F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67/TFN-SVE del 17 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Turriscalcio Valpescara / SSD Ortona Calcio – 84/TFNSVE

Decisione/0067/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0084/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Divinangelo D’Alesio - Componente

Antonino Piro – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Turriscalcio Valpescara (921035) contro la società SSD Ortona Calcio (932464) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Di Castelnuovo Vittorio (7029886), la seguente

DECISIONE

In data 8/10/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Turris Calcio Val Pescara (già Virtus Ortona Calcio) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Ortona Calcio, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Di Castelnuovo Vittorio.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo è stato effettuato nella stagione sportiva 2024/25 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive da 2016/17 a 2020/21.

Ugualmente dalla stessa si rileva che il premio è stato quantificato in euro 910,00 (novecentodieci/00), dall’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 12/9/2025.

All’udienza fissata il giorno 17/11/25, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- valutata come tardiva la contestazione dell’Ortona Calcio che neppure ha richiesto di essere sentita in udienza;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Ortona Calcio alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Di Castelnuovo Vittorio nella misura di euro 910,00 (novecentodieci/00), in favore della società Turris Calcio Val Pescara.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 17 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it