F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73/TFN-SVE del 17 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Sporting Club Corigliano / US Sassuolo Calcio Srl – 96/TFNSVE

Decisione/0073/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0096/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Gino Scaccia – Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Sporting Club Corigliano (206741) contro la società US Sassuolo Calcio Srl (61752) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giuseppe Policastri (3141929), la seguente

DECISIONE

In data 15.10.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Sporting Club Corigliano (206741) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società US Sassuolo Calcio Srl (61752), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giuseppe Policastri (3141929).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale è stato effettuato in data 14.07.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022. Il premio è stato quantificato in euro 5.184,00 (cinquemilacentottantaquattro/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 30.07.2025.

All’udienza fissata il giorno 17 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- ascoltata la parte ricorrente in udienza;

- non essendo state depositate controdeduzioni;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società US Sassuolo Calcio Srl (61752) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giuseppe Policastri (3141929) nella misura di euro 5.184,00 (cinquemilacentottantaquattro/00), in favore della società ASD Sporting Club Corigliano.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2025.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Stanislao Chimenti

Paola Balducci       

 

Depositato in data 17 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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