F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 99/TFN – SD del 20 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Team Giorgione C5 – 85/TFNSD

Decisione/0099/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente

Luca Voglino – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11569/776pf24- 25/GC/DP/ff del 30 ottobre 2025, depositato il 31 ottobre 2025, nei confronti della società ASD Team Giorgione C5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 11569/776pf24-25/GC/DP/ff del 30 ottobre 2025, depositato il 31 ottobre 2025, nei confronti della società ASD Team Giorgione C5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Andrea Reginato e Josè Vagner Rocha, all’epoca dei fatti dirigenti della predetta società.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ASD Team Giorgione C5 hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ASD Team Giorgione C5 la sanzione di euro 356,00 (trecentocinquantasei/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo/i dichiarato/i efficace/i, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 20 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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