F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0049/CSA pubblicata del 13 Novembre 2025 – società A.S.D. a RL Nuova Sondrio Calcio – calciatore Flores Heatley Kayro Stan

Decisione/0049/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0076/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente (relatore)

Nicola Durante – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0076/CSA/2025-2026 proposto dalla Società A.S.D. ARL Nuova Sondrio Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 pubblicato in data 4 novembre 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza dell’11 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; Udito il Dott. Filippo Marra Cutrupi, e sentito il sig. Flores Heatley Kayro Stan; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 5 novembre 2025 la Società ASD ARL Nuova Sondrio Calcio ha impugnato la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara del calciatore Flores Heatley Kayro Stan, applicata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 4 novembre 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 41 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Casatese Merate A.S.D. e Nuova Sondrio Calcio, valevole per il campionato di Serie D (girone B) 2025/2026, disputata il 2 novembre 2025.

In detta gara, il calciatore Flores Heatley Kayro Stan è stato espulso al minuto 15’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “A seguito di una mia decisione tecnica mi proferiva le seguenti parole: 'VAFFANCULO SEI UN PEZZO DI MERDA'. Abbandonava subito il terreno di gioco senza proferire altre parole o creare disturbo”.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di squalifica per 4 giornate: “Per avere rivolto espressione offensiva nei confronti del Direttore di gara”.

La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, deducendo che l’espressione usata dal calciatore sarebbe stato lievemente diversa (“Guarda sto pezzo di merda”) e quindi non qualificabile come irriguardosa e/o ingiuriosa, ma tutt’al più meramente irrispettosa e di non particolare gravità, e la conseguente violazione del principio di proporzionalità della sanzione di cui all’art. 16, CGS e la mancata valutazione delle circostanze attenuanti, ivi incluse quelle generiche.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

L’episodio da cui è scaturita l’espulsione è stato direttamente percepito dall’Arbitro e riportato nel relativo referto e, nella sostanza, non smentito dalla ricostruzione prospettata dalla Parte reclamante.

La frase riportata nel referto (così come, del resto, quella che Parte reclamante riferisce essere stata proferita dal calciatore) costituisce senza dubbio una condotta ingiuriosa e irriguardosa ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), CGS, per la quale il Giudice sportivo ha applicato la sanzione minima prevista, così tenendo conto, evidentemente, ai sensi dell’art. 12, CGS, della sua non particolare gravità.

La Corte non ritiene ricorrere, inoltre, alcuna delle (peraltro genericamente) invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 13, CGS.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo D’Ascia                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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