F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0055/CSA pubblicata del 18 Novembre 2025 – sig. Federico Pinto

Decisione/0055/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0065/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Antonio Blandini - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0065/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Pinto Federico in data 22.10.2025, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel comunicato ufficiale n° 34 del 14/10/2025 LND, Dipartimento Interregionale, relativo alla gara Lentigione Calcio/San Giuliano City SSDARL del 12.10.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 5.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini e udito l'Avv. Matteo Sperduti per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Federico Pinto ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2025 comminatagli dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Lentigione Calcio/San Giuliano City SSDARL del 12.10.2025.

Il Giudice Sportivo ha così provveduto in quanto il sig. Federico Pinto aveva, al termine della gara, “ rivolto reiterate espressioni irriguardose ed offensive all'indirizzo del Direttore di gara, tentando di venire a contatto con il medesimo mentre profferiva minacce e gli impediva l'accesso allo spogliatoio riservato alla Terna. Veniva allontanato solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine e dei dirigenti delle due società”.

Il reclamante, preliminarmente, osserva che benché nel referto di gara venga qualificato “Dirigente”, in realtà egli è “ il preparatore atletico del San Giuliano City” e che  conseguentemente “dal punto di vista delle norme sportive, soprattutto in tema di applicazione delle sanzioni … è un tecnico (e non un dirigente)”.

Quanto al merito, il reclamante, pur consapevole della indubbia portata probatoria del referto arbitrale, espone tuttavia di avere solo reagito con energiche proteste, ancorchè non nei termini riportati nel referto, ad un’espulsione ingiustamente comminata ad un calciatore della propria squadra. Rileva altresì l’eccessività sul piano temporale della sanzione comminata che, se rapportata alla squalifica a giornate, risulterebbe addirittura superiore (10 giornate) alla sanzione minima (8 giornate) prevista dalla ben più grave fattispecie dell’art. 36 lett. b) C.G.S. (condotta gravemente irriguardosa che si risolve in un contatto fisico).

Conclude pertanto per l’applicazione della sanzione non superiore al minimo di 4 giornate di squalifica previsto dall’art. 36 lett. a) C.G.S., anche in considerazione della sussistenza di circostanze attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

Il comportamento del sig. Federico Pinto nei confronti dell’arbitro è di particolare gravità. Alle espressioni pacificamente ingiuriose e irriguardose, come declinate nel referto di gara (“sei un pezzo di merda, ma che cazzo stai facendo, coglione?”), si è accompagnato un comportamento anche fisicamente molto aggressivo, che non è sfociato nell’estremo del contatto fisico esclusivamente per l’intervento di altri esponenti delle squadre interessate, e, alla fine, finanche delle forze dell’ordine. E, come è noto, l’art. 61, co. 1, del C.G.S. stabilisce che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Né parte ricorrente produce elementi probatori di ordine differente.

Il sig. Federico Pinto, tuttavia, risulta essere il preparatore atletico della società San Giuliano City, tale identificato in distinta di gara con documento rilasciato dal Settore Tecnico. Conseguentemente, dovendo il medesimo qualificarsi appunto come tecnico e non come dirigente, alla fattispecie si applicano le sanzioni previste dall’art. 36, co. 1, lett. a), C.G.S., in luogo delle sanzioni di maggiore severità previste dall’art. 36, co. 2, lett. a).

Nondimeno, il comportamento tenuto dal sig. Pinto, in quanto di particolare gravità e non meritevole di alcuna attenuante, non può essere sanzionato solo con il minimo della squalifica per 4 giornate o per il corrispondente spazio temporale: conseguentemente, il reclamo può trovare accoglimento solo nella misura in cui la sanzione risulti coerente con quanto disposto, rispettivamente, dall’art. 36, co. 1, lett. a) e lett. b), sicchè appare congruo ridurre la sanzione della squalifica a tutto il 10 dicembre 2025.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica fino al 10.12.2025.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonio Blandini                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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