F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 102/TFN – SD del 24 Novembre 2025 (motivazioni) – Mocerino Gennaro – 84/TFNSD

Decisione/0102/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0084/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente

Luca Voglino – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11191/1291pf24-25/GC/DP/ff del 27 ottobre 2025, depositato il 28 ottobre 2025, nei confronti del sig. Mocerino Gennaro, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

In data 22 maggio 2025  la ASD Virtus Afragola Soccer, partecipante al campionato di Eccellenza della Regione Campania, a mani del suo Presidente denunciava alla Procura Federale che nella stagione sportiva 2024/2025 il sig. Salvatore Tarantino, in costanza di tesseramento in favore della società denunciante con le mansioni di allenatore della prima squadra, svolgeva la medesima attività per la società FC Viribus Unitis 100, come peraltro risultava da alcuni post di facebook risalenti al 19 ottobre 2024, che lo avevano ritratto con in dosso la divisa di quest’ultima società a un pranzo della squadra prima di una partita di campionato. Il Tarantino era stato esonerato dalla ASD Virtus Afragola Soccer con decorrenza 1° ottobre 2024.

A seguito dell’attività di indagine ed all’esito di essa, la Procura Federale accertava il coinvolgimento a vario titolo nei fatti, oltre al Tarantino, di altri soggetti e precisamente dei sig.ri Carlo Martino presidente della società FC Viribus Unitis 100, Mocerino Gennaro e Mariano Pio Pietropaolo entrambi dirigenti tesserati della società FC Viribus Unitis 100, ai quali tutti il 5 settembre 2025 notificava la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

A seguito di tale notifica, il sig. Carlo Martino e la società FC Viribus Unitis 100 raggiungevano con la Procura Federale l’accordo di cui all’art. 126 CGS, sicché la Procura Federale in data 27/28 ottobre 2025, ritenendo sussistere i necessari presupposti, deferiva a questo Tribunale i sig.ri Salvatore Tarantino, Gennaro Mocerino e Pio Mariano Pietropaolo, in quanto risultavano accertate  le violazioni disciplinari e le conseguenti  responsabilità, recanti per ognuno la seguente motivazione:

- Salvatore Tarantino, violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 23 comma 2 e 38 comma 4 NOIF, nonché degli artt. 37 commi 1 e 2, 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, a decorrere dal 7 ottobre 2024 e sino al termine del campionato, sebbene nel corso della medesima stagione sportiva fosse tesserato per la società ASD Virtus Afragola Soccer con il ruolo di responsabile della prima squadra ed avesse svolto sino alla data del suo esonero (1° ottobre 2024) tale ruolo, esercitato di fatto la funzione di allenatore della prima squadra della società FC Viribus Unitis 100, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, in occasione sia delle sedute preparatorie di allenamento, sia in occasione di n. 9 (nove) gare ufficiali disputate dalla società FC Viribus Unitis 100 tra il 19 ottobre 2024 ed il 10 gennaio 2025, nel corso delle quali aveva fornito indicazioni tecnico-tattiche alla squadra per il tramite di Mariano Pio Pietropaolo, quest’ultimo impiegato quale allenatore presente in panchina, nonostante che fosse tesserato per la predetta società come dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico FIGC e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

- Mariano Pio Pietropaolo, violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1 NOIF, nonché dall’art. 39 comma 1 lett. Da) e Db) del Regolamento del Settore Tecnico FIGC e del Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024 – 2025 del Settore Tecnico FIGC, per avere lo stesso, nel corso della detta stagione sportiva e precisamente in occasione di n. 9 (nove) gare ufficiali disputate dalla società FC Viribus Unitis 100 tra il 19 ottobre 2024 ed il 10 gennaio 2025, svolto il ruolo di allenatore presente in panchina, ricevendo da Salvatore Tarantino le indicazioni tecnico – tattiche che poi trasferiva alla squadra, nonostante che fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico FIGC e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico, nonché per avere lo stesso, attraverso il compimento di siffatta condotta, consentito al Tarantino, che coadiuvava anche durante le sedute preparatorie di allenamento, di svolgere il ruolo di allenatore della prima squadra della società FC Viribus Unitis 100 in occasione delle 9 (nove) gare di cui sopra, sebbene lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, fosse tesserato per la società ASD Virtus Afragola Soccer ed aver svolto sino alla data del suo esonero (1° ottobre 2024) il ruolo di responsabile della prima squadra della detta compagine sportiva;

- Mocerino Gennaro, violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 comma 1 NOIF, nonché all’art. 39 comma 1 lett. Da) e Db) del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 e precisamente in occasione di n. 11 (undici) gare ufficiali disputate dalla società FC Viribus Unitis 100 tra il 18 gennaio  ed il 5 aprile 2025 svolto il ruolo di allenatore presente in panchina, nonostante che fosse tesserato per detta società quale dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico FIGC e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico FIGC.

I patteggiamenti

Prima dell’inizio del dibattimento, fissato per la prima udienza del 20 novembre 2025, gli incolpati Salvatore Tarantino e Mariano Pio Pietropaolo si sono accordati con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 comma 1 CGS per l’applicazione di sanzioni ridotte; gli accordi, dichiarati efficaci da questo Tribunale, formano oggetto di separata decisione. Il procedimento è pertanto proseguito nei confronti del sig. Gennaro Mocerino.

Il dibattimento

Alla udienza del 20 novembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria, il quale, illustrato il deferimento nella sola parte riguardante il Mocerino, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione della sanzione della inibizione del deferito di mesi 6 (sei).

Nessuno si è collegato per il Mocerino, né sono stati trasmessi o comunque depositati scritti a sua difesa. Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Nel corso delle indagini è stata accertata la circostanza che il Mocerino a partire dalla gara Viribus Unitis 100 – Pompei Soccer del 18 gennaio 2025, già tesserato per la società ospitante con la qualifica di dirigente e con la mansione di preparatore dei portieri, era stato impiegato come allenatore della prima squadra sino al termine del campionato; le distinte – gara della società Viribus Unitis 100, acquisite agli atti del procedimento, riportavano il nominativo del Mocerino nello spazio del modello riservato all’allenatore. Del pari è risultato dalle indagini che il Mocerino, pacificamente tesserato per la società di che trattasi in qualità di dirigente, non era in possesso dell’abilitazione prescritta per lo svolgimento delle mansioni di allenatore, per cui è evidente che egli non avrebbe potuto esercitare tale attività, né tanto meno sedersi in panchina in qualità di allenatore della squadra in campo.

In conclusione, questo Tribunale, giudicando il Mocerino responsabile delle violazioni ascrittegli, ritiene equo ridurre a carico del deferito la sanzione chiesta dalla Procura Federale, riconducendola entro limiti di minore entità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Gennaro Mocerino la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 24 novembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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