F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0073/CSA pubblicata del 5 Dicembre 2025 – società S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l. – Sig. Luca Espinosa

Decisione/0073/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0096/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Arnaldo Morace Pinelli - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0096/CSA/2025-2026 proposto dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 37/Div del 25.11.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.12.2025, l’Avv. Daniele Cantini e sentito a chiarimenti l’Arbitro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio segretario, Sig. Luca Espinosa, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 37/Div del 25.11.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Giugliano/Casarano del 22.11.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al Sig. Luca Espinosa la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 5 gennaio 2026.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante non fosse in distinta, faceva accesso nel recinto di gioco tramite il cancello della Tribuna Centrale, e si avvicinava all’area di revisione FVS colpendo il gabbiotto del FVS così costringendo l’Arbitro ad interrompere la review. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione ex art. 36 cit. (r. arbitrale, r. proc. Fed.).”.

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, in via istruttoria, l’acquisizione delle immagini video allegate al ricorso, ai sensi dell’art.61, comma 2, C.G.S. e, sempre in via istruttoria, l’audizione del Sig. Luca Espinosa.

La società reclamante sostiene che il proprio tesserato era pienamente legittimato ad accedere al recinto di gioco essendo stato inserito negli elenchi consegnati ai Collaboratori della Procura Federale e al Delegato di Lega, con il ruolo di “Referente, durante il giorno della gara, per il Delegato di Lega pro e per il Collaboratore della procura Federale”.

La società ritiene, altresì, inattendibile il referto arbitrale per carenza di percezione visiva e uditiva. L’arbitro ha sicuramente percepito un forte rumore, causato da un colpo al gabbiotto del FVS (Football Video Support), ma non poteva in alcun modo individuarne il responsabile essendo impegnato nella revisione all’interno del gabbiotto.

Inoltre, parte reclamante evidenzia una contraddittorietà tra il rapporto dell’arbitro e quanto refertato dai Collaboratori della Procura Federale. Infatti, il rapporto del Direttore di Gara ipotizza un presunto colpo al gabbiotto, ma non fa cenno a presunte proteste da parte del sanzionato, mentre il referto dei Collaboratori della Procura Federale descrive una presunta protesta verbale, ma non fa cenno alcuno su presunti colpi al gabbiotto della FVS da parte del Sig. Espinosa.

In tale contesto di assoluta incertezza sui fatti di causa, la società reclamante invoca l’applicazione del favor rei (o in dubio pro reo).

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 dicembre 2025, in video conferenza, nessuno è comparso per la società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l..

Il reclamo, previa audizione a chiarimenti dell’Arbitro della gara, è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi che seguono.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art.61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento Sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Leonardo Mastrodomenico, arbitro della gara Giugliano/Casarano del 22.11.2025, raggiunto telefonicamente, ha precisato che, mentre era in corso una review, udiva un forte colpo sulla parete sinistra del gabbiotto dedicato alla FVS (Football Video Support) che lo induceva ad interrompere la revisione. Uscito dal gabbiotto, si recava sul lato sinistro della struttura per verificare chi fosse l’autore di tale gesto. Sul posto vi era soltanto il Sig. Luca Espinosa, identificato come membro della società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l., che, pertanto, veniva espulso essendo l’autore del comportamento in questione. Il Direttore di Gara ha, altresì, confermato che il Sig. Espinosa non era presente nella “distinta di gara”.

Le persone ammesse nel recinto di gioco sono quelle specificamente indicate nell’art. 66 delle NOIF e riportate nell’elenco di gara, quello che viene comunemente definito “distinta”, che viene consegnata all’arbitro prima dell’inizio della gara. Il Sig. Espinosa non figurava nella cosiddetta “distinta” e, pertanto, non aveva titolo per accedere al recinto di gioco. L’elenco depositato agli atti del presente giudizio dalla reclamante, senza prova di tempestiva consegna in occasione della gara, non legittima il Sig. Espinosa ad avere accesso al recinto di gioco.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto dell’arbitro, delle sue precisazioni e del contenuto del referto dei Collaboratori della Procura Federale, la condotta tenuta nella circostanza dal Sig. Luca Espinosa, deve essere qualificata come condotta irriguardosa, ex art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., che prevede come sanzione minima l’inibizione per mesi due, trattandosi nella fattispecie di un dirigente dalla S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l..

Il Giudice Sportivo, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta posta in essere dal Sig. Luca Espinosa durante la revisione FVS, ha inflitto al dirigente una sanzione inferiore rispetto al minimo edittale.

Questa Corte, in considerazione di quanto precede, ritiene condivisibile e corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Luca Espinosa.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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