F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0051/CSA pubblicata del 13 Novembre 2025 – calciatore Melvin Ifeanyi Nwajei
Decisione/0051/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0059/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Leonardo Salvemini - Componente (Relatore)
Rocco Vampa – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0059/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Melvin Ifeanyi Nwajei per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A n. 58 del 21.10.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi in modalità mista, l'avv. Leonardo Salvemini;
Udito l’Avv. Vittorio Rigo e sentito il sig. Melvin Ifeanyi Nwajei;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con delibera del Giudice presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. N. 58 del 21.10.2025 veniva disposta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta in relazione alla gara Campionato Primavera 1 - Trofeo Giacinto Facchetti Parma/Genoa del 18.10.2025. Dal referto del Direttore di gara si legge che “ il calciatore del Parma n. 7 Melvin Ifeanyi Nwajei successivamente ad un contrasto regolare di gioco, rimaneva a terra e cercando di rialzarsi con sopra un calciatore avversario che lo ostacolava, colpiva quest’ultimo con un pugno a mano chiusa sulla tibia ; la condotta avveniva senza possibilità di giocare il pallone, che era lontano, e causava dolore momentaneo al calciatore avversario del Genova, che rimaneva sul terreno di gioco, senza necessità di intervento dei sanitari”
Il Giudice di prime cure, in ragione di tale rappresentazione, in applicazione dell’art. 38 CGS (condotta violenta dei calciatori) ha disposto la sanzione della squalifica del giocatore del Parma per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 40° del secondo tempo, da terra dopo un contrasto di giuoco, colpito con un pugno alla tibia un calciatore della squadra avversaria”
Il reclamo propone una articolata rappresentazione dei fatti al fine di dimostrare l’applicazione al caso che ci occupa della fattispecie dell’art. 39 del CGS (condotta gravemente antisportiva) in luogo di quella richiamata dell’art 38 e quindi della connessa sanzione inferiore a due giornate di squalifica. Infatti, nello stesso reclamo si legge che “Nel corso del minuto 85’ della gara Parma Calcio 1913 – Genoa CFC del 18 ottobre u.s. (ottava partita del girone di andata del Campionato Primavera 1 - Trofeo Giacinto Facchetti s.s. 2025/2026), sul risultato di 2 a 2 il giovane Nwajei, dopo una discesa sulla fascia sinistra, entrava palla al piede in area di rigore, spalla a spalla con il calciatore avversario n. 2 Martino Odero. Questi entrava in scivolata sulla palla, facendo cadere a terra il Melvin Ifeanyi Nwajei. Il contrasto veniva giudicato regolare dal direttore di gara, tanto che il calciatore n. 2 Martino Odero si rialzava prontamente e si dirigeva verso la palla per continuare il gioco, non essendo stato fischiato né un fallo di rigore né una simulazione.
Anche il Melvin Ifeanyi Nwajei tentava di riprendere il gioco ma non poteva rialzarsi perché il calciatore n. 13 di Genoa CFC, Lukas Klišys, stazionava in piedi sopra di lui, ostacolandone con il proprio corpo qualsiasi movimento. Il calciatore n. 13 avversario, con una maliziosa ginocchiata, vanificava altresì il tentativo del Melvin Ifeanyi Nwajei di rimettersi in piedi, facendogli perdere l’equilibrio e costringendolo a rimanere a terra senza poter quindi inseguire anch’egli la palla e proseguire così nell'azione offensiva di gioco all'interno dell'area avversaria.
In questo frangente, l’odierno reclamante dopo essere stato colpito e trattenuto dall’avversario (si ribadisce, il calciatore n.13 signor Lukas Klišys e non già il n.2 Martino Odero autore del tackle indicato a referto), nel solo tentativo di liberarsi dalla morsa delle gambe dell’avversario che stazionava sopra di sé, così da potersi rialzare, impattava “a mano chiusa” il para-stinco del proprio avversario.”
Le argomentazioni del reclamante, in ragione di questa rappresentazione, si possono così riassumere:
1. Il giudice sportivo non ha indicato la qualificazione giuridica della condotta in esame. Ove tale condotta meritasse una sanzione, tuttalpiù essa dovrebbe essere considerata quale condotta “meramente antisportiva”, ricorrendo gli elementi costitutivi di tale fattispecie individuati dalla giurisprudenza: a) unicità e brevità dell’evento, accaduto in seguito ad un contrasto di gioco; b) svolgimento del gioco, nel tentativo di riprendere l’azione di gioco e recuperare il pallone; c) assenza di intenzionalità lesiva (mancanza di volontarietà di arrecare pregiudizio all’avversario avendo egli attinto il para stinco con la mano) nonché di conseguenze fisiche, per l’avversario (“che rimaneva sul terreno di gioco, senza necessità di intervento dei sanitari” non essendo neppure astrattamente configurabile una qualsivoglia conseguenza fisica a seguito di un contatto tra mano chiusa e para stinco). Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude per l’accoglimento del reclamo, con conseguente riduzione della sanzione comminata ad una giornata di squalifica;
2. il reclamante invoca altresì l’applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, affermando che “ nella denegata e non creduta ipotesi in cui quest’Ecc.ma Corte adita ritenesse di non dover accogliere il precedente superiore ed assorbente motivo di reclamo, si rileva come la sanzione comminata, pari a tre giornate di squalifica, risulti eccessivamente afflittiva e quindi sproporzionata rispetto all’effettivo svolgimento dell’azione e alle circostanze del caso. A fondamento richiama numerosi precedenti giurisprudenziali di codesta Corte.”
3. Infine, chiede la riduzione della sanzione, invocando l’applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. a) e b), e comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., non considerate dal Giudice Sportivo, anche se rilevanti ai fini della determinazione della sanzione: in primis, il “fatto agonistico”, nel corso del quale l’episodio è occorso, ovvero la gara contro Genoa CFC. Come risulta dal referto, la gara volgeva al termine con il risultato di parità (2 a 2). Parma Calcio, squadra di casa, stava insistentemente cercando la vittoria, come peraltro confermato dal fatto che il Calciatore, di ruolo attaccante, era stato inserito da poco (al minuto 56’) sul terreno di gioco, dall’allenatore di Parma Calcio, nel tentativo di aumentare la pressione offensiva di Parma Calcio. Assume in proposito il reclamante: “È ragionevole dedurre quale fosse lo spirito del Calciatore, che aveva appena effettuato uno scatto per una ventina di metri, palla al piede, entrando nell'area di rigore avversaria, ed era poi finito a terra per un contrasto di gioco con il calciatore n. 2 di Genoa CFC, quando si era poi ritrovato, nel tentativo di rialzarsi, nuovamente spinto a terra con una ginocchiata da un calciatore avversario (n.13 di Genoa CFC), che stazionandogli poi sopra gli aveva impedito di riprendere l’azione e recuperare il pallone. In secondo luogo, non si può trascurare come il comportamento della “persona offesa” abbia concorso in modo determinante a provocare l’azione del Calciatore, che stava cercando di rialzarsi da terra. Si chiede pertanto che l’Ecc.ma Corte adita voglia prendere in considerazione anche le circostanze attenuanti di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’art. 13 del CGS per avere il Calciatore posto in essere la condotta sanzionata, in reazione immediata al comportamento ingiusto altrui.”
Pertanto, il reclamante “insta affinché la sanzione venga riproporzionata ed adeguata: - alla gravità effettiva dell’asserita infrazione, considerate la particolare tenuità del contatto, avvenuto “sulla tibia”, ovverosia su di una parte del corpo coperta dal para stinco, e l’assenza di alcuna conseguenza fisica dell’avversario (il quale “rimaneva sul terreno di gioco, senza necessità di intervento dei sanitari”); - alla mancanza di proteste da parte del Calciatore dopo l’esibizione del cartellino rosso da parte del Direttore di Gara; alla specchiata condotta del Calciatore il quale, non solo non ha mai commesso condotte assimilabili a quella che oggi ci occupa, ma che nel precedente campionato primavera 24/25 non aveva ricevuto neppure un’ammonizione (doc.11) e quest’anno è stato sanzionato, nelle prime sette giornate, con un solo cartellino giallo (doc.12). Alla luce di quanto sopra esposto, previa applicazione delle invocate circostanze attenuanti, in subordine si chiede l’intervento di questa Ecc.ma Corte affinché, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal signor Nwajei, riduca la sanzione comminata a due giornate di squalifica.”
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte dal sig. Melvin Ifeanyi Nwajei, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.
Questa Corte riafferma che il comportamento assunto dal calciatore durante la gara “Campionato Primavera 1 - Trofeo Giacinto Facchetti Parma/Genoa” del 18.10.2025, come rappresentato dal referto del Direttore di Gara, debba essere ascritto alla condotta delineata dall’art. 38 del CGS quale condotta violenta e non già, come invocato dal reclamante, quale condotta gravemente antisportiva. Infatti, questa Corte ritiene che la reazione al comportamento del calciatore del Genoa sia stata inequivocabilmente violenta, come tale non rientrante in quei comportamenti, anche se antisportivi, connessi direttamente ed inequivocabilmente ad una fase di gioco.
Infatti, come rappresentato nel referto, la reazione del calciatore avveniva con l’azione di gioco lontana, confermando la natura meramente violenta del gesto e per nulla sportiva.
Tuttavia, appare applicabile al caso che ci occupa, in ragione della descrizione dei fatti operata dal referto arbitrale e di quella effettuata dal reclamante che ben si integrano, senza contraddire quanto affermato dal direttore di gara, l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), per avere agito il calciatore in reazione immediata ad un comportamento o fatto ingiusto altrui, con la conseguente riduzione a due giornate della sanzione disposta dal Giudice di prime cure.
Infine, a nulla rilevano le ulteriori ragioni esposte dal reclamante che vengono assorbite dalle motivazioni sopra esposte.
In conclusione, il reclamo del calciatore Melvin Ifeanyi Nwajei va parzialmente accolto, con la conseguente riduzione della sanzione della squalifica a lui comminata a due giornate di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Salvemini Antonino Savo Amodio
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
