F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0064/CSA pubblicata del 25 Novembre 2025 – società U.S.D. Città di Fasano
Decisione/0064/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0060/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno- Presidente
Lorenzo D’Ascia – Vice Presidente
Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 60/CSA/2025-2026 proposto dalla U.S.D. CITTA’ DI FASANO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Pandolfi ed Eduardo Chiacchio, giusta procura versata in atti;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. n. 37 del 23.10.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza dell’11 novembre 2025 tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il dott. Maurizio Nicolosi e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
U.S.D. Città di Fasano propone reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 1.300,00 euro con diffida comminate con il provvedimento in epigrafe indicato per fatti accaduti nel corso dell’incontro di calcio ‘CITTA’ DI FASANO – FIDELIS ANDRIA 2018 SRL’, del giorno 19.10.2025, valevole quale 8^ Giornata di Andata del Campionato di Serie D – Girone H, Stagione Sportiva 2025-2026. La sanzione è stata irrogata per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e spintonato in modo aggressivo alcuni calciatori avversari determinando un principio di rissa.
La reclamante società, premesso che il Giudice sportivo inizialmente aveva comminato al Club, con C. U. n. 36 del 21.10.2025, la sanzione dell’ammenda di € 3.200,00 con diffida, poi ridotta nella misura di cui al C.U. n. 37 del 23.10.2025 e diffida confermata, sostiene che anche l’irrogazione dell’ammenda di 1.300,00 euro con diffida sarebbe ingiustificata e comunque eccessiva. Lo sarebbe per la ragione che le persone presenti sul terreno di giuoco erano in realtà degli stewards sprovvisti di pettorina identificativa, i quali erano intervenuti per calmare gli animi dei calciatori della FIDELIS ANDRIA, che si erano innervositi nei confronti del guardalinee per una decisione assunta in loro sfavore. La reclamante, quindi, si duole che la circostanza possa aver dato adito a fraintendimenti. Evidenzia, in proposito, di avere in corso di attuazione un piano di rimodulazione dell’intero piano organizzativo stewarding e di svolgere azione preventiva in vista dei prossimi impegni casalinghi. Inoltre, la reclamante mette in risalto di non essere stata raggiunta nel corso del presente campionato da alcun provvedimento sanzionatorio
In conclusione, chiede in via principale, in riforma del gravato provvedimento, la sensibile riduzione dell’ammenda irrogata e l’annullamento della diffida inflitta; in via subordinata, solo l’annullamento della diffida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La reclamante riconosce che le persone non identificate, che avevano fatto ingresso nel terreno di giuoco nel corso dell’incontro sportivo, fossero riconducibili alla stessa reclamante essendo, come afferma, propri stewards privi di pettorina. Tanto pare sufficiente al Collegio per ritenere il reclamo del tutto infondato.
Innanzi tutto, l’accesso nel terreno di giuoco nel corso della gara da parte di personale (giocatori di riserva, tecnici, personale sanitario) di una delle squadre giuoco può avvenire solo su autorizzazione dell’Arbitro quando il giuoco è fermo (si vedano in proposito le norme NOIF).
Poi, la ricostruzione in via interpretativa dell’episodio fatta dalla reclamante viene platealmente smentita dal referto arbitrale dal quale risulta che “al 55 min. del 2t, delle persone non identificate ma appartenenti al Città di Fasano, entravano nel terreno di gioco spintonando in modo molto aggressivo i giocatori della Fidelis Andria. Creando di conseguenza una colluttazione con essi in particolare con il sig Marquez”. Ogni fraintendimento è, all’evidenza, non configurabile qualificandosi di per sé il comportamento degli “intrusi”. Il fatto che gli “stewards” abbiano fatto irruzione sul terreno di giuoco senza la pettorina evidenzia anzi il fatto che essi non potessero essere riconoscibili con immediatezza.
La Società reclamante aveva la responsabilità di evitare che il proprio personale stewards facesse ingresso nel terreno di giuoco essendo esclusivo compito degli ufficiali di gara intervenire per risolvere eventuali incidenti che dovessero verificarsi nel corso della partita.
L’art. 25, comma 6, recita che “Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia”. Il successivo comma 7, dispone che “la violazione di quanto previsto dallo stesso articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 si applicano le sanzioni previste dall’art. 9, comma 1 e alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00.”
Il comportamento del personale della società reclamante, come refertato dall’Arbitro, richiama la responsabilità della società e comporta senza ombra di dubbio l’applicazione dei commi 6 e 7 oltre a legittimare l’irrogazione della diffida prevista come doppia sanzione dall’art. 8, comma 1 lett. c). La misura dell’ammenda appare al Collegio congrua in rapporto alla rilevata aggressività del personale della società reclamante indebitamente introdottosi sul campo di giuoco.
In ultimo il Collegio osserva che il grave episodio sanzionato dal Giudice sportivo contraddice quanto affermato dalla società Città di Fasano di svolgere opera preventiva “nelle partite casalinghe e non solo”; nonché rende irrilevante il fatto che dall’inizio del campionato (come da documento allegato) la reclamante non sia stata mai attinta da alcun provvedimento di carattere sanzionatorio.
Il reclamo, in conclusione, va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
