F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0067/CSA pubblicata del 27 Novembre 2025 – JUVENTUS F.C. spa
Decisione/0067/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0078/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Daniele Cantini – Componente
Paolo Tartaglia - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0078/CSA/2025-2026, proposto da JUVENTUS F.C. spa in data 10.11.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 32/DIV del 04.11.2025;
visto il reclamo;
visti tutti gli atti della causa; sentito l’Arbitro;
relatore nell'udienza del 18.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della reclamante, l'Avv. Maria Cesarina Turco.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La JUVENTUS F.C. spa ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra VIS PESARO e JUVENTUS F.C. del 03/11/2025, è stata irrogata al calciatore Puczka David la squalifica per tre gare effettive con la seguente motivazione: “per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva violentemente con uno schiaffo all’altezza del collo, rendendo necessari i soccorsi ma senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto con il pallone non a distanza, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco”.
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a due giornate di gara, la reclamante ha sostenuto che, pur dovendosi ricondurre la fattispecie nell’ambito di cui all’art. 38 C.G.S., si sarebbe trattato di un episodio di non particolare gravità in quanto l’azione scorretta sarebbe avvenuta durante il gioco e in ogni caso in una fase di contrasto calcistico tra i due giocatori e non avrebbe provocato conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.
Sentito l’Arbitro e previa discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 18 novembre 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ha ritenuto di sentire a chiarimenti l’Arbitro, riferendone poi in udienza al legale della reclamante.
L’Arbitro ha confermato che l’episodio de quo è emerso dopo review con cui ha potuto constatare che il calciatore aveva colpito con uno schiaffo violento al collo l’avversario e che il pallone si trovava a distanza di circa 10 metri, in tal senso chiarendo e precisando l’inciso “con il pallone non a distanza di gioco” riportato nel referto, oggetto di rilievi da parte della reclamante.
La Corte, considerato quanto precisato dall’Arbitro in termini di condotta del Puczka David e di distanza dal gioco del fatto accaduto, ritiene pienamente applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 38 C.G.S. che prevede come sanzione minima quella di tre giornate di squalifica, non ravvisando la lievità dello schiaffo e, quindi, i presupposti per attenuare la sanzione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
