F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0053/CSA pubblicata del 18 Novembre 2025 – Sig. Faiella Tiziano
Decisione/0053/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0064/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente
Iole Fargnoli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero n. 0064/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Faiella Tiziano in data 22.10.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 34 del 14.10.2025, in relazione alla gara Lentigione Calcio/San Giuliano City SSDARL del 12.10.2025, valevole per la settima giornata del Campionato di Serie D, girone D;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza del giorno 5.11.2025, tenutasi in modalità mista, la prof.ssa Iole Fargnoli.
RITENUTO IN FATTO
La società San Giuliano City SSDARL Calcio ha proposto reclamo avverso la squalifica per 4 giornate effettive di gara comminata all’allenatore in seconda sig. Tiziano Faiella “per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara”.
Come da rapporto dell’arbitro in atti, costui reagiva all’espulsione del giocatore Nicolò Barzago, avvicinandosi repentinamente a circa un metro di distanza all’arbitro stesso e rivolgendogli con fare aggressivo le parole: “Sei un coglione, hai visto che cazzo hai combinato, brutto pezzo di merda, vergognati! Vaffanculo!”. In tal modo il Faiella, piuttosto che attivarsi per contenere la reazione altrettanto scomposta di altro componente dello staff tecnico della società San Giuliano City sig. Federico Pinto (vedasi referto), concorreva a determinare un clima aggressivo e di odio nei confronti dell’arbitro, sinanche mettendone a repentaglio l’incolumità fisica.
La reclamante non nega i fatti innanzi descritti, ma chiede l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 comma 2 CGS, giustificate - nella prospettazione di parte – dall’ingiusta espulsione del calciatore Barzago, in quanto avrebbe costretto la San Giuliano City a giocare per tutto il secondo tempo in minoranza numerica una gara significativa per gli sviluppi del Campionato.
Chiede pertanto la riduzione della sanzione a tre giornate di squalifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Il comportamento sanzionato presenta, sulla base della descrizione fattuale, tratti obiettivi di gravità che si desumono sia dall’atteggiamento fortemente irriguardoso assunto dal sig. Faiella e dalle espressioni palesemente ingiuriose pronunciate all’indirizzo del Direttore di gara; sia dall’aver concorso ad una violenta aggressione verbale nei confronti di quest’ultimo, solo fortunosamente non sfociata in un’aggressione fisica.
Ciò premesso, è evidente che nessuna attenuante può essere riconosciuta in un contesto siffatto, con la conseguenza che la condotta del Faiella non può che essere punita quantomeno con il minimo edittale di quattro giornate di squalifica di cui all’art. 36, 1° comma, C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Iole Fargnoli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
