F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 89/TFN-SVE del 20 Novembre 2025 (motivazioni) – Petrarca Calcio A Cinque Srl/Antenore Sport Padova/Varotto Marco – 13/TFNSVE
Decisione/0089/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0013/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carlo Cremonini – Componente
Antonino Piro - Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2025, sul ricorso proposto in data 20 agosto 2025 da parte della società Petrarca Calcio A Cinque Srl avverso la mancata corresponsione della premialità ex art. 99 NOIF da parte della società Antenore Sport Padova in relazione al calciatore Varotto Marco, la seguente
DECISIONE
In data 19/08/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Petrarca Calcio A Cinque SRL SSD ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD ANTENORE SPORT PADOVA, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Varotto Marco.
La Società ricorrente contesta l’attestazione del suddetto premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC eccependo che ai fini della quantificazione del premio ex art. 99 NOIF, detta certificazione sarebbe errata in quanto il calciatore Varotto Marco avrebbe stipulato con la Antenore Sport Padova anche un ulteriore contratto nella stagione sportiva 2024/2025 e, pertanto, sarebbe stato tesserato con la stessa non per la sola stagione 2023/2024 come indicato nella certificazione, ma anche nella successiva stagione 2024/2025, con conseguente modifica del relativo coefficiente di moltiplicazione.
La Società controparte, ritualmente notiziata del ricorso, nulla ha controdedotto.
All’esito di ordinanze istruttorie del 17 settembre 2025 e del 07 e 27 ottobre 2025, questo Tribunale ha acquisito la documentazione relativa ai motivi del ricorso e in data 10 novembre 2025 il procedimento è stato discusso e deciso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Allo stato dell’acquisita documentazione, è emerso che effettivamente la società Antenore Sport Padova è stata titolare del tesseramento del calciatore Varotto Marco per due stagioni sportive, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente modifica del premio erroneamente quantificato sulla Piattaforma Telematica Premi FIGC e in questa sede contestato.
Si rimettono quindi gli atti agli Uffici competenti per la corretta quantificazione del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Varotto Marco, sulla base delle su emerse risultanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e manda ai competenti uffici federali per la quantificazione del premio come in motivazione e per il conseguente aggiornamento della piattaforma telematica federale.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Giuseppe Lepore
Depositato in data 20 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
