F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 91/TFN-SVE del 26 Novembre 2025 (motivazioni) – Virtus Anxanum SSD / US Avellino 1912 Srl – Reg. Prot. 92/TFNSVE
Decisione/0091/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0092/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro – Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società Virtus Anxanum SSD (947190) contro la società US Avellino 1912 Srl (949712) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pierri Floren (2422999), la seguente
DECISIONE
In data 15 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società VIRTUS ANXANUM S.S.D. a r.l. (matr. 947190) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S. Avellino 1912 srl (matr. 949712) , al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pierri Floren (matr. 2422999).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo tesseramento biennale è stato effettuato in data 29 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 2.112,00 (duemilacentododici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 24 luglio 2025. Ha inviato tempestive controdeduzioni la U.S. Avellino 1912 srl , contestando l’attestazione del premio di cui sopra in quanto la nuova formulazione dell’art. 99 bis NOIF e del relativo premio di formazione sarebbe entrata in vigore solo il 30 settembre 2023 e quindi non vi rientrerebbe il caso di specie essendo il tesseramento del calciatore Pierri avvenuto in data 29 settembre 2023.
All’udienza fissata il giorno 19 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente senti le parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- considerato che le eccezioni della società U.S. Avellino 1912 srl non sono condivisibili in quanto la novella dell’art. 99 NOIF è entrata in vigore, per chiara disposizione normativa, in data 4 agosto 2023 e quindi prima del tesseramento in questione (il richiamato comunicato ufficiale 59/A/23 facendo testualmente riferimento alla “verifica sull’applicazione della nuova norma termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023” implica di tutta evidenza la già entrata in vigore della norma stessa);
- ritenuta quindi che la prefata considerazione assorbe ogni altro motivo di contestazione di merito;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società US Avellino 1912 Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Pierri Floren (2422999) nella misura di euro 2.112,00 (duemilacentododici/00), in favore della società Virtus Anxanum SSD.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 26 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
