F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0050/CSA pubblicata del 13 Novembre 2025 – società A.S.D. Città di Gela – calciatore Sebastiano Aperi

Decisione/0050/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0071/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente (relatore)

Nicola Durante – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0071/CSA/2025-2026 proposto dalla Società A.S.D. Città di Gela per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 pubblicato in data 28 ottobre 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza dell’11 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 30 ottobre 2025 la Società A.S.D. Città di Gela ha impugnato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara del calciatore Sebastiano Aperi, applicata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 28 ottobre 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 39 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Città di Gela ed Enna Calcio S.C.S.D., valevole per il campionato di Serie D (girone F) 2025/2026, disputata il 26 ottobre 2025.

In detta gara, il calciatore Aperi è stato espulso al minuto 32’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “Dopo aver fischiato un fallo sul portiere, il portiere rimaneva a terra, il n. 9 del Gela si avvicinava e pestava con media forza, all’altezza della tibia del portiere con i tacchetti. dopo la notifica usciva senza proteste. Il portiere continuava dopo le cure del caso”.

Il Giudice Sportivo ha quindi così motivato il provvedimento di squalifica per 3 giornate: “Per avere, a gioco fermo, pestato con il piede la gamba di un avversario che si trovava a terra a seguito di un fallo”.

La Società reclamante chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica censurando il provvedimento sulla base di tre ordini di motivi: i) non veridicità della circostanza del contatto fisico, come risulterebbe dalle riprese televisive dell’incontro, di cui si chiede l’acquisizione e di cui vengono riportate alcune immagini nel corpo del reclamo; ii) erronea qualificazione della condotta illecita come condotta violenta, ex art. 38 CGS, piuttosto che come condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 CGS; iii) mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), CGS, avendo il comportamento della persona offesa (il portiere avversario) concorso a determinare l’evento.

All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 novembre 2025 nessuno è comparso per la reclamante.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

In via preliminare, la Corte ritiene inammissibile, come più volte affermato in precedenti consimili, l’istanza di “acquisizione” della registrazione televisiva dell’episodio, da valere evidentemente quale mezzo di prova per accertare il mancato contatto o la natura non violenta della condotta imputata al calciatore, ma tutt’al più gravemente antisportiva.

In particolare, se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3, solo in parte richiamato dal comma 6 per le gare della Lega Pro, della LND  e del SGS).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, al di fuori delle fattispecie ivi espressamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art. 61, CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

Nel caso di specie, l’episodio è stato direttamente percepito dall’Arbitro e riportato nel relativo referto.

Pertanto, ai sensi della normativa regolamentare sopra richiamata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61, C.G.S., deve rilevarsi l’inammissibilità della acquisizione, a fini probatori, della prova della registrazione video indicata dalla Parte reclamante, così come dell’utilizzazione delle immagini estrapolate dalle riprese televisive e inserite nel corpo del reclamo.

Considerato il rango di prova privilegiata da attribuirsi al referto arbitrale ex art. 61, comma 1, CGS, tale referto indica che l’Aperi ha colpito il portiere avversario pestando la sua gamba con un piede, sia pure con un contatto di media forza.

Nessun dubbio, quindi, sull’effettivo verificarsi del contatto e sulla qualificazione violenta del gesto, in quanto connotato da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, integrano la fattispecie prevista dall’art. 38, CGS. La media entità del contatto, riportata nel referto arbitrale, è stata evidentemente considerata dal Giudice sportivo che ha irrogato la sanzione minima prevista dall’art. 38, CGS.

La Corte, inoltre, non ritiene ricorrere le invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), CGS, dal momento che non risulta provata alcuna provocazione o simulazione da parte della persona offesa che possa aver concorso a determinare la condotta violenta sanzionata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo D’Ascia                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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