F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62/TFN-SVE del 17 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Roseto Calcio / Notaresco Calcio 1924 Srl – 67/TFNSVE
Decisione/0062/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0067/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente (Relatore)
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Roseto Calcio (911216) contro la Società Notaresco Calcio 1924 SRL (62988) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ferri Roberto (6778274), la seguente
DECISIONE
In data 7.10.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Roseto Calcio (Matricola 911216) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Notaresco Calcio 1924 Srl (Matricola 62988), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ferri Roberto (Matricola 6778274).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale, è stato effettuato in data 01.07.2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. Il premio è stato quantificato in euro 183,00 (centoottantatre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 24.07.2025.
In data 10 ottobre 2025 è stata depositata copia della contabile bancaria attestante l’avvenuto bonifico dell’importo di € 183,00 in pagamento del dovuto.
All’udienza fissata il giorno 17 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- non essendo state depositate controdeduzioni;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- considerato l'intervenuto pagamento del premio; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’avvenuto pagamento del dovuto in data 10 ottobre 2025, dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Paola Balducci
Depositato in data 17 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
