F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0065/CSA pubblicata del 25 Novembre 2025 – calciatore Gennaro Iaccarino

Decisione/0065/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0084/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Paolo Tartaglia – Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0084/CSA/2025-2026 proposto dal Sig. Gennaro Iaccarino, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 34/Div del 11.11.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.11.2025, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Federico Menichini; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore, Sig. Gennaro Iaccarino, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 34/Div del 11.11.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone B, Perugia/Arezzo del 09.11.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la squalifica per due giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva con intensità con i tacchetti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti.”

L’odierno reclamante, con il reclamo introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo ad una giornata effettiva di gara, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della seconda giornata di squalifica.

La difesa del calciatore, ritiene abnorme la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo alla luce della particolare tenuità del fatto e dall’assenza di qualsivoglia conseguenza per l’avversario. Si sarebbe trattato di un normale scontro di gioco, del tutto involontario, nel tentativo di giocare il pallone. Secondo la difesa del reclamante, in considerazione della complessiva dinamica dell’azione nonché dell’aspetto oggettivo in cui si è realizzata, l’unico addebito, a tutto voler concedere, imputabile al calciatore potrebbe risiedere nell’aver posto in essere un comportamento meramente negligente e/o imprudente, ovvero, al limite, di aver usato un’eccessiva vigoria in un contrasto di gioco, qualificabile come condotta antisportiva, sanzionabile, come da giurisprudenza costante, con la squalifica per n.1 giornata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 novembre 2025, in video conferenza, è comparso l’Avv. Federico Menichini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso come in atti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi che seguono.

La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., facciano “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto dell’arbitro, preciso e dettagliato, la condotta tenuta nella circostanza dal calciatore, Sig. Gennaro Iaccarino, deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ex art. 39 C.G.S., con la squalifica per due giornate effettive di gara.

Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante un’azione di gioco, che viola gravemente le regole dell’agonismo e dell’etica sportiva, eccedendo i limiti consentiti.

Passando ad esaminare la condotta oggetto del presente giudizio, sulla base di quanto refertato dal Giudice di Gara, occorre evidenziare come il comportamento del calciatore risulti, senza dubbio alcuno, di particolare gravità, al limite della condotta violenta (art. 38 CGS), trattandosi di intervento con uso di forza eccessiva, con pallone a distanza di gioco, all’altezza del ginocchio, con tacchetti esposti, che ha messo a serio rischio l’integrità fisica del calciatore avversario.

A nulla rileva la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze ed intervento dei sanitari, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave.

Questa Corte, in considerazione di quanto precede, ritiene condivisibile e corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore, Sig. Gennaro Iaccarino.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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