F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0047/CFA pubblicata il 13 Novembre 2025 (motivazioni) – Sig. Omissis

Decisione/0047/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0037/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Tommaso Mauceri – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Augusto La Morgia – Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0037/CFA/2025-2026 proposto, in data 9.10.2025, dai Sigg. Alessandro Covato e Luciana Pizzichillo, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, OMISSIS, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale dell’Emilia Romagna di cui al Com. Uff. n. 35 TFT del 1.10.2025; visto il reclamo ed i relativi allegati; esaminati tutti gli atti di causa; relatore all’udienza del 7.11.2025 – tenutasi in videoconferenza - il Cons. Augusto La Morgia e uditi l’Avv. Iacopo Annese per parte reclamante e l’Avv. Giulia Conti per la Procura federale interregionale; è presente, altresì, il Sig. Alessandro Covato, genitore esercente la potestà genitoriale sul Sig. OMISSIS.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda da cui origina la presente pronuncia può essere così sintetizzata.

Nel pomeriggio del 31.8.2024 veniva disputata, in Bagnara di Romagna (RA), una partita amichevole tra le squadre della A.S.D. A. Placci Bubano Mordano e della A.S.D. Frugesport, in assenza della necessaria autorizzazione federale (cfr. contestazione riservata al Sig. Gianluca Senese, trascritta nell’atto di deferimento).

Il direttore di gara decideva di sospendere l’incontro per la particolare animosità manifestata, durante l’incontro medesimo, dai calciatori di entrambe le squadre.

Per quanto emerge dalla informativa dei CC di Bagnara di Romagna del 5.9.2024, all’uscita dagli spogliatoi “gli animi si accendevano ancora e venivano coinvolti anche alcuni genitori lì presenti, intervenuti per dividere i rispettivi figli, riportando – addirittura – delle lesioni”; nel pomeriggio dello stesso giorno i componenti delle due squadre hanno continuato a fronteggiarsi attraverso messaggi  pubblicati su taluni “social”, determinando in tale modo, per quanto annotato nella medesima informativa, le condizioni per uno “scontro” alla prima occasione favorevole.

Con un file audio consegnato ai CC da una fonte anonima qualificata attendibile, un giocatore della Frugesport prometteva “cinghiate per tutti quelli di Mordano”, “vantando” contatti con componenti di bande criminali.

Alle ore 1.00 del 1 settembre 2024 si verificava, in un parco di Bagnara di Romagna, un grave episodio ai danni del minore OMISSIS, tesserato con la A.S.D. A. Placci Bubano Mordano: costui veniva percosso con pugni e calci al viso - che gli procuravano trauma facciale e frattura delle ossa nasali - da un gruppo di giovani con il volto coperto che, giunti sul posto a bordo di due autovetture,  dapprima lo isolavano dal gruppo di amici con cui si trovava e poi lo inseguivano e lo colpivano ripetutamente.

Le indagini compiute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna hanno consentito di accertare che la predetta aggressione aveva stretta connessione e collegamento con la partita cui si è fatto cenno, giocata nel pomeriggio del giorno antecedente, ed era stata accuratamente pianificata da taluni calciatori tesserati con la A.S.D. Frugesport.

Una volta identificati, gli autori del grave episodio, tra cui il reclamante, sono stati iscritti nel registro degli indagati presso la Procura minorile che, tuttavia, ha ritenuto di sollecitare al Gip l’archiviazione del procedimento assumendo che, sebbene sia stato “possibile accertare chi abbia partecipato alla  spedizione punitiva organizzata per aggredire la persona offesa e quindi accertare l’equipaggio a bordo delle due autovetture, non è stato possibile identificare chi abbia attivamente partecipato all’aggressione fisica subita dal Senese.”.

La Procura federale, all’esito delle indagini di propria competenza, avviate a seguito di segnalazione pervenutale nel gennaio 2025, deferiva, tra gli altri, il Sig. OMISSIS, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato con la A.S.D. Frugesport, innanzi al Tribunale federale territoriale per rispondere della violazione dell’art. 4, 1° comma del CGS per aver, in concorso con OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, preso parte alla spedizione punitiva cui si è fatto cenno, e per aver cagionato, alla persona offesa, lesioni personali.

Secondo il Procuratore federale interregionale, tutti i deferiti avevano violato i principi di etica e di correttezza sportiva, sul rilievo che, agli effetti disciplinari, doveva considerarsi equipollente la posizione di coloro che avevano materialmente realizzato l’azione violenta e quella di chi, dopo aver pianificato l’aggressione, aveva impedito, con la propria condotta, qualunque reazione da parte della persona offesa, messa in condizioni di inferiorità fisica e psichica, finanche imponendo agli amici e compagni di squadra di non intervenire in sua difesa.

L’odierno reclamante, ritualmente costituitosi in giudizio, evidenziava di essere destinatario di “una serie di condotte collettive” senza che fosse stata “specificamente ascritta e provata alcuna” delle condotte contestate con l’atto di deferimento, dal quale era impossibile comprendere in cosa si fosse tradotta la sua partecipazione agli eventi.

Il OMISSIS, negando ogni correlazione diretta tra la partita di calcio disputata il 31 agosto – alla quale non aveva neppure preso parte – ed i fatti contestati, evidenziava che le risultanze dell’istruttoria escludevano la sua partecipazione  all’aggressione sul rilievo che le dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso delle indagini, utilizzate a sostegno del deferimento, comprovavano il fatto che egli era rimasto in silenzio con gli amici del OMISSIS allorché costui si era allontanato dal gruppo nel tentativo di sottrarsi alla “imboscata”; soggiungeva, inoltre, che le archiviazioni del procedimento penale e di quello amministrativo volto all’irrogazione del D.A.Spo confermavano la  irrilevanza, anche disciplinare, della propria condotta.

All’esito dell’udienza di discussione, il Tribunale federale ha pronunciato la sentenza indicata in epigrafe con cui, ritenuta la responsabilità di tutti i calciatori deferiti sopra indicati, compreso il OMISSIS, ha – per quanto qui rileva -   inflitto a quest’ultimo la squalifica di 3 anni, ritenendo “comprovata la responsabilità di tutti gli otto giovani calciatori deferiti per aver concorso nell’ideazione, organizzazione e materiale attuazione dell’aggressione di un loro altrettanto giovane avversario, aggressione avvenuta in diretta correlazione con una partita di calcio, per di più amichevole, e attraverso tempi e modalità inquietanti che dimostrano da parte di tutti i partecipanti un totale dispregio dei valori fondanti che informano l’attività sportiva con particolare riferimento al calcio dilettantistico a livello giovanile”.

Il Tribunale ha poi evidenziato come, nella fattispecie, dovessero ritenersi sussistenti “tutti gli elementi per configurare un concorso di persone nell’illecito sportivo in quanto appare ampiamente dimostrato che tutti i calciatori deferiti hanno avuto una parte attiva nella commissione del fatto compiendo con piena consapevolezza e volontà azioni che ne hanno contribuito la realizzazione e comunque non l’hanno impedita ne’ ne hanno attenuato le conseguenze lesive subite dalla vittima”.

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo i genitori del Sig. OMISSIS, quali esercenti la potestà sul figlio minore, sollecitando la riforma della decisione impugnata.

Si sostiene in reclamo che il Giudice a quo avrebbe del tutto pretermesso la specificazione delle condotte in effetti riferibili al OMISSIS e avrebbe ritenuto provata la responsabilità di questi all’esito della valutazione “collettiva” dei comportamenti di tutti gli incolpati “senza alcuna individuazione dell’attività partecipativa riferibile ai singoli”: il contributo del OMISSIS sarebbe stato desunto da dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria dalla persona offesa e da taluni testimoni (in particolare dal Presidente della Frugesport e dal Sig. OMISSIS, amico del OMISSIS) che, al contrario, confermerebbero la estraneità del reclamante alla aggressione materiale e finanche alle condotte finalizzate ad isolare la vittima e ad impedirne il soccorso.

La sanzione inflitta sarebbe in ogni caso sproporzionata rispetto al ruolo in effetti svolto dal Covato che non avrebbe “partecipato all’aggressione né attivamente contribuito al costringimento di alcuno a non soccorrere l’amico in fuga ed anzi, per la verità, non ha neppure parlato”.

Per tali motivi il reclamante ha chiesto la revoca della squalifica e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata dal Tribunale federale, auspicandone l’adeguamento all’effettivo grado della sua partecipazione all’illecito.

Con memoria del 4 novembre 2025, la Procura federale ha chiesto il rigetto del reclamo, evidenziando, per un verso, come la partecipazione del OMISSIS ai fatti oggetto di contestazione dovesse ritenersi puntualmente provata dalle dichiarazioni rese dal Sig. OMISSIS e da riscontri documentali derivanti dai varchi di passaggio anche dell’autoveicolo a bordo del quale il reclamante aveva raggiunto Bagnara di Romagna, e, per altro verso, come i medesimi fatti confliggessero irriducibilmente “con la stessa essenza dell’attività sportiva oltre che con le più elementari regole della convivenza civile”.

La Procura federale ha anche sollecitato il rigetto della richiesta subordinata formulata in reclamo, assumendo la congruenza della squalifica irrogata all’esito del grado consunto con il principio di proporzionalità che deve contraddistinguere le sanzioni disciplinari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che il reclamo sia infondato e vada, conseguentemente, respinto.

Deve innanzi tutto rilevarsi che la questione relativa alla mancata o insufficiente specificazione della condotta contestata con l’atto di deferimento non è stata oggetto di formale eccezione di nullità del capo di incolpazione, invece, prospettata dinanzi al Giudice a quo soltanto al fine di sostenere che la formulazione dell’addebito, nei termini sopra riassunti, sarebbe stata inidonea a consentire una pronuncia di una condanna (cfr. pag. 2 della memoria difensiva del 26.9.2025).

La doglianza in rassegna, per quanto accennato, è stata sotto diverso profilo nuovamente riproposta con il reclamo con il quale, questa volta, il OMISSIS si duole dell’assenza di motivazione con riguardo “alle forme attraverso cui il contributo dei singoli partecipanti” – e quindi anche il proprio - si sarebbe manifestato”.

Ritiene il Collegio che la pronuncia gravata abbia dato contezza, sia pure in sintesi estrema, delle ragioni sottese alla irrogazione della sanzione ed alla presupposta ritenuta responsabilità disciplinare.

Innanzi tutto deve rimarcarsi come la contestazione formulata con l’atto di deferimento sia puntuale ed esaustiva con riguardo alla condotta che si assume consumata dal reclamante: nel predetto atto si  legge, infatti, che tale condotta è consistita nell’aver il OMISSIS preso parte alla “spedizione punitiva”, con gli altri soggetti indicati nell’incolpazione, di aver isolato il OMISSIS dagli amici con i quali si trovava e di aver in tal modo consentito ad alcuni dei suoi sodali, con il volto coperto, di inseguire lo stesso OMISSIS e di colpirlo ripetutamente con calci e pugni al volto lasciandolo per terra dopo avergli procurato, con i colpi inferti, un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali.

Trattasi, ad evidenza, di contestazione di illecito consumato in concorso, sulla quale si dirà tra un momento, in relazione alla quale sono indicati i comportamenti che riguardano specificamente il OMISSIS cui si è attribuita una compartecipazione al “pestaggio”.

Del resto, appare evidente che la condotta antisportiva rappresentata nell’atto di deferimento sia stata ascritta a tutti coloro che sono stati individuati come partecipanti alla spedizione punitiva, essendo stata contestata ad ogni singolo calciatore la consumazione di una condotta specifica, addebitata a ciascuno di loro perché in contrasto con i principi di lealtà sportiva: ne è dimostrazione la tecnica di redazione dei capi di incolpazione utilizzata dal Procuratore federale interregionale che ha ritenuto di indicare specificamente per ogni singolo deferito la condotta di rilievo disciplinare ritenuta rilevante.

Si è trattato, quindi, di responsabilità individuali concorrenti, con piena sovrapponibilità del comportamento tenuto, nel caso di specie, da ciascun calciatore che è stato individuato come compartecipe alla spedizione punitiva.

Sta di fatto che la lettura del provvedimento impugnato, da eseguirsi in stretta correlazione con il capo di incolpazione, sembra sufficiente a dare contezza delle ragioni sottese alla pronuncia censurata.

Peraltro, ove anche potesse condividersi la tesi contraria sostenuta in reclamo, andrebbe considerato che, “nell’ambito del processo sportivo, la mancanza della motivazione non rappresenta una causa di nullità della pronuncia ed il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente; difatti, a norma dell’art. 106, comma 2, terzo periodo CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che – in forza del principio devolutivo del gravame – questa Corte federale d’appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa” (CFA, SS.UU., n. 91/20242025, nonché CFA, Sez. I, decisione n. 003/CFA/2025-2026).

Per quanto possa occorrere, dunque, il contenuto della presente decisione deve considerarsi ad ogni effetto come integrativo e suppletivo di quello della decisione di primo grado.

Ciò posto, non v’è dubbio sul fatto che la documentazione utilizzabile al fine della decisione dimostri, anche all’esito dell’applicazione delle regole di valutazione probatoria nel giudizio disciplinare sportivo, la responsabilità del reclamante in ordine ai fatti ascrittigli nonché il ruolo, tutt’altro che irrilevante, da questi svolto nella vicenda in esame, innanzi tutto perché da questi sostanzialmente riconosciuta, per quanto evincibile dal verbale di SIT del 4.9.2024 del Sig. OMISSIS.

Non può, poi, trascurarsi che il reclamante, in un messaggio audio Whats App inviato a OMISSIS, fidanzata di OMISSIS (cfr. verbale di SIT di quest’ultimo del 29.9.2024) ha affermato, riferendosi alla aggressione del giovane OMISSIS, di “aver fatto”, insieme ad altri, “quello che dovevano fare”, in tal modo ancora una volta sostanzialmente confermando di aver preso parte attiva, condividendone le finalità, alla “spedizione punitiva”, raggiungendo Bagnara di Romagna, dopo la mezzanotte del 31.8.2024, a bordo dell’autovettura di proprietà della madre (secondo quanto risulta dalla informativa dei CC del 13.10.2014).

Inoltre, il OMISSIS è stato espressamente riconosciuto dal Sig. OMISSIS come uno dei presenti al momento dell’aggressione (cfr. pag. 5 informativa dei CC del 13.10.2024).

Gli atti più sopra indicati,  presenti nel fascicolo, consistenti in verbali di sommarie informazioni rese da persone ritenute comunque attendibili dall’Autorità inquirente (taluno è espressione della A.S.D. di appartenenza del Covato) e in messaggi riferibili comunque anche al reclamante, dimostrano –  e in ogni caso consentono - di ritenere provata secondo gli standards previsti nel giudizio sportivo (secondo cui “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, come è invece previsto nel processo penale, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” - CFA, SS.UU. n. 2/2023-2024 -) - la sicura partecipazione di questi all’evento, intesa quale piena adesione alle (e condivisione delle) finalità e alle modalità della “spedizione punitiva” della notte del 1° settembre 2024 ai danni del OMISSIS.

Ne consegue che alcun rilievo possono assumere, al fine di escludere la responsabilità del OMISSIS, le richieste di archiviazione del procedimento penale formulata dal PM minorile il 31.10.2024, fondata sull’impossibilità di “identificare chi abbia attivamente partecipato all’aggressione fisica subita dal OMISSIS” e del procedimento amministrativo volto all’irrogazione del D.A.Spo (la cui motivazione non risulta acquisita agli atti del fascicolo ma che può ragionevolmente ritenersi fondata sul mancato esercizio dell’azione penale da parte della Procura della Repubblica).

Appare, invero, incontestabile che l’ufficio del PM avesse accertato chi aveva “partecipato alla spedizione punitiva organizzata per aggredire la persona offesa” (cfr. richiesta archiviazione) e tra queste sicuramente era da ricomprendere il OMISSIS.

Incontrovertibile, quindi, il dato del concorso di persone nel fatto oggetto di valutazione, l’impossibilità di ascrivere al reclamante atti idonei e diretti a ledere il OMISSIS non ne esclude la responsabilità disciplinare, dovendo ritenersi pienamente provata – anche secondo gli standards probatori sopra richiamati – la partecipazione concorsuale nelle fasi e nei momenti di ideazione, organizzazione e impedimento del soccorso alla persona del OMISSIS da parte degli amici di costui, prodromici alla realizzazione dell’evento lesivo, oltre che la condivisione delle sue finalità punitive e ritorsive.

Non può, infatti, mancarsi di osservare che la puntualizzazione contenuta nel reclamo in ordine al fatto che il OMISSIS non abbia impedito il soccorso ma sia, al più, rimasto silente, dimostra che egli era comunque tra i partecipanti alla “rappresaglia” e che ha omesso qualsivoglia comportamento impeditivo dell’evento o comunque idoneo a ridurne la portata lesiva, in evidente collisione con i principi della lealtà, correttezza e probità che governano l’attività sportiva ed il rispetto nei confronti degli avversari.

In tal senso, quindi, è conclusivamente agevole osservare che nell’atto di reclamo non si apprezzano elementi dai quali inferire che il OMISSIS non abbia preso parte attiva alla aggressione del 1° settembre 2024 ai danni del minorenne OMISSIS o che se ne sia moralmente e materialmente dissociato, sicché, costituendo questo il nucleo essenziale dell’addebito mosso al reclamante, può concludersi che la pronuncia avversata – avendo fatto buon governo, tanto dei principi alla base del concorso in fatti di disciplinare rilevanza, quanto di quelli (principi) sottesi alla valutazione delle fonti  di prova secondo le disposizioni del CGS - sia da confermarsi in punto di affermazione della responsabilità disciplinare del OMISSIS.

Resta da dire sulla domanda subordinata formulata con il reclamo relativa alla dosimetria della sanzione irrogata.

Anche sul punto, ritiene il Collegio che non via sia motivo di riformare la decisione gravata.

Nel corso della discussione si è ribadito quanto sostenuto in reclamo circa il ruolo minimale svolto dal OMISSIS nella vicenda in valutazione e, quindi, la necessità di adeguare la sanzione alla “effettiva entità dei fatti accertati”.

La Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui “una volta accertato un illecito sportivo, la misura della relativa sanzione deve essere commisurata innanzi tutto alla gravità dell’illecito, la quale non può che essere accertata in concreto; l’efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale. Valutazione, questa, che deve passare attraverso una adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nel quale l’illecito si è verificato e nel ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti gli interessi da questo incisi” (ex multis, CFA, SS.UU. n. 17/2024-2025, CFA, Sez. I, decisione n. 0034/2025-2026/A).

Nel caso che occupa, il primo Giudice ha valorizzato il “notevole grado di disvalore delle condotte” realizzate da “tutti i calciatori che hanno partecipato alla vile aggressione di un loro coetaneo”; e tale valutazione, in considerazione della obiettiva gravità della vicenda, il Collegio ritiene di poter e dover condividere, al pari della misura della sanzione irrogata perché conforme ai criteri di proporzionalità e di ragionevolezza previsti dal CGS per il trattamento sanzionatorio.

Sotto il primo profilo, deve considerarsi che, in ragione del disvalore in sé dell’illecito in esame – connotato da violenza fisica e dalla pianificazione della rappresaglia - la misura della squalifica decisa dal Tribunale federale sia del tutto proporzionata alle peculiarità del caso perché idonea a perseguire la finalità di deterrenza e la funzione di prevenzione perseguite dalla sanzione.

Tale misura deve ritenersi, nel contempo, sicuramente ragionevole, specie se valutata con riguardo allo scopo retributivo della sanzione, perseguito anch’esso dal Codice sportivo per condotte di rilievo  disciplinare: sanzione che deve necessariamente calibrarsi in ragione della gravità dell’infrazione nonché dalla personalità dell’agente, da desumersi da plurimi fattori tra i quali vengono in evidenza, innanzi tutto, l’intensità del dolo – nel caso di specie da considerarsi intenzionale (l’evento non può che considerarsi la finalità dell’azione)  - ed il comportamento post factum (nella fattispecie tutt’altro che dimostrativo di resipiscenza e di pentimento - cfr. messaggio audio Whats App richiamato nel verbale di SIT di OMISSIS del 29.9.2024).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti a mezzo pec.

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Augusto La Morgia                                                                Mario Luigi Torsello

 

Depositato il

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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