F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83/TFN-SVE del 19 Novembre 2025 (motivazioni) – SSD Cjarlinz Muzane a rl/US Triestina Calcio 1918 Srl

Decisione/0083/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0109/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Marco Scarpati - Componente

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società SSD Cjarlinz Muzane a rl (58127) contro la società US Triestina Calcio 1918 Srl (945182) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Edoardo Bagnoli (2890031), la seguente

DECISIONE

In data 22 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SSD CJARLINS MUZANE a r.l. (matr. 58127) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 Srl (matr. 945182), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Edoardo Bagnoli (matr. 2890031).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto lavoro sportivo è stato effettuato in data 8 aprile 2025 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024, senza soluzione di continuità. Il premio è stato quantificato in euro 6.660,00 (seimilaseicentosessanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 22 ottobre 2025.

All’udienza fissata il giorno 19 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- considerato che la società controparte non ha inviato controdeduzioni;

- preso atto della presenza del Dott. Gianluca Canzian, in rappresentanza della società ricorrente;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 Srl (matr. 945182) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Edoardo Bagnoli (matr. 2890031) nella misura di 6.660,00 (seimilaseicentosessanta/00), in favore della società SSD CJARLINS MUZANE a r.l. (matr. 58127).

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 19 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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