F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90/TFN-SVE del 20 Novembre 2025 (motivazioni) – Petrarca Calcio A Cinque Srl/Antenore Sport Padova/ Franceschini Andrea – 12/TFNSVE
Decisione/0090/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0012/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carlo Cremonini – Componente
Antonino Piro - Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2025, sul ricorso proposto in data 19 agosto 2025 da parte della società Petrarca Calcio A Cinque SRL SSD avverso la mancata corresponsione della premialità ex art. 99 NOIF da parte della società Antenore Sport Padova in relazione al calciatore Franceschini Andrea, la seguente
DECISIONE
In data 19/08/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Petrarca Calcio A Cinque SRL SSD ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD ANTENORE SPORT PADOVA, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Franceschini Andrea.
La Società ricorrente contesta l’attestazione del suddetto premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC eccependo che ai fini della quantificazione del premio ex art. 99 NOIF, detta certificazione sarebbe errata in quanto il calciatore Franceschini Andrea, con riferimento anche alla precedente matricola dello stesso giocatore 3566597, sarebbe stato tesserato con la Antenore Sport Padova anche per le stagioni sportive a far data dal 1995-1996 al 1999-2000 e che le stagioni da considerare ai fini della formazione tecnica sarebbero state tre, dalla 2004-2005 alla 2006-2007, e non due, 2005/2006 e 2006/2007, come indicato nella certificazione, con conseguente modifica del relativo premio.
La Società controparte ritualmente notiziata del ricorso, nulla ha controdedotto.
All’esito di ordinanze istruttorie del 17 settembre 2025 e del 07 e 27 ottobre 2025, questo Tribunale ha acquisito la documentazione relativa ai motivi del ricorso e in data 10 novembre 2025 il procedimento è stato discusso e deciso.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di quanto appresso precisato.
Allo stato dell’acquisita documentazione, è emerso che effettivamente al calciatore Franceschini Andrea, nato il 07.12.1985, sono riconducibili sia la Matricola 3860823 (associato alla carriera nel calcio a 5 - C5 -, con inizio dalla stagione 2022/2023) che la Matricola 3566597 (associata al calcio a 11 - C11 -, per la quale ultima risulta svincolato dalla stagione 2022/2023) il cui storico parte dalla stagione 2000/2001, ma per entrambe le matricole non sono state rinvenute stagioni antecedenti alla 2000/2001. Alla luce di quanto sopra, pertanto, le stagioni da considerare ai fini del premio sono effettivamente tre, dalla 2004-2005 alla 20062007, con conseguente modifica del premio erroneamente quantificato sulla Piattaforma Telematica Premi FIGC e in questa sede contestato.
Si rimettono quindi gli atti agli Uffici competenti per la corretta quantificazione del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Franceschini Andrea, sulla base delle su emerse risultanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e manda ai competenti uffici federali per la quantificazione del premio come in motivazione e per il conseguente aggiornamento della piattaforma telematica federale.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Giuseppe Lepore
Depositato in data 20 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
