F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0059/CSA pubblicata del 25 Novembre 2025 – società ASD Salvatore Russo – Veglie – calciatrice Federica Mezzatesta
Decisione/0059/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0066/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia – Componente
Giulio Vasaturo – Componente (relatore)
Franco Granato – Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0066/CSA/2025-2026, proposto dalla società ASD Salvatore Russo - Veglie in data 27.10.2025; per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 169 del 22.10.2025; Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione del giorno 11.11.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società ASD Salvatore Russo - Veglie ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione di Calcio a Cinque, pubblicata nel Com. Uff. n. 169 del 22.10.2025, con riferimento alla partita di campionato della Divisione Calcio a 5, Serie B Femminile, Girone C, tra la ASD Salvatore Russo Veglie e la ASD Littoriana Futsal c. 5, disputata il 19.10.2025.
Con la decisione impugnata, il Giudice Sportivo ha inflitto alla calciatrice Federica Mezzatesta la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: «espulsa per aver rivolto all’arbitro frase offensiva a fine gara alla notifica del provvedimento rivolgeva ulteriore frase minacciosa al direttore di gara. Dopo il rientro degli arbitri negli spogliatoi la giocatrice continuava a protestare nei confronti degli arbitri sull’uscio della porta dello spogliatoio arbitrale e dopo aver afferrato la maniglia apriva con forza la porta colpendo alla spalla l’arbitro che stazionava accanto provocandogli dolore momentaneo».
La reclamante invoca una attenuazione della sanzione disciplinare, assumendo che la condotta posta in essere dall’atleta non fosse «mossa da intenti lesivi verso gli ufficiali di gara», atteso che il contatto diretto fra l’arbitro e la calciatrice Mezzatesta « è avvenuto all’ingresso dello spogliatoio della squadra di casa e non nello spogliatoio degli arbitri». Inoltre, la sig.ra Mezzatesta non avrebbe aperto con forza la porta contro l’arbitro bensì, «nel tentativo di accedere al suo spogliatoio ha urtato involontariamente la porta che ha colliso con il gomito dell’arbitro che si trovava a dialogare con il capitano Liuzzo».
Nella prospettazione della reclamante, la condotta non ha manifestato alcun intento doloso da parte dell’atleta e, in quanto tale, andrebbe valutata con minor severità, con conseguente riduzione della squalifica.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 11 novembre 2025, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva di Appello ritiene il reclamo fondato e meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Il rapporto del Direttore di gara, a cui è attribuito il rango di piena prova in forza di quanto stabilito dall’art. 61 C.G.S., attesta che «a fine gara, dopo il triplice fischio, la sig.ra Mezzatesta, accompagnando con un gesto di disapprovazione», rivolgeva nei confronti dell’Arbitro la seguente espressione: «vaffanculo, avete rovinato una partita». Dopo la notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, la stessa si avvicinava agli ufficiali di gara «con fare minaccioso, dicendo: state attenti perché non sapete chi sono io, avete rovinato una partita». Successivamente, rientrando negli spogliatoi, mentre la terna era in sosta « nella zona antistante la porta dello spogliatoio dei locali» per rispondere ad alcune richieste di chiarimento dei dirigenti della squadra locale, la sig.ra Mezzatesta giungeva sul posto e «continuava a protestare a gran voce», per poi aprire «con forza» la porta dello stesso spogliatoio in modo da colpire l’arbitro alla spalla sinistra, causandogli dolore momentaneo.
Alla stregua dei motivi di gravame, la ricostruzione della vicenda impone alcune dirimenti precisazioni preliminari, sia in punto di fatto che di diritto.
Va anzitutto osservato come, in effetti, l’impatto fisico provocato dalla calciatrice Mezzatesta a discapito dell’Arbitro sia certamente avvenuto nella zona antistante lo spogliatoio della squadra locale della ASD Salvatore Russo - Veglie e non già, come per mero errore materiale riportato nella decisione del Giudice Sportivo, sull’uscio della porta dello spogliatoio arbitrale. La circostanza, destinata ad acquisire un rilievo non marginale nella valutazione dell’episodio, è da ritenersi acclarata sulla base dello stesso rapporto arbitrale, oltre che della planimetria depositata dalla reclamante.
Sotto il profilo propriamente giuridico, va rilevato, invece, come il comportamento della calciatrice Federica Mezzatesta sia stato correttamente qualificato dal Giudice Sportivo quale “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Alla sanzione base prevista per questa specifica tipologia di illecito disciplinare, pari a quattro giornate di squalifica, il Giudice Sportivo ha applicato un aumento di pena di ulteriori due giornate di squalifica, stante il nesso di continuazione che collega le plurime e distinte condotte descritte nel rapporto arbitrale, tutte di per sé stigmatizzabili, poste in essere dall’atleta della ASD Salvatore Russo - Veglie al termine della partita.
Costituisce, invero, un dato acquisito nell’ordinamento sportivo il riconoscimento dell’illecito continuato, ancorché l’istituto della continuazione non sia espressamente disciplinato dal Codice di giustizia sportiva (in tal senso si v., ex multis, CSA, sez. III, decisione n. 165 del 4.2.2022, in cui è richiamata ampia giurisprudenza in materia). L’art. 81 del codice penale sanziona con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. La continuazione è istituto ispirato al principio del favor rei e si risolve nella concessione, allorché ne ricorrano i presupposti, di un calcolo della pena complessiva più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale delle singole pene in astratto irrogabili (così, da ultimo, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, decisione n. 39 del 20.10.2025).
Diversamente da quanto postulato nel reclamo, va dunque escluso che il Giudice Sportivo abbia enfatizzato, ai fini sanzionatori, la violenza del gesto compiuto dalla calciatrice nei confronti dell’Arbitro, atteso che non risulta in alcun modo contestata, nel caso in esame, né la fattispecie di cui all’art. 35 C.G.S., a cui si fa ultroneo riferimento nei motivi di impugnazione, né l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. che per l’appunto persegue, con la sanzione minima di otto giornate di squalifica, ben più grave di quella effettivamente comminata alla sig.ra Mezzatesta, la condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un “contatto fisico” a danno del Direttore di Gara.
Ciò detto, a giudizio di questa Corte Sportiva di Appello sussistono comunque i presupposti per concedere alla calciatrice Mezzatesta una lieve mitigazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
Gli elementi acquisiti non comprovano con certezza la matrice dolosa del gesto irruento con cui, nell’aprire la porta del proprio spogliatoio, l’atleta ha colpito la spalla dell’Arbitro. La particolare dinamica dei fatti ed il luogo in cui l’evento si è verificato avvalorano la tesi dell’involontarietà dell’urto, inavvertitamente causato da un movimento impetuoso, per quanto censurabile, ma non da un atto oltraggioso rivolto con intenzionalità verso il Direttore di Gara. Una simile ricostruzione dei fatti, che rimangono assolutamente deprecabili nel loro complesso, comporta un obiettivo ridimensionamento della gravità della condotta ascritta alla giocatrice Mezzatesta di cui si deve tener congruamente conto nella dosimetria della sanzione, con conseguente riduzione della squalifica inflitta.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulio Vasaturo Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
