F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0054/CSA pubblicata del 18 Novembre 2025 – società F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l.

Decisione/0054/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0067/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente (relatore)

Antonio Blandini – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0067/CSA/2025-2026 proposto dalla Società F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 pubblicato in data 14 ottobre 2025;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 5 novembre 2025, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; Udito l’Avv. Matteo Sperduti; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 22 ottobre 2025 la Società F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. ha impugnato la sanzione dell’ammenda di euro 1.200,00 con diffida applicata dal Giudice Sportivo Nazionale con delibera pubblicata in data 14 ottobre 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 34 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Lentigione Calcio e San Giuliano City S.S.D. a r.l., valevole per il campionato di Serie D (girone D) 2025/2026, disputata il 12 ottobre 2025.

In detta gara, al termine del primo tempo, veniva posta in essere la seguente condotta, così riportata nel referto arbitrale: “ Nei fatti descritti avvenuti al termine del primo tempo, si segnala che un tesserato della società SANGIULIANO CITY, identificato nella persona del signor RIZZI LUCA, dirigente non in elenco ma riconosciuto poiché indossava un pass e la cui identità mi è stata confermata dallo stesso dirigente accompagnatore della società, faceva indebitamente ingresso nella zona del locale spogliatoi e, unitamente ai dirigenti in elenco espulsi, si aggiungeva all’aggressione verbale avvenuta nei miei confronti. Anch’egli mostrava una condotta aggressiva e violenta, con il chiaro intento di avvicinarsi alla mia persona probabilmente per colpirmi. Lo stesso mi apostrofava con tali parole: brutto pezzo di merda, che cazzo fai, ti ammazzo, oggi a casa non torni, coglione, figlio di puttana, bastardo. Il signor Rizzi veniva fortunatamente tenuto con forza da alcuni calciatori e dirigenti, ma, nonostante questo, non placava la sua ira. Solo al paventarsi dell’intervento delle forze dell’ordine e grazie al fattivo intervento dei dirigenti locali, veniva accompagnato di peso al di fuori della recinzione, dalla quale continuava comunque a urlare gli improperi già menzionati. Non pago, mentre la terna faceva ingresso sul terreno di gioco per il secondo tempo, lo stesso si portava nei pressi della recinzione più vicina a noi e reiterava gli insulti: tanto vi aspetto fuori, coglioni, pezzi di merda, vi dovete vergognare!”.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di ammenda con diffida di euro 1.200,00: “ Per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine del primo tempo nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto reiterate espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di gara mentre tentava di venire a contatto con il medesimo.

Veniva allontanato solo grazie ai dirigenti locali, ma si posizionava al di fuori della recinzione del terreno di gioco continuando a rivolgere offese all’indirizzo della Terna”.

La Società reclamante chiede l’annullamento o in subordine la riduzione della squalifica, deducendo: i) l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice sportivo, che non avrebbe tenuto conto del fatto che la condotta sarebbe stata posta in essere da un dirigente e non da un sostenitore della squadra, con conseguente riconduzione all’ambito di applicazione dell’art. 25, comma 6, CGS, senza però che ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione nei confronti della società; ii) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti per i comportamenti dei sostenitori di cui all’art. 29, comma 1, lettere c) e d), CGS, avendo il giudice sportivo applicato una sanzione superiore al minimo edittale.

Chiede infine l’applicazione delle circostanze attenuanti, ivi incluse quelle generiche.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo possa essere accolto solo in parte.

Per quanto concerne la qualificazione soggettiva dell’autore della condotta, il reclamo dà atto che il sig. Luca Rizzi, ancorchè non un dirigente, è comunque un tesserato della società Sangiuliano, come tale certamente suscettibile di diretta ed autonoma sanzione. Il che impone la restituzione degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza.

Ciò premesso, la condotta di esso sig. Luca Rizzi, costituita da plurime aggressioni verbali gravemente minacciose, seppure non degenerate in un atto di aperta violenza fisica solo grazie all’intervento dei tesserati della società, integra pienamente un comportamento che poteva contribuire a determinare un fatto di violenza o apologia della stessa.

Conseguentemente, anche la società risponde di tale condotta ai sensi dell’art. 6, CGS, quale che sia la qualificazione dell’autore della violazione (dirigente, semplice tesserato, sostenitore).

Quanto all’entità della sanzione irrogata, dalla ricostruzione dei fatti come emergenti dal referto arbitrale, si evince una condotta collaborativa della società tesa a contenere le conseguenze delle gravi intemperanze poste in essere dal Rizzi, ivi compresa l’identificazione del medesimo. Pertanto, si ritiene congruo ridurre la sanzione dell’ammenda ad euro 800,00 ferma la diffida.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad 800,00 ferma la diffida.

Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza in relazione alla posizione del Sig. Rizzi Luca.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo D’Ascia                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it