F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0052/CSA pubblicata del 18 Novembre 2025 – calciatore Barzago Niccolò

 

Decisione/0052/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0063/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Andrea Galli    - Componente

Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0063/CSA/2025-2026 proposto dal sig. Barzago Niccolò, assistito e difeso dall’Avv. Matteo Sperduti per la riforma della decisione del Giudice sportivo di LND – Dipartimento Interregionale n. 34 del 14.10.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 5 novembre 2025 tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il dott. Maurizio Nicolosi e udito l’Avv. Matteo Sperduti per il Sig. Barzago Niccolò;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Barzago Niccolò, come assistito e difeso, propone reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 34 del 14.10.2025 che, in occasione della gara LENTIGIONE CALCIO - SAN GIULIANO CITY SSDARL, valevole per la 7* giornata del Campionato di Serie D, girone D, tenutasi il 12.10.2025, gli ha irrogato la sanzione disciplinare della squalifica per cinque giornate effettive per avere protestato all'indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento rivolgeva espressioni irriguardose con fare minaccioso.

Nel reclamo, si sostiene che il Barzago si sarebbe limitato, prima, a manifestare la non condivisione della decisione arbitrale; successivamente, a seguito dell’irrogazione del provvedimento disciplinare, a pronunciare nei confronti del direttore di gara espressioni al più irriguardose senza alcun atteggiamento minaccioso, per cui non sarebbe giustificata l’irrogazione di una sanzione superiore (5 giornate) al minimo previsto dall’art. 36, comma 1, del CGS. Secondo il reclamante ci sarebbero, anzi, i presupposti per l’applicazione della misura attenuante ex art. 13, comma 1 lettera a) “per aver agito in reazione immediata a comportamento altrui”. Richiama in proposito precedenti decisioni di questa Corte Sportiva.

Concludendo, il reclamante chiede, in via principale, la riduzione della squalifica a tre giornate; in via subordinata la riduzione della squalifica al minimo edittale.

All’udienza del 5 novembre 2025, sentito l’avv. Matteo Sperduti il quale ha insistito per l’accoglimento del reclamo riportandosi ai motivi ivi contenuti, il reclamo è passato in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel reclamo si teorizza, nelle espressioni rivolte all’Arbitro, la ricorrenza di due fasi: la prima, nella quale, secondo il referto arbitrale, il giocatore si è rivolto al direttore di gara affermando: “Ma cosa stai facendo? Perché fischi? Stai facendo il protagonista”: parole asseritamente non sanzionabili per la ragione che manifesterebbero solo l’esercizio di un legittimo diritto di critica tutelato dall’art. 21 della Costituzione; la seconda, nella quale, secondo sempre il referto, il giocatore “alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro esclamava: Ma che cazzo fai? Ma tu sei scemo! Non ti ho detto niente! Vergognati, sei scandaloso”: parole che sarebbero prive di violenza e che, pur se irriguardose, non giustificherebbero l’irrogazione di una sanzione superiore al minimo di quattro giornate.

Sussisterebbero, anzi, per il reclamante, gli estremi per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) per cui la sanzione della squalifica andrebbe ridotta a tre giornate.

Il Collegio non condivide la ricostruzione dell’episodio in due distinte fasi.

Le espressioni del giocatore riportate nel referto evidenziano che le parole pronunciate manifestano, fin da quella che sarebbe la prima frase, una reazione inequivocabilmente irriguardosa perché in modo irridente mette in discussione la capacità dell’Arbitro di condurre la gara: per poi sfociare in vere e proprie ingiurie rivolte all’Arbitro stesso una volta che questi aveva irrogato al giocatore il provvedimento disciplinare dell’espulsione.

L’episodio refertato va, quindi, esaminato e valutato nella sua unicità e dimostra, non lo nega la stessa reclamante, la oggettiva offensività delle espressioni pronunciate dal calciatore.

Così accertata la pacifica violazione dell’art. 36 C.G.S. (norma posta a salvaguardia dell’autorevolezza del direttore di gara e del credito delle decisioni da lui assunte), il Collegio ritiene che non trovi giustificazione l’irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale, neppure sotto il profilo della minaccia che appare al Collegio percepita dall’Arbitro in via putativa, non emergendo dal referto circostanze che, al di là dell’animosità delle parole pronunciate, denoterebbero una palese intimidazione o un rischio per il direttore di gara. A ciò va aggiunto che nell’episodio refertato non è astrattamente ravvisabile alcuna circostanza aggravante fra quelle indicate dall’art. 14 del CGS.

Da respingere, invece, è la domanda volta all’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 13, 1° comma, lett. a) del CGS, non spiegando il reclamante quale sarebbe il “comportamento o fatto ingiusto altrui” che la giustificherebbe, tale di certo non potendo configurarsi l’ipotizzata erroneità dell’espulsione. Il precedente richiamato nel reclamo (decisione n. 9/CSA/2025-2026) non è comunque conferente. Infatti, in quel caso il Collegio aveva ritenuto sussistere l’attenuante di che trattasi per via delle accertate provocazioni e delle minacce verbali poste in essere dal direttore di gara nei confronti di un calciatore che aveva quindi reagito: fatti e circostanze di cui, tuttavia, non vi è traccia nel caso di specie.

In conclusione, il reclamo va accolto parzialmente nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, infligge al Sig. Barzago Niccolò la sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi                                                   Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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