F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0057/CSA pubblicata del 25 Novembre 2025 – FBC SSD RL/Brian Lignano Calcio
Decisione/0057/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0069/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno - Presidente (Relatore)
Massimo Vasquez Giuliano – Componente
Andrea Galli – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0069/CSA/2025-2026, Reclamo della società Calcio Treviso avverso decisione merito gara in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19 Treviso FBC SSD RL/Brian Lignano Calcio del 25.10.2025 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 23 del 28.10.2025);
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 19 novembre 2025 tenutasi in videoconferenza l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Gianmaria Daminato per la reclamante;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 31.10.2025, a seguito di rituale preannuncio, la società Treviso FBC SSDRL ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 23 del 28.10.2025, con la quale le è stata comminata la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Treviso FBC – Brian Legnano, disputata a Fossalta di Piave il 25.10.2025 e valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone D, conclusasi con il risultato sul campo di 2 a 0 in favore del Treviso.
Il provvedimento sanzionatorio è stato in tali termini assunto, avendo il Giudice Sportivo “rilevato dagli atti ufficiali che la gara TREVISO FBC SSDRL – BRIAN LIGNANO CALCIO si è disputata nonostante la società TREVISO FBC SSDRL non abbia ottemperato all’obbligo di assistenza medica durante la gara, non mettendo a disposizione né l’ambulanza né un medico in panchina” e ritenuto “che tale inosservanza comporta la punizione sportiva della perdita della gara così come previsto dal CU n. 101 dell’8/8/2024 della LND”.
Effettivamente il referto di gara dà conto dell’assenza di un medico in panchina e della mancanza dell’ambulanza a bordo campo, circostanza confermata dall’Arbitro in sede di supplemento, “dopo aver sentito telefonicamente gli assistenti”.
La reclamante lamenta l’impropria applicazione, in fatto ed in diritto, del C.U. n. 7 stag. sport. 2025/2026 della L.N.D. (il richiamo del Giudice Sportivo ad un C.U. della precedente stagione sportiva 2024/2025 deve considerarsi un mero refuso), ai sensi del quale (lett. c), “la società ospitante le gare di cui al punto c) (Juniores Nazionali Under 19 Maschile) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della gara stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle NOIF”.
Sostiene innanzi tutto che, secondo l’anzidetta disposizione, l’Arbitro non avrebbe dovuto far iniziare la gara, sicché, laddove un’irregolarità fosse stata realmente riscontrata per l’assenza dell’ambulanza, la responsabilità per la disputa di una gara irregolare sarebbe stata da addebitare all’Arbitro stesso e non ad essa reclamante.
In ogni caso, la società Treviso FBC produce: 1) la richiesta formulata in data 19.10.2025 dalla propria segreteria alla Castel Monte Ambulanze per richiedere il presidio di un mezzo in occasione della gara da disputarsi il 25.10 successivo in Fossalta di Piave; 2) la conferma della Castel Monte Ambulanze in data 20.10.2025 circa la variazione del campo; 3) il rapportino di lavoro della Castel Monte Ambulanze relativo al presidio effettuato il 28.10.2025 in occasione della gara in questione e successiva attestazione rilasciata dalla medesima associazione; 4) una dichiarazione del proprio dirigente tesserato sig. Andrea Lorenzon, il quale confermava la presenza dell’ambulanza e l’esatta ubicazione della stessa in occasione della gara; 5) lo screenshot di uno scambio di sms tra i Presidenti delle due società, ove il Presidente della Brian Lignano “testimoniava” la presenza dell’ambulanza all’ingresso dello stadio.
La reclamante concludeva quindi per l’annullamento della decisione impugnata, previa ammissione di prova testimoniale del suddetto proprio dirigente e del Presidente della società Brian Lignano, circa l’effettiva presenza dell’ambulanza a bordo campo.
All’udienza dell’11.11.2025 la Corte, ritenuto opportuno integrare il contraddittorio nei confronti della mera controinteressata Brian Lignano, disponeva trasmettersi gli atti alla medesima, rinviando la trattazione alla successiva udienza del 19.11.2025, in occasione della quale, previa acquisizione di una PEC della società Brian Lignano del 17.11.2025 confermativa del precedente messaggio circa la regolare presenza dell’ambulanza a bordo campo, il reclamo è stato discusso dal legale della FBC Treviso e quindi deciso come da dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
In punto di fatto, la documentazione presente in atti dimostra senza ombra di dubbio che l’Arbitro è incorso in una svista, non essendosi evidentemente neppure preoccupato di verificare, come era suo obbligo, la presenza dell’ambulanza prima dell’inizio della gara: gara alla quale non avrebbe dovuto appunto dare inizio, qualora avesse effettivamente riscontrato l’assenza del mezzo. E che alla presenza o meno del mezzo l’Arbitro non abbia prestato alcuna attenzione, è confermato dal supplemento di rapporto ove, per confermarne l’assenza, ha dovuto prima sentire telefonicamente i due assistenti (ai quali però non competeva alcuna verifica in tal senso).
A sciogliere ogni dubbio, così smentendo quanto imprudentemente riferito dall’Arbitro e rendendo superflua la richiesta prova testimoniale, è intervenuta la stessa società Brian Lignano la quale, portatrice di un interesse ovviamente contrario all’omologazione del risultato conseguito sul campo (che l’aveva vista perdente), dapprima con un sms del suo Presidente subito dopo la pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo e, successivamente, con Pec del 17.11.2025, ha lealmente ribadito senza ombra di dubbio la regolare presenza dell’ambulanza a bordo campo.
Ciò premesso, la decisione impugnata si presenta comunque viziata anche in punto di diritto, stante l’erronea applicazione del C.U. L.N.D. n. 7, lett. c), stag. sport. 2025/2026, in relazione all’art. 53 N.O.I.F.
La suddetta disposizione regolamentare della L.N.D., difatti, assai opportunamente dispone che, in mancanza di un adeguato presidio sanitario, rappresentato o da un medico in panchina o da un’ambulanza con defibrillatore, l’Arbitro non deve dare inizio alla gara (“la gara non può disputarsi”), “con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle NOIF” (sola perdita della gara rispetto all’ulteriore sanzione di 1 punto di penalizzazione previsto dall’art. 53 NOIF).
E’ dunque evidente che, nell’ipotesi di mancanza del presidio sanitario, la predetta norma regolamentare ha inteso sanzionare la società ospitante con la perdita della gara, ritenendola rinunciataria ed equiparandola quindi alla fattispecie di cui all’art. 53 N.O.I.F., solo sul necessario presupposto che la gara non venga disputata: non a caso, tale equiparazione viene testualmente ritenuta quale “conseguenza” della mancata disputa.
Viceversa, laddove (per errore dell’Arbitro) la gara venga comunque disputata, non vi è alcuna disposizione che consenta di compromettere il risultato sportivo conseguito sul campo e la società ospitante responsabile dell’irregolarità eventualmente accertata, potrà essere punita con altra e diversa sanzione prevista dal C.G.S..
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta e ripristina il risultato conseguito sul campo.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
