F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65/TFN-SVE del 17 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Roseto Calcio / ASD Fontanelle – 70/TFNSVE
Decisione/0065/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0070/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente (Relatore)
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Roseto Calcio (911216) contro la società ASD Fontanelle (600626) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pierfrancesco Recchiuti (2409588), la seguente
DECISIONE
In data 7.10.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Roseto Calcio (Matricola 911216) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Fontanelle (Matricola 600626), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pierfrancesco Recchiuti (Matricola 2409588).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale, è stato effettuato in data 16.07.2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Il premio è stato quantificato in euro 196,00 (centonovantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 24.07.2025.
All’udienza fissata il giorno 17 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- non essendo state depositate controdeduzioni;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Fontanelle (Matricola 600626) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Pierfrancesco Recchiuti (Matricola 2409588) nella misura di euro 196,00 (centonovantasei/00), in favore della società ASD Roseto Calcio (Matricola 911216).
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Paola Balducci
Depositato in data 17 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
