F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74/TFN-SVE del 17 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Sporting Club Corigliano / ASD Castrovillari Calcio – 97/TFNSVE
Decisione/0074/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0097/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente (Relatore)
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Sporting Club Corigliano (206741) contro la società ASD Castrovillari Calcio (610731) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Alfonso Rugna (5888869), la seguente
DECISIONE
In data 15.10.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Sporting Club Corigliano (206741) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Castrovillari Calcio (610731), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Alfonso Rugna (5888869).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento di lavoro sportivo è stato effettuato in data 24.11.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. Il premio è stato quantificato in euro 300,00 (trecento/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 1.08.2025.
All’udienza fissata il giorno 17 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- ascoltata la parte ricorrente in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Castrovillari Calcio (610731) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Alfonso Rugna (5888869) nella misura di euro 300,00 (trecento/00), in favore della società ASD Sporting Club Corigliano.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Stanislao Chimenti
Paola Balducci
Depositato in data 17 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
