F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 87/TFN-SVE del 19 Novembre 2025 (motivazioni) – SSD Sangiuliano CVS a.r.l./US Pergolettese 1932
Decisione/0087/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0115/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Marco Scarpati – Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società SSD Sangiuliano CVS a.r.l. (937718) contro la società US Pergolettese 1932 (37970) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Clerici Leonardo (2500372), la seguente
DECISIONE
In data 25 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SSD Sangiuliano CVS a.r.l. ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società US Pergolettese 1932, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Clerici Leonardo.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale, è stato effettuato in data 19 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il premio è stato quantificato in euro 3.168,00 (tremilacentosessantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 28 luglio 2025.
All’udienza fissata il giorno 19 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società US Pergolettese 1932 alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Clerici Leonardo nella misura di euro 3.168,00 (tremilacentosessantotto/00), in favore della società SSD Sangiuliano CVS a.r.l..
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato in data 19 novembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
