F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 94/TFN – SD del 14 Novembre 2025 (motivazioni) – Bandi Veraldo, Nami Luca e A.S.D. Mezzano – 75/TFNSD

Decisione/0094/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0075/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)

Valentina Ramella - Vice Presidente

Monica Coscia – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9718/1305pf2425/GC/DP/ff del 9 ottobre 2025, depositato il 10 ottobre 2025, nei confronti dei sigg.ri Bandi Veraldo, Nami Luca e della società A.S.D. Mezzano, la seguente

DECISIONE

Con nota Prot. 9718/1305pf24-25/GC/DP/ff del 9 ottobre 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. BANDI Veraldo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mezzano, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 11.2, per aver consentito e comunque non impedito che la propria società di appartenenza A.S.D. Mezzano realizzasse degli open day, nelle giornate dal 1° al 4 luglio 2025, senza averne dato preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver consentito e comunque non impedito che la conduzione tecnica degli open day, svolti dalla società A.S.D. Mezzano dal 1° al 4 luglio 2025 in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, fosse affidata al sig. Luca Nami pur non essendo quest’ultimo regolarmente tesserato per la predetta società alla data di svolgimento dei menzionati open day (richiesta di tesseramento depositata presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 19.8.2025);

- il sig. NAMI Luca, all’epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse della società A.S.D. Mezzano, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dagli artt. 33 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 11.2, per aver preso parte, assumendone la conduzione tecnica, agli open day svolti dalla società A.S.D. Mezzano dal 1° al 4 luglio 2025 in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società alla data di svolgimento dei menzionati open day (richiesta di tesseramento depositata presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 19.8.2025);

- la società A.S.D. Mezzano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Bandi Veraldo e Nami Luca, così come descritti nei capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Presunta attività di proselitismo posta in essere dal tecnico Luca Nami – UEFA C cod. 170.787 – finalizzata al trasferimento di alcuni calciatori della società A.S.D. Romagna Accademy presso la società A.S.D. Mezzano”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 26 giugno 2025 al n. 1305 pf 24-25.Nel corso dell’attività istruttoria, per quanto qui di interesse, sono stati acquisiti il foglio censimento della società A.S.D. Mezzano per la stagione sportiva 2024-2025; le note del Settore Tecnico della F.I.G.C. dell’1.7.2025 e del 22.8.2025 relative alla posizione di tesseramento del tecnico sig. Nami Luca; la nota della Delegazione Provinciale di Ravenna L.N.D. - F.I.G.C. del 7.7.2025 relativa all’organizzazione degli open day da parte della società A.S.D. Mezzano.

Sono stati altresì auditi, tra gli altri, i signori Bandi Veraldo e Nami Luca, rispettivamente Presidente e allenatore della società A.S.D. Mezzano.

La Comunicazione di Conclusione delle Indagini risulta ritualmente notificata in data 27.8.2025.

Con un’unica memoria a firma dell’avv. Giovanni Bottini, inviata all’esito della CCI ed indirizzata alla Procura Federale, i soggetti avvisati hanno contestato gli addebiti e hanno chiesto alla Procura Federale dichiararsi il loro proscioglimento e disporsi l’archiviazione del procedimento, ovvero, in via subordinata, irrogarsi la sanzione dell’ammonizione o, in via ancora più gradata, dell’ammonizione con diffida.

Con l’anzidetta si sostiene che il sig. Bandi avrebbe omesso la richiesta della preventiva comunicazione degli Open Day per un “mero errore incolpevole, frutto di un malinteso organizzativo” e che difetterebbe, nella circostanza, “l’elemento soggettivo della colpa, dovendo trovare applicazione l’esimente della buona fede”.

Si sostiene, altresì, che il mancato tesseramento del tecnico Nami Luca sarebbe stato determinato dalla impossibilità di procedere agli adempimenti normativamente richiesti prima del 3.7.2025 e che il tesseramento sarebbe poi intervenuto solo il successivo 19.8.2025 per fatto non imputabile ai deferiti.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 11.11.2025 non sono pervenute memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 11.11.2025, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale; l’avv. Giovanni Bottini per i deferiti; il sig. Nami Luca personalmente.

L’avv. Liberati, ha ribadito che il procedimento, inizialmente avente ad oggetto una presunta attività di proselitismo non consentita che le indagini hanno escluso, ha invece consentito di accertare lo svolgimento degli “Open Day” in assenza di preventiva comunicazione, oltre che lo svolgimento, da parte del sig. Nami Luca, di un’attività tecnica in assenza di tesseramento; si è quindi riportato all’atto di deferimento ed ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Bandi Veraldo; mesi 2 (due) di squalifica per il sig. Nami Luca; ammenda di 400,00 (quattrocento/00) per l’ASD Mezzano.

L’avv. Bottini, pur non negando la mancata comunicazione preventiva, ha ascritto l’omissione a dimenticanza e ad un mero errore incolpevole, con esclusione di qualsivoglia volontà di eludere le norme.

Quanto al sig. Nami Luca, ha chiesto tenersi conto che l’evento si è svolto nei giorni dal 1° al 4 luglio 2025; che la stagione sportiva 2025-2026 ha avuto iniziato solo il 3 luglio; che negli anni precedenti era comunque tesserato per l’ASD Mezzano, così come, a partire dal 19.8.2025 anche per la stagione 2025-2026. Si è quindi riportato al contenuto della memoria già inoltrata all’esito della CCI e concluso per l’irrogazione della sanzione minima di giustizia.

Il sig. Nami Luca ha dichiarato di ignorare di non essere tesserato al momento dello svolgimento dell’attività ascrittagli e che se lo avesse saputo non vi avrebbe preso parte, comunque assumendosi la responsabilità per l’errore commesso. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Come emerso dall’atto di deferimento e ribadito in udienza dal Sostituto Procuratore Federale, l’attività degli organi inquirenti, in origine volta ad accertare lo svolgimento di una non consentita attività di proselitismo da parte dell’ASD Mezzano esclusa già in nuce, si è nel prosieguo indirizzata sulla regolarità dell’Open Day organizzato dalla medesima società nei giorni dal 1° al 4 luglio 2025 e sull’attività tecnica nell’occasione svolta dal sig. Nami Luca in assenza di tesseramento.

Per quanto qui rileva, “Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff” e,

“Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato” (C.U. N. 1 - S.S. 2024-2025).

L’inoltro della preventiva comunicazione costituisce adempimento ben nota alla società e, per essa, al suo organo apicale, che già negli anni precedenti, oltre che nella corrente stagione sportiva, come emerso dalle argomentazioni difensive e dai CC.UU. prodotti, ha ripetutamente organizzato siffatti eventi.

La mancata preventiva comunicazione dell’evento di che trattasi costituisce, pertanto, una chiara omissione che, per quanto ascritta a mera dimenticanza, non può assurgere a rango di errore incolpevole, non avendo la difesa nemmeno dedotto in cosa esso sia consistito.

È vero, invece, che l’asserita dimenticanza non può che essere ascritta a negligenza, avendo la società mancato di prestare la dovuta attenzione e cura nel compimento dell’adempimento richiesto, dimenticando e omettendo di fare ciò che era previsto a suo carico dal richiamato C.U. N. 1, e che tale negligenza, da ultimo, integra l’elemento soggettivo della colpa in presenza del quale “Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale […] sono responsabili delle violazioni […] delle norme loro applicabili” (art. 5, co.1, CGS).

La responsabilità del sig. Bandi Veraldo, per i fatti di cui al capo a) dell’atto di deferimento, per avere consentito e comunque non impedito la realizzazione degli open day in assenza di preventiva comunicazione deve in definitiva ritenersi accertata con ragionevole certezza.

Ad analoga conclusione deve addivenirsi quanto al capo b) dell’atto di deferimento e al capo di incolpazione riferito al sig. Nami Luca, fatti per i quali la responsabilità dei deferiti deve ritenersi ugualmente accertata.

È documentalmente accertato, e riconosciuto dalle parti, invero, che nel corso del noto evento il sig. Nami Luca abbia svolto l’attività tecnica in favore del sodalizio in assenza di tesseramento e che il sig. Bandi Veraldo tanto abbia consentito e comunque non impedito.

Il sig. Nami Luca risulta essere tecnico in possesso di licenza UEFA C scaduta il 31.12.2024, all’epoca dei fatti non tesserato (v. nota S.T. FIGC del 1°.7.2025), la cui richiesta di tesseramento per l’ASD Mezzano è stata depositata il 19.8.2025 (v. nota S.T. FIGC del 22.8.2025).

A nulla rilevano i pregressi rapporti di tesseramento asseritamente intercorsi con la società deferita, ferma la mancanza di tesseramento al momento dei fatti e, con essa, la violazione della normativa di settore che, da un lato, impone ai “tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico” di “chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività” (art. 33, co. 1) e, dall’altro, consente alle società “ di avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico” (art. 23, co. 1), i quali, a loro volta “ sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali” (co. 2, art. cit.).

Dei fatti ascritti al sig. Bandi Veraldo ed al sig. Nami Luca, l’ASD Mezzano risponde, rispettivamente, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2, CGS.

In punto sanzioni si premette che, per “poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023 e che per tale ragione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.” Nel dosare le sanzioni, avuti presenti gli anzidetti principi, il Collegio ritiene di tenere nel dovuto conto, da un lato, che il sodalizio è effettivamente uso comunicare preventivamente gli “Open Day” al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e, dall’altro, che l’attività tecnica in assenza di tesseramento è stata svolta dal sig. Nami Luca, tecnico comunque in possesso di licenza UEFA C, se pure al momento dei fatti scaduta da alcuni mesi, per un periodo limitato di giorni (1° - 4 luglio 2025).

In parziale adesione alle richieste formulate dalla Procura federale, pertanto, sanzioni congrue da comminare, come da dispositivo, sono quelle della inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del sig. Bandi Veraldo; della squalifica di mesi 1 (uno) nei confronti del sig. Nami Luca e dell’ammenda di 300,00 (trecento/00) nei confronti dell’ASD Mezzano.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Bandi Veraldo, mesi 2 (due) di inibizione;

- al sig. Nami Luca, mesi 1 (uno) di squalifica;

- alla società A.S.D. Mezzano, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 14 novembre 2025

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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