F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 103/TFN – SD del 24 Novembre 2025 (motivazioni) – Gian Maria Lertora + altri – 20/TFNSD
Decisione/0103/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0020/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3075/618 pfi 2425/PM/mf del 31 luglio 2025, depositato il 31 luglio 2025, nei confronti dei sigg.ri Gian Maria Lertora, Giuliana Bertini, Cristian Vicentini, Eugenio Lanciano, Marco Antonio Pennati, Fernanda Viero Todeschini nonché della società SSD Football Milan Ladies, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto 3075/618 pfi 24-25/PM/mf del 31 luglio 2025, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare
1) Il sig. Gian Maria Lertora, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus Marina di Massa, per rispondere della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, in concorso con i sigg.ri Giuliana Bertini, Cristian Vicentini, Eugenio Lanciano, Marco Antonio Pennati e Fernanda Viero Todeschini ognuno con un proprio autonomo apporto causale, promosso ed organizzato un sodalizio volto ad ottenere la non dovuta erogazione della sovvenzione pubblica denominata “indennità collaboratori sportivi” erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10 - cosiddetto “Decreto Cura Italia” - nell’ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l’impatto economico dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; per mezzo degli atti e comportamenti posti in essere il sodalizio si è procurato un ingiusto profitto consistente in un’indebita erogazione di sussidi pubblici per un ammontare complessivamente quantificato in euro 318.350,00, somma che è stata fatta bonificare su conti correnti italiani ed esteri nella disponibilità dei membri dello stesso;
Con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali; nonché con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per avere approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid 19; nonché, infine, con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere commesso il fatto in associazione con tre o più persone;
2) la sig.ra Giuliana Bertini, all’epoca dei fatti dirigente tesserata per la società A.S.D. Virtus Marina di Massa, per rispondere della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, in concorso con i sigg.ri Gian Maria Lertora, Cristian Vicentini, Eugenio Lanciano, Marco Antonio Pennati e Fernanda Viero Todeschini ognuno con un proprio autonomo apporto causale, promosso ed organizzato un sodalizio volto ad ottenere la non dovuta erogazione della sovvenzione pubblica denominata “indennità collaboratori sportivi” erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10 - cosiddetto “Decreto Cura Italia” - nell’ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l’impatto economico dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; per mezzodegli atti e comportamenti posti in essere il sodalizio si è procurato un ingiusto profitto consistente in un’indebita erogazione di sussidi pubblici per un ammontare complessivamente quantificato in euro 318.350,00, somma che è stata fatta bonificare su conti correnti italiani ed esteri nella disponibilità dei membri dello stesso;
Con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali; nonché con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per avere approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid 19; nonché, infine, con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. o), del Codice di Giustizi Sportiva per avere commesso il fatto in associazione con tre o più persone;
3) il sig. Cristian Vicentini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Marina di Massa, per rispondere della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, in concorso con i sigg.ri Gian Maria Lertora, Giuliana Bertini, Eugenio Lanciano, Marco Antonio Pennati e Fernanda Viero Todeschini ognuno con unproprio autonomo apporto causale, promosso ed organizzato un sodalizio volto ad ottenere la non dovuta erogazione della sovvenzione pubblica denominata “indennità collaboratori sportivi” erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10 - cosiddetto “Decreto Cura Italia” - nell’ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l’impatto economico dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; per mezzo degli atti e comportamenti posti in essere il sodalizio si è procurato un ingiusto profitto consistente in un’indebita erogazione di sussidi pubblici per un ammontare complessivamente quantificato in euro 318.350,00, somma che è stata fatta bonificare su conti correnti italiani ed esteri nella disponibilità dei membri dello stesso;
Con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali; nonché con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per avere approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid 19; nonché, infine, con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere commesso il fatto in associazione con tre o più persone;
4) il sig. Eugenio Lanciano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Virtus Marina di Massa, per rispondere della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, in concorso con i sigg.ri Gian Maria Lertora, Giuliana Bertini, Cristian Vicentini, Marco Antonio Pennati e Fernanda Viero Todeschini ognuno con un proprio autonomo apporto causale, promosso ed organizzato un sodalizio volto ad ottenere la non dovuta erogazione della sovvenzione pubblica denominata “indennità collaboratori sportivi” erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10 - cosiddetto “Decreto Cura Italia” - nell’ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l’impatto economico dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; per mezzo degli atti e comportamenti posti in essere il sodalizio si è procurato un ingiusto profitto consistente in un’indebita erogazione di sussidi pubblici per un ammontare complessivamente quantificato in euro 318.350,00, somma che è stata fatta bonificare su conti correnti italiani ed esteri nella disponibilità dei membri dello stesso; Con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali; nonché con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per avere approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid 19; nonché, infine, con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere commesso il fatto in associazione con tre o più persone;
5) il sig. Marco Antonio Pennati, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Football Milan Ladies, per rispondere della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, in concorso con i sigg.ri Gian Maria Lertora, Giuliana Bertini, Cristian Vicentini, Eugenio Lanciano e Fernanda Viero Todeschini ognuno con un proprio autonomo apporto causale, promosso ed organizzato un sodalizio volto ad ottenere la non dovuta erogazione della sovvenzione pubblica denominata “indennità collaboratori sportivi” erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10 – cosiddetto “Decreto Cura Italia” - nell’ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l’impatto economico dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; per mezzo degli atti ecomportamenti posti in essere il sodalizio si è procurato un ingiusto profitto consistente in un’indebita erogazione di sussidi pubblici per un ammontare complessivamente quantificato in euro 318.350,00, somma che è stata fatta bonificare su conti correnti italiani ed esteri nella disponibilità dei membri dello stesso;
Con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali; nonché con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per avere approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid 19; nonché, infine, con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere commesso il fatto in associazione con tre o più persone;
6) la sig.ra Fernanda Viero Todeschini, all’epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Milano Dragons, per rispondere della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, in concorso con i sigg.ri Gian Maria Lertora, Giuliana Bertini, Cristian Vicentini, Eugenio Lanciano e Marco Antonio Pennati ognuno con un proprio autonomo apporto causale, promosso ed organizzato un sodalizio volto ad ottenere la non dovuta erogazione della sovvenzione pubblica denominata “indennità collaboratori sportivi” erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10 – cosiddetto “Decreto Cura Italia” - nell’ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l’impatto economico dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; per mezzo degli atti e comportamenti posti in essere il sodalizio si è procurato un ingiusto profitto consistente in un’indebita erogazione di sussidi pubblici per un ammontare complessivamente quantificato in euro 318.350,00, somma che è stata fatta bonificare su conti correnti italiani ed esteri nella disponibilità dei membri dello stesso;
Con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali; nonché con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per avere approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid 19; nonché, infine, con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere commesso il fatto in associazione con tre o più persone;
7) la società S.D. Football Milan Ladiesa titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Antonio Pennati così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 23.01.25, il Procuratore Federale Interregionale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 618 pfi 24-25 avente ad oggetto “accertamenti in merito alla condotta del sig. Gian Maria Lertora in relazione alla percezione di provvidenze pubbliche”, nel corso del quale acquisiva l’articolo pubblicato sul sito web QN- La Nazione del 21.11.2024, nel quale si dava atto della pendenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di La Spezia ove sarebbero emerse fattispecie penalmente rilevanti in ordine all’illegittima percezione da parte di alcuni tesserati delle indennità previste per l’emergenza pandemica da Covid 19. Venivano altresì acquisito il post pubblicato, in data 24.11.2024, dall’account Facebook “US Massese 1919 pagina non ufficiale”, nonché gli estratti storici di tesseramento dei sigg. Gian Maria Lertora, Giuliana Bertini, Cristian Vicentini, Eugenio Lanciano, Marco Antonio Pennati e Fernanda Viero Todeschini, il foglio di censimento delle società ASD Virtus Marina di Massa, SSD Football Milan Ladies (già SSD Atletico Milano) e ASD Atletico Milano Dragons per le stagioni sportive 2020-2021 e 2024-2025.
Inoltre la PFI acquisiva, previo nulla osta concesso in data 11.2.2025 dal P.M. titolare del fascicolo (P.P. nr. 735/2023 R.G. N.R.), le risultanze dell’attività istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza- Gruppo La Spezia.
Il procedimento penale traeva origine da un’attività di polizia economica-finanziaria in materia di spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, condotta dal Nucleo Operativo della G.F. di La Spezia tesa ad accertare la liceità della percezione delle indennità di Collaboratori Sportivi, così come disciplinata dall’art. 96 D. L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) e successive conversioni, integrazioni e modifiche.
Dagli atti emergeva, in sintesi, che, negli anni 2020 e 2021, erano state erogate dalla società statale Sport e Salute s.p.a. delle indennità economiche a favore di soggetti che avrebbero intrattenuto rapporti di collaborazione con la società ASD FGA SOCCER, con sede in La Spezia, Via Vassale n. 5, riconducibile al sig. Gian Maria Lertora, amministratore e direttore sportivo, alla madre di quest’ultimo, sig.ra Giuliana Bertini, Presidente del sodalizio, nonché ai sigg. Cristian Vicentini e Eugenio Lanciano quali consiglieri. Detta società era stata indicata ed utilizzata nelle istanze telematiche inviate a Sport e Salute s.p.a. a nome di 30 soggetti beneficiari di indennità di collaboratore sportivo per un totale di Euro 92.000,00, indicando cinque conti correnti, di cui solo uno era effettivamente intestato all’avente diritto, nonché inserendo indirizzi di posta elettronica, poi risultati tutti riferibili al sig. Lertora. Nei giorni successivi agli accrediti formali delle indennità, le somme erano prelevate a volte in contanti ed a volte con bonifici a favore di soggetti collegati al Lertora, con causali di fantasia, senza che agli atti vi fosse evidenza che tali indennità venissero poi bonificate o girate ai diretti interessati, come espressamente negato da alcuni di essi escussi quali persone informate dei fatti.
Alla luce di tali risultanze e degli esiti dell’attività captativa condotta, il sig. Lertora emergeva quale indiscusso dominus della fraudolenta operazione volta ad ottenere, indebitamente, le indennità previste dalla normativa vigente e, pertanto, in data 21.11.2024, veniva attinto da un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere ed associato presso la casa circondariale di La Spezia, ove permaneva per circa un mese. Emergeva altresì che i sigg.ri Lanciano, Vicentini e Pennati, presenti negli organigrammi di alcune delle società richiedenti le indebite indennità, si erano adoperati per farsi consegnare da alcuni tesserati (nonché da amici e parenti) i documenti necessari per inserire la richiesta sulla piattaforma di Sport e Salute e per tali ragioni venivano attinti da misura interdittiva. Venivano altresì iscritte nel registro degli indagati la sig.ra Bertini, Presidente della FGA Soccer e la sig.ra Todeschini Viero, Presidente della ASD Atletico Milano Dragons, avendo, nelle rispettive qualità, sottoscritto indebite richieste di indennità, ma nei loro confronti, attesa l’assenza di esigenze cautelari, il Gip rigettava la richiesta di misura interdittiva richiesta dal PM. Sotto il profilo del profitto, l’attività istruttoria consentiva infine di accertare che le indennità erogate da Sport e Salute erano state accreditate, nella quasi totalità, su conti correnti intestati o comunque riconducibili a tutti i deferiti.
Con l’avviso di conclusione delle indagini, emesso dal Procuratore della Repubblica di La Spezia in data 9.1.2025, veniva quindi contestato ai sigg.ri Lertora, Vicentini, Lanciano, Pennati, Bertini e Todeschini Viero il reato di cui all’art. 640 bis c.p. di truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche “perché, in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri…, inducendo in errore la società pubblica Sport e Salute s.p.a., deputata ad erogare le prescritte indennità pubbliche, si procuravano l’ingiusto profitto delle somme erogate dallo Stato a ristoro di collaboratori sportivi danneggiati dalla sospensione o cessazione delle attività sportive dovute alla pandemia di Covid 19”, nonché il reato di sostituzione di persona aggravato continuato in quanto, al fine di procurarsi i vantaggi suddetti ed indurre in errore la società pubblica, si sostituivano ad 88 soggetti nella redazione e nell’invio telematico di istanze volte a ottenere l’ottenimento delle indennità di collaboratori sportivi, facendo uso indebito di dati personali sensibili, quali documenti di identità, codici fiscali, numeri di telefono cellulari, allegando alle domande contratti di collaborazione sportiva fittizi ed apponendo firme pocrife.
L’avviso di conclusione delle indagini e le memorie difensive
In esito alle suddette indagini, il PFI emetteva l’avviso di conclusione degli indagini nei confronti dei sigg.ri Lertora, Bertini, Vicentini, Lanciano, Pennati, e Todeschini Viero, nonché delle società SSD Football Milan Ladies e ASD Atletico Milano Dragons, dando atto di non poter contestare la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS alla società ASD Virtus Marina di Massa per gli atti compiuti dai sigg.ri Lertora, Bertini, Vicentini e Lanciano perché alla predetta società era stata revocata l’affiliazione alla FIGC.
A seguito di tale notificazione sono pervenute alla Procura Federale cinque memorie difensive.
In particolare, il sig. Lertora, con pec del 20.6.2025, riferiva di essersi prestato, su richiesta del Presidente della ASD Virtus Marina di Massa (Vicentini) ad attivare, tramite la società che utilizzava per organizzare eventi sportivi, la ASD F.G.A. Soccer, affiliata all’ente di promozione sportiva ASI, le richieste dei bonus economici previsti per i collaboratori sportivi privi di altri impegni lavorativi al di fuori dello sport. Riferiva altresì di aver trasferito i fondi ricevuti sul conto corrente della società ASD Virtus Marina di Massa, senza trarne il minimo vantaggio economico.
La sig.ra Bertini, con pec del 20.6.2025, offriva argomentazioni integralmente sovrapponibili a quelle del figlio, sig. Lertora, precisando che l’ASD FGA Soccer, indicata dalla Procura quale richiedente i benefici statali, non fosse affiliata alla FIGC, bensì all’ente di promozione sportiva ASI, mentre negava di essere mai stata tesserata per le altre due società coinvolte.
Il sig. Lanciano, tramite pec del 20.7.2025 a mezzo dell’avv. Calcagno, chiedeva semplicemente di essere sentito in ordine ai fatti oggetto di indagine.
Il sig. Vicentini, tramite pec dell’avv. Pongiluppi del 27.6.2025, negava ogni suo coinvolgimento nella vicenda, affermando che, conosciuti gli atti penali, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del sig. Lertora, essendo stato dallo stesso usato e di non aver mai percepito nulla per sé, limitandosi a bonificare somme a favore del Lertora nella convinzione fossero usate per le società sportive con l’assenso dei tesserati.
Infine la sig.ra Fernanda Todeschini Viero, con pec del 29.6.2025, deduceva di essere stata inserita come Presidente della società Atletico Milano Dragons in data 29.12.2019 dall’ex marito sig. Marco Antonio Pennati, “dietro ricatto”, senza mai aver svolto tale attività, non avendo mai firmato alcun documento, né aver avuto accesso ai portali o a dati dei tesserati e tanto meno accesso a conti correnti. Negava di aver mai conosciuto il sig. Lertora, che però intratteneva rapporti con l’ex marito. Con riguardo al suo conto personale in BPM, sul quale erano transitate delle erogazioni, riferiva di averlo creduto chiuso sin dall’anno 2016, essendo peraltro sempre stato gestito dal sig. Pennati, il quale era l’unico ed esclusivo gestore delle società sportive Milan Ladies e Atletico Milano Dragons.
Prima dell’emissione del citato avviso di conclusione delle indagini, il PFI, sempre in data 10.7.2025, disponeva l’archiviazione parziale del procedimento disciplinare per la posizione di ASD Atletico Milano Dragons avendo questa cessato l’attività a far data dalla stagione sportiva 2020-2021 e che, pur risultando ancora affiliata alla FIGC, non era stato possibile individuare alcun indirizzo per il recapito di comunicazioni postali, né fisico né elettronico, e neppure era risultato possibile individuare l’ultima persona che ne avesse avuto la rappresentanza legale.
Trascorsi i termini di rito, non ritenendo le argomentazioni addotte dalle parti idonee a scalfire l’impianto accusatorio, la Procura Federale Interregionale, in data 31.7.25, procedeva a notificare l’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 21.08.25, in data 18.8.2025, l’avv. Calcagno depositava una memoria difensiva nell’interesse del sig. Lanciano, a mente della quale, in via preliminare, eccepiva l’incompetenza del TFN in favore del TFT presso il Comitato Regionale Liguria e comunque l’improcedibilità del deferimento per violazione dei diritti difensivi, non avendo la Procura Federale provveduto a convocare il deferito per l’audizione espressamente richiesta nei termini di rito, con pec del 20.6.2025. Nel merito, evidenziava il ruolo marginale rivestito nella vicenda dal Sig. Lanciano, per il quale richiedeva il proscioglimento o, in subordine l’applicazione di una sanzione contenuta nei minimi edittali.
In data 20.8.2025 l’avv. Pongiluppi, nell’interesse del sig. Vicentini, depositava istanza di accesso agli atti e di rinvio dell’udienza onde predisporre idonea difesa.
In data 21.8.2025, data dell’udienza, l’avv. Davide Bonanni depositava memoria difensiva nell’interesse del sig. Lertora, con istanza di rinvio, non avendo potuto prendere contezza degli atti e predisporre un’idonea difesa per la tardività con la quale era stato officiato (il mandato gli era stato conferito il giorno prima).
L’udienza del 21.8.25
All’ udienza del 21.8.2025, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’avv. Giorgio Riccardi per la Procura Federale, l’avv. Davide Bonanni per il sig. Gian Maria Lertora, l’avv. Andrea Pongiluppi per il sig. Vicentini, l’avv. Alessandro Calcagno per il sig. Eugenio Lanciano e la sig.ra Fernanda Todeschini Viero in proprio.
Il Collegio, rilevato che per alcuni dei deferiti l’avviso di convocazione dell’udienza era stato tardivamente comunicato con lettera raccomandata rispetto al termine di comparizione e lette le istanze di rinvio dei difensori dei sigg.ri Lertora e Vicentini, con Ordinanza, rinviava la trattazione all’udienza del 30.9.2025, con salvezza dei diritti di prima udienza e con sospensione dei termini ai sensi dell’art, 38, comma 5, lett. d) CGS CONI.
La fase predibattimentale e l’udienza del 30.9.25
In data 26.9.2025, l’avv. Pongiluppi depositava memoria difensiva nell’interesse del sig. Vicentini con alcuni allegati (denuncia querela 14.2.2025 nei confronti del sig. Lertora per il reato di truffa aggravata, busta paga ottobre 2024, lettera di dimissioni dalle società sportive CG Scout Academy e da The Sport ASD), chiedendo l’assoluzione del proprio assistito o in subordine di qualificare i fatti a titolo colposo.
Rappresentava in merito che il Sig. Vicentini sarebbe restato estraneo all’attività truffaldina posta in essere in via esclusiva dal Sig. Lertora, tanto da aver appreso, solo in occasione del procedimento penale, che erano state avanzate istanze di indennità anche a nome dei suoi figli, quali presunti di collaboratori di una società presso la quale non avevano mai rivestito alcun ruolo.
All’ udienza del 30.9.2025 svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’avv. Luca Zennaro per la Procura Federale, l’avv. Davide Bonanni per il sig. Gian Maria Lertora, l’avv. Andrea Pongiluppi per il sig. Vicentini, l’avv. Alessandro Calcagno per il sig. Eugenio Lanciano e la sig.a Fernanda Viero Todeschini in proprio.
Il Tribunale, rilevata l’assenza in atti dall’avvenuta notifica al sig. Marco Antonio Pennati, ex art. 53 comma 5, n. 2, CGS, emetteva la seguente Ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che l'atto di deferimento non risulta notificato al sig. Marco Antonio Pennati in quanto "trasferito" dalla propria residenza, come attestato dal servizio postale, né risulta in atti effettuata comunicazione ex art. 53, comma 5, n. 2, CGS da parte della società di ultimo tesseramento; ritenuto non opportuno, allo stato, stralciare la posizione del predetto, mantenendo l'unitarietà del procedimento; rinvia la trattazione di quest'ultimo all'udienza del 13 novembre 2025, ore 11:30, in modalità videoconferenza e con salvezza dei diritti di prima udienza. Manda alla Procura Federale per accertamenti in ordine alla predetta comunicazione ex art. 53, comma 5, n. 2, CGS e per acquisire notizie sugli sviluppi del procedimento penale pendente nei confronti dei deferiti. Ove non già effettuata la ridetta comunicazione, ordina alla società SSD Football Milan Ladies di portare a conoscenza, in modo formale, del sig. Marco Antonio Pennati il deferimento e la presente ordinanza entro il 24 ottobre 2025 ore 16:00, con onere di depositare, a mezzo Processo Sportivo Telematico, i relativi atti presso il Tribunale entro il 28 ottobre 2025, ore 16:00”.
La fase predibattimentale e l’udienza del 13.11.25
In ottemperanza all’Ordinanza di questo Tribunale, la Procura Federale provvedeva a depositare la comunicazione ricevuta via pec in data 10.11.2025, dall’avv. Fabio Granello, che dava atto dell’avvenuta ricezione da parte del sig. Marco Antonio Pennati, a cura della società Football Milan Ladies, dell’atto di deferimento del presente procedimento. Produceva altresì la comunicazione della Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia attestante la pendenza del procedimento penale. All’udienza del 13 novembre 2025, svoltasi in videoconferenza, partecipava per la Procura Federale l’Avv. Debora Bandoni, nonché l’Avv. Andrea Pongiluppi per il sig. Cristian Vicentini, l’Avv. Alessandro Calcagno per il sig. Eugenio Lanciano, l’Avv. Giannarelli, in sostituzione dell’Avv. Davide Bonanni, per il sig. Gian Maria Lertora e personalmente la sig.ra Fernanda Todeschini Viero.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale, la quale, dopo avere insistito in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, atteso lo status di tesserati FIGC degli odierni deferiti, nonché alla luce della rilevanza in ambito federale delle condotte contestate, si riportava all’atto di deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- Gian Maria Lertora, anni quattro di inibizione;
- ra Giuliana Bertini, anni quattro di inibizione;
- Cristian Vicentini, anni quattro di inibizione;
- Eugenio Lanciano, squalifica di quattro anni;
- Marco Antonio Pennati, anni quattro di inibizione;
- ra Fernanda Todeschini Viero, anni quattro di inibizione;
- SSD Football Milan Ladies, Euro 10.000,00 di ammenda.
Prendeva la parola l’avv. Giannarelli il quale, in via preliminare chiedeva la sospensione del presente procedimento sino alla definizione di quello penale, evidenziando la necessità di acquisire elementi istruttori dallo stesso, riportandosi nel merito alla memoria difensiva, sottolineando infine le circostanze attenuanti applicabili al suo assistito e l’assenza di dolo nella condotta dello stesso.
Interveniva l’avv. Pongiluppi il quale eccepiva il difetto di giurisdizione, evidenziando che il sig. Vicentini non rivestiva alcun ruolo nella società Football Milan Ladies, associandosi all’istanza di sospensione formulata dalla difesa del sig. Lertora.
L’avv. Calcagno, nel riportarsi a quanto dedotto nella memoria versata in atti, invocava, preliminarmente, la nullità/improcedibilità del deferimento a carico del sig. Lanciano, attesa la mancata audizione e, in subordine, ne chiedeva il proscioglimento o comunque di contenere la sanzione nei minimi edittali.
Prendeva infine la parola la sig. Todeschini Viero sostenendo la sua totale estraneità ai fatti contestati, confermata dalla querela sporta nel 2023 nei confronti dell’ex marito, sig. Marco Antonio Pennati, per vari reati di falso, vendo usato abusivamente la sua firma.
La decisione
Osserva preliminarmente il Tribunale che l’istanza di sospensione avanzata da alcuni difensori dei deferiti non può trovare accoglimento, non rientrando la fattispecie in esame tra i casi tassativamente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Come è noto, il Codice di Giustizia sportiva FIGC, conformemente al Codice di Giustizia Coni, prevede la piena indipendenza dell’azione disciplinare sportiva da quella penale avente ad oggetto i medesimi fatti, stabilendo, ex art. 111 co. 7, che “In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”.
Tale precetto, posto a presidio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, risponde all’esigenza di garantire, secondo criteri di celerità e speditezza, l’autonomo vaglio di responsabilità disciplinari in capo ai propri tesserati, indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza penale e/o dalla concomitante pendenza di un procedimento davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Tanto premesso, deve altresì pregiudizialmente delibarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione, invero sollevata dal difensore del Vicentini solo alla presente udienza.
Il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti e sentite le parti presenti, ritiene di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai fatti contestati nell’atto di deferimento ai siggri. Lertora, Bertini, Vicentini e Lanciano.
Per quanto di interesse nel caso di specie, appare opportuno delineare il perimetro della giurisdizione degli Organi della giustizia domestica FIGC per i fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti.
L’art. 3 dello Statuto Figc, nel definirne funzioni ed obiettivi recita “.Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni: …. c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società”; l’art. 30 dello Statuto, in ordine all’efficacia dei provvedimenti federali (al vincolo di giustizia e clausola compromissoria) testualmente prevede; “1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. 2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché…”.
Analogamente il Codice di Giustizia Sportiva FIGC, conformemente al Codice Coni ed ai principi di giustizia sportiva del Coni, all’art. 1, ne disegna l’ambito di applicazione oggettivo: “Il presente Codice di giustizia sportiva […] disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l’ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)” e, all’art. 2, quello soggettivo: 1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”, specificando altresì’ all’art. 4 la cogenza nei loro confronti delle disposizioni generali “ in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
Relativamente alla competenza a giudicare i fatti disciplinarmente rilevanti, l’art. 79 precisa: “1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”.
Analogamente, l’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nel disciplinare il principio di lealtà, prevede che “ I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.
Dalle sopra citate disposizioni normative si evince che la cognizione degli Organi di Giustizia sportiva FIGC trova il suo limite, sotto il profilo oggettivo, nei fatti e comportamenti “comunque riferibili all’attività sportiva” e, sotto il profilo soggettivo, nelle condotte serbate in qualità di tesserati (genericamente i soggetti di cui al cit. art. 2 CGS) FIGC, laddove ogni riferimento all’attività sportiva è necessariamente circoscritto a quella esercitata nell’ambito della Federazione sportiva di riferimento.
Diversamente opinando, si svuoterebbe di significato il riferimento “all’attività rilevante per l’Ordinamento federale”, invadendo altresì l’autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo della giustizia sportiva, delle diverse organizzazioni sportive riconosciute e coordinate dal CONI.
A conferma di tale assunto, vanno ricordati gli interventi normativi sia del Coni, con la delibera approvata dalla Giunta in data 16.12.21, sia del legislatore nazionale con l’art. 16 del D.lgs. 39/21, i quali hanno introdotto non solo la rilevanza in ambito federale di tassative fattispecie penali, peraltro solo laddove accertate con sentenza passata in giudicato, ma anche le interconnessioni tra diversi enti sportivi nei casi di radiazione limitatamente alle fattispecie ivi precisate.
In particolare, l’art. 16 del D.lgs 39/21, per quanto di interesse prevede che “I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609- undecies del codice penale”.
In ordine ai rapporti tra diversi Enti sportivi, l’art. 7.4 dei principi Informatori del Coni, come novellato dalla citata delibera, statuisce: “È sancito il divieto di tesseramento anche presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di giustizia delle Federazioni e delle Discipline associate riconosciute dal CONI, conseguente ad atti di violenza e/o molestie nei confronti delle persone e/o animali”.
Appare pertanto evidente che il particolare disvalore delle fattispecie penali espressamente tipizzate abbia indotto il legislatore a sancirne la rilevanza anche nell’ambito dell’Ordinamento sportivo, la cui giurisdizione è perimetrata dai rapporti riconducibili all’attività sportiva.
Sotto tale profilo, seppur come chiarito da pacifica giurisprudenza endofederale “in tema di illecito sportivo disciplinare non viga il principio penalistico della tipicità e della tassatività, nel relativo giudizio viene pur sempre in gioco la possibilità di imputare a un soggetto una condotta a titolo di illecito. Il che non può essere consentito al di là del perimetro fissato dalle norme di settore, anche se lette alla luce della massima tensione interpretativa”. (ex pluris CFA 39 2023-2024)
Così chiarito il perimetro normativo di riferimento, occorre evidenziare che i fatti oggetto del presente procedimento non appaiono comunque riferibili, in parte qua, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per i motivi appresso indicati.
La vicenda in oggetto trae origine da una segnalazione del Nucleo Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma al Nucleo Operativo di La Spezia avente ad oggetto “indennità collaboratori sportivi 2021” erogate, in ottemperanza alla normativa emergenziale del periodo pandemico, in favore di soggetti riconducibili alla società sportiva ASD FGA Soccer, iscritta al registro Coni, quale affiliata all’Ente di promozione ASI, la quale, “nel periodo aprile – maggio 2020, risultava priva di collaboratori beneficiari dell’indennità, salvo poi evidenziare dal mese di novembre dello stesso anno e fino al marzo 2021, un sensibile incremento del loro numero (da zero a 28 unità)”.
Come è noto, nel periodo della pandemia da Covid, anche il settore sportivo ha beneficiato delle indennità riconosciute dalla normativa statale – a partire dal DL n. 18 del 17.3.20, convertito con modifiche dalla L. 27/20 – in favore dei soggetti che intrattenevano rapporti di collaborazione presso Federazioni, Enti di promozione, società ed associazioni sportive dilettantistiche, necessariamente iscritte al Registro Coni.
Per accedere ai benefici la normativa richiedeva il possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi, disciplinando altresì le modalità di presentazione delle istanze, da effettuarsi attraverso la piattaforma informatica di Sport e Salute. Laddove valutata positivamente l’istanza, l’indennità veniva accreditata direttamente al beneficiario, sul conto corrente personale indicato al momento della richiesta.
L’attività investigativa consentiva di accertare, per quanto di interesse, che gli Iban indicati nelle richieste di indennità dai presunti collaboratori della ASD FGA Soccer – che come prescritto rilasciava e caricava sulla piattaforma “l’Attestazione Organizzazione Sportiva”, nonché la “lettera di incarico per prestazioni dilettantistiche” - nella loro quasi totalità, non fossero intestati agli aventi diritto, bensì riconducibili, direttamente o indirettamente, agli odierni deferiti sigg.ri Lertora, Bertini, Vicentini e Lanciano tutti tesserati per la ASD FGA Soccer, affiliata all’Ente di promozione ASI.
Venivano altresì assunti a sit i presunti beneficiari delle indennità, i quali, non solo negavano di aver mai intrattenuto rapporti di collaborazione con la FGA Soccer, ma precisavano di non aver mai ricevuto alcuna somma, essendosi limitati a fornire la documentazione al Lertora (e in alcuni casi al Lanciano) che aveva loro prospettato la possibilità di accedere ai benefici di legge. All’esito degli accertamenti risultavano altresì inoltrate, con il medesimo modus operandi, n. 5 richieste dalla ASD Spezia Nuoto, affiliata alla FIN, n. 14 richieste da parte della Atletico Milano SSD Arl, sia in qualità di affiliata all’Ente di promozione ASI che all’Ente di promozione CSI, n. 13 richieste da parte della Football Milan Ladies, società affilata alla Figc e legalmente rappresentata, all’epoca dei fatti, dal deferito Sig. Pennati e n. 26 richieste da parte della Atletico Milano Dragons, affiliata alla Figc e legalmente rappresentata, all’epoca dei fatti, dalla sig.ra Todeschini Viero.
Le risultanze istruttorie disvelavano quindi, anche grazie all’attività captativa, un’attività truffaldina ai danni dello Stato realizzata dai deferiti, sostituendosi ad 88 soggetti, in gran parte inconsapevoli, nella redazione ed invio telematico delle istanze in parola. Tanto premesso in fatto, nello stigmatizzare le illecite condotte serbate dai deferiti, appare necessario verificarne l’effettiva riferibilità al contesto domestico.
In disparte qualsivoglia considerazione sulla rilevanza disciplinare di una condotta penalmente rilevante, ma di fatto avulsa dall’attività propriamente sportiva, occorre evidenziare come le condotte ascritte ai sigg.ri Lertora, Bertini, Vicentini e Lanciano come peraltro evidenziato nell’avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., siano riconducibili alla truffa perpetrata attraverso le artificiose richieste di indennità presentate dalla FGA Soccer quale affiliata all’Ente di promozione ASI, nonché dalla Atletico Milano SSD Arl, sia quale affiliata all’Ente di promozione ASI che CSI e dalla ASD Spezia Nuoto, affiliata alla FIN. Sotto tale profilo appare pertanto inconferente il richiamo al concomitante tesseramento presso la Virtus Marina di Massa, società sportiva affiliata alla FIGC, specificata nel deferimento al fine di radicare la giurisdizione di questo Tribunale, non avendo detta società né inoltrato alcuna istanza per false collaborazioni, né tantomeno risultata destinataria delle indebite erogazioni pubbliche. Nel caso di specie, pertanto, difetta quel nesso con l’ordinamento domestico FIGC che consenta di radicare la giurisdizione in capo a questo Tribunale, essendo i fatti ascritti sussumibili nell’alveo di rilevanza degli Enti di promozione sportiva sopra citati. Diversamente deve invece valutarsi la posizione dei deferiti Pennati e Todeschini Viero, i quali, nella loro qualità di Legali Rappresentanti delle società Football Milan Ladies ed Atletico Milano Dragons, hanno inoltrato a Sport e Salute le istanze truffaldine, percependo altresì le indebite indennità.
Come emerso dall’attività istruttoria condotta in sede penale, le “Attestazioni dell’Organizzazione Sportiva“ allegate alle istanze di richiesta di indennità per i presunti collaboratori della Football Milan Ladies SSD recavano in calce la sottoscrizione del Pennati (“la Direzione Generale – Marco Pennati”) e quelle allegate alle istanze presentate dalla Atletico Milano Dragons la sottoscrizione della sig.ra Todeschini Viero (“il Presidente Fernanda Todeschini Viero”).
Nel caso di specie appare pertanto evidente che i due tesserati abbiano utilizzato le due compagini societarie, di cui avevano la legale rappresentanza, al fine di porre in essere l’attività truffaldina contestata, i cui illeciti profitti sono confluiti (anche) sui conti correnti intestati alle predette società.
Occorre però rilevare come tali condotte, così come contestate nell’atto di deferimento, riguardino due società (di cui una cessata) partecipanti ai campionati organizzati dal Comitato Regionale Lombardia, con conseguente competenza funzionale, ex art. 88 CGS, del relativo Tribunale Territoriale.
Sotto tale profilo, atteso il dichiarato difetto di giurisdizione (anche) nei confronti del Tecnico (sig. Lanciano) non può rilevare l’originaria individuazione della competenza a far data dall’avviso della conclusione delle indagini e/o del deferimento (“al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all’organo giudicante predeterminato dal legislatore federale” ex pluris CFA 129/2023-2024), non sussistendo, nel caso di specie, alcun rischio di contrasti di giudicati in ambito endofederale.
La declaratoria del difetto di giurisdizione relativamente alle posizioni del sig. Lertora, della sig.ra Bertini, del sig. Vicentini e del sig. Lanciano e del difetto di competenza relativamente alle posizioni del sig. Pennati, della sig.ra Viero Todeschini e della SSD Football Milan Ladies assorbe ogni altra eccezione ed esime il Tribunale dalla valutazione nel merito del presente deferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle posizioni del sig. Lertora, della sig.ra Bertini, del sig. Vicentini e del sig. Lanciano.
Dichiara il proprio difetto di competenza relativamente alle posizioni del sig. Pennati, della sig.ra Viero Todeschini e della SSD Football Milan Ladies e trasmette gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, ritenuto competente per territorio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 novembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Antonella Arpini
Depositato in data 24 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
