricati della Procura federale. 

La pena a suo carico deve dunque essere confermata in quella di anni uno di squalifica.

8. Non può dubitarsi infine che la sanzione pecuniaria da irrogarsi a carico della Omissis debba essere rideterminata nella misura (€uro 5.000,00) già originariamente richiesta dalla Procura federale, in quanto, pur potendosi dare atto della concreta e responsabile attività che la società ha successivamente posto in essere al fine di impartire ai propri tesserati regole di condotta volte a prevenire ogni episodio di bullismo, resta il fatto che quanto avvenuto in occasione del Torneo di Gallipoli ha comunque trovato facile agevolazione nel “lacunoso” atteggiamento organizzativo e di controllo di cui la decisione di primo grado ha fatto puntuale menzione.

P.Q.M.

Riunisce i reclami in epigrafe.

Respinge il reclamo numero 0044/CFA/2025-2026.

Accoglie in parte il reclamo numero 0047/CFA/2025-2026 e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Omissis: la squalifica di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro);

- al sig. Omissis: la squalifica di mesi 8 (otto);

- al sig. Omissis: la squalifica di mesi 6 (sei);

- alla società Omissis: l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Conferma la sanzione inflitta al Sig. Omissis.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE

Oliviero Drigani                                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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